Deliberazione n. 639 del 17/10/2024
Provvedimento del 17 ottobre 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy per presunta diffusione di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. L’Autorità conferma l’ingiunzione a impedire la diffusione del materiale sulle piattaforme Facebook e Instagram e la prescrizione di conservarlo, se acquisito in chiaro, per fini probatori per dodici mesi con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità. Il provvedimento si colloca nella procedura speciale prevista per i casi di c.d. revenge porn, con decisione da assumere entro 48 ore.
Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited: ratifica dell'ordine urgente di blocco della diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis Codice privacy
Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited: ratifica di un ordine urgente in materia di revenge porn
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited nell’ambito della procedura speciale prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy per i casi di diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito. Il procedimento origina da una segnalazione della persona interessata, che ha chiesto l’intervento dell’Autorità con riferimento alle piattaforme Facebook e Instagram.
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento richiama il Regolamento (UE) 2016/679 e il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018. Centrale è l’art. 144-bis del Codice, che attribuisce al Garante il potere di intervenire su segnalazione di chi abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, pubblicazione o diffusione senza consenso tramite piattaforme digitali.
La norma prevede inoltre che il Garante decida entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. È richiamato anche l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare misure urgenti, salva successiva ratifica dell’Autorità.
Segnalazione e valutazione preliminare
La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis e ha chiesto un intervento sulle piattaforme Facebook e Instagram. Sulla base della verifica di compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha ritenuto necessario adottare immediatamente misure idonee a prevenire l’eventuale diffusione del materiale.
Misure urgenti impartite alle piattaforme
Con la determinazione n. 502 del 9 ottobre 2024, trasmessa al gestore delle piattaforme nella stessa data, è stato ordinato a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di:
- adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle relative piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- conservare, se acquisito in chiaro, l’eventuale materiale oggetto della segnalazione esclusivamente a fini probatori per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento;
- utilizzare, nella conservazione, misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con comunicazione tempestiva all’Autorità.
Ratifica del provvedimento d’urgenza
Il Garante, presa visione delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e della documentazione in atti, ha ratificato il provvedimento urgente ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. La decisione conferma quindi l’ordine di blocco della diffusione e la prescrizione di conservazione probatoria per il materiale eventualmente acquisito in chiaro, nell’ambito della tutela rafforzata contro la diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti.
Punti principali
Origine della segnalazione e ambito applicativo
La persona interessata ha segnalato al Garante il rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, potessero essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite le piattaforme Facebook e Instagram senza il proprio consenso. Il caso rientra nella disciplina dell’art. 144-bis del Codice privacy, relativa al c.d. revenge porn.
Provvedimento urgente del dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza la determinazione n. 502 del 9 ottobre 2024. Tale determinazione ha imposto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash.
Conservazione del materiale a fini probatori
Il provvedimento urgente ha inoltre prescritto la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per finalità probatorie, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento. La conservazione doveva avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, da comunicarsi tempestivamente all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 17 ottobre 2024, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 il provvedimento urgente adottato il 9 ottobre 2024 nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited.
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