Sentenza del 07/06/2022 n. 2601 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Irap - Applicabilità - Presupposto - Autonoma organizzazione - Accertamento in concreto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione aveva considerato sussistente l'autonoma organizzazione ai fini IRAP sulla base della circostanza che il contribuente corrispondeva compensi a terzi. Il ricorrente ha contestato che tali compensi riguardavano prestazioni accessorie o indispensabili per l'esercizio della professione e non la concreta esistenza di una struttura organizzativa autonoma rilevante ai fini IRAP.
La decisione
Il giudice ha affermato il principio secondo cui non può ricavarsi l'esistenza dell'autonoma organizzazione prevista dall'art. 2 d.lgs. n. 446/1997 dalla sola circostanza di pagamenti a terzi, senza esaminare la natura e la rilevanza delle prestazioni esternalizzate. Occorre quindi un accertamento concreto volto a verificare se i compensi siano funzionali a un'effettiva e organizzata struttura produttiva o al contrario riferibili a prestazioni minime e strumentali all'esercizio professionale. Alla luce di ciò l'accertamento basato unicamente sui pagamenti a terzi è considerato insufficiente e il ricorso è stato accolto/il provvedimento impugnato è stato annullato o, quanto meno, rinviato per nuova e adeguata motivazione.
Norme richiamate
art. 2, d.lgs. n. 446/1997
La nozione di 'autonoma organizzazione' ai fini IRAP richiede un esame concreto della struttura organizzativa dell'attività; non può desumersi automaticamente dalla mera erogazione di compensi a terzi.
Cass. sez. trib., sent. n. 10025/2012
Giurisprudenza richiamata che sottolinea la necessità di valutare in concreto gli elementi organizzativi e produttivi prima di qualificare una posizione ai fini IRAP.
Cass. sez. trib., sent. n. 26982/2014
Conferma il principio che l'esistenza di prestazioni a terzi non è di per sé indice risolutivo di autonoma organizzazione; va valutata la loro natura e importanza rispetto all'attività del contribuente.
Cass. sez. trib., sent. n. 17245/2019
Ribadisce il criterio dell'accertamento in concreto e la necessità per l'Amministrazione di provare la struttura organizzativa autonoma mediante elementi specifici e documentali.
Massime di principio
- La mera presenza di compensi corrisposti a terzi non è sufficiente a configurare l'autonoma organizzazione ai fini IRAP.
- Occorre valutare la natura, la continuità e l'incidenza delle prestazioni esternalizzate: se sono strumentali e minime rispetto all'attività, non inducono l'applicazione dell'IRAP.
- L'accertamento deve essere concreto e motivato: l'Amministrazione ha l'onere di dimostrare elementi organizzativi (personale dipendente, strutture, coordinamento, investimento in fattori produttivi) indicativi di autonoma organizzazione.
- Per i professionisti, è importante distinguere tra outsourcing occasionale/strumentale e organizzazione produttiva strutturata; solo la seconda giustifica la tassazione IRAP.
- Sul piano probatorio, il contribuente può difendersi documentando la natura delle prestazioni esternalizzate (contratti, fatture, durata, autonomia dei terzi) per dimostrare l'assenza di una struttura autonoma.
- In caso di accertamento generico basato solo sui pagamenti a terzi, il giudice è incline ad annullare l'atto o a disporre una nuova motivazione e istruttoria da parte dell'Amministrazione.
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