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Sentenza

Sentenza n. 1794/2026 - Catania, Sezione 1

quanto al ricorso introduttivo: per l’annullamento - del decreto rettorale del -OMISSIS- con il quale sono stati approvati gli atti della procedura di rivalutazione ed è stata decretata quale destinataria dell’eventuale chiamata della procedura avviata ex art. 18, comma 1 della l. n. 240/2010 per la chiamata ad un posto di professore di prima fascia per il settore 12/H2 Storia del diritto medievale e moderno, settore scientifico-disciplinare IUS/19 “Storia del diritto medievale e moderno” la prof.ssa -OMISSIS-; - del decreto rettorale n. -OMISSIS-, con il quale è stata rigettata l’istanza di ricusazione proposta dal ricorrente nei confronti del prof. -OMISSIS-, Presidente della commissione giudicatrice della procedura di selezione per la chiamata ad un posto di professore di prima fascia, indetta con D.R. -OMISSIS- per il settore concorsuale 12/H2 - Storia del diritto medievale e moderno, presso il dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania. - del verbale n. 2 di valutazione dei candidati del -OMISSIS-, del verbale n. 3 con il quale la commissione ha sostituito interamente il verbale n. 2; del Verbale n. 4 e della relazione finale del -OMISSIS-, a seguito dei quali è stata individuata quale candidata destinataria dell’eventuale chiamata a professore di I fascia la prof.ssa -OMISSIS- (ad oggi non conosciuti); - delle note rettorali nn. -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- (anch’esse non conosciute). auanto ai motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-: per l’annullamento del decreto rettorale del -OMISSIS- con il quale sono stati approvati gli atti della procedura di rivalutazione ed è stata decretata quale destinataria dell’eventuale chiamata della procedura avviata ex art. 18, comma 1 della L. 240/2010 per la chiamata ad un posto di professore di prima fascia per il settore 12/H2 Storia del diritto medievale e moderno, settore scientifico-disciplinare IUS/19 “Storia del diritto medievale e moderno” la prof.ssa -OMISSIS-; del Decreto Rettorale n.-OMISSIS-, con il quale è stata rigettata l’istanza di ricusazione proposta dal ricorrente nei confronti del prof. -OMISSIS-, Presidente della commissione giudicatrice della procedura di selezione per la chiamata ad un posto di professore di prima fascia, indetta con D.R. -OMISSIS- per il settore concorsuale 12/H2 - Storia del diritto medievale e moderno, presso il dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania; del verbale n. 2 di valutazione dei candidati del -OMISSIS-, del verbale n. 3 con il quale la commissione ha sostituito interamente il verbale n. 2; del Verbale n. 4 e della relazione finale del -OMISSIS-, a seguito dei quali è stata individuata quale candidata destinataria dell’eventuale chiamata a professore di I fascia la prof.ssa -OMISSIS- (ad oggi non conosciuti); delle Note Rettorali nn. -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- (anch’esse non conosciute).

Giustizia amministrativa202501945

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto rettorale di approvazione degli atti della riedizione della procedura per la chiamata di un professore di prima fascia, individuazione della candidata destinataria dell’eventuale chiamata, diniego dell’istanza di ricusazione e relativi verbali di valutazione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, professore di prima fascia presso un altro ateneo e candidato a una procedura ex art. 18, comma 1, l. 240/2010 per un posto di professore di prima fascia nel settore 12/H2 - IUS/19, ha impugnato dapprima il diniego della ricusazione del presidente della commissione e gli atti consequenziali. Ha dedotto violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 51 c.p.c., nonché difetto di istruttoria, sostenendo che il presidente avesse ricevuto dalla candidata controinteressata la sentenza d’appello in formato nativo digitale e che, tramite un’e-mail indirizzata a soggetti esterni alla commissione, avesse anticipato l’interpretazione della sentenza e le modalità della riedizione della procedura, manifestando un preconcetto e compromettendo imparzialità e terzietà. L’Università ha eccepito la tardività della notifica, la genericità dell’impugnazione degli ulteriori atti e il difetto di interesse. Con motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato la nuova valutazione comparativa, deducendo violazione del bando e del regolamento d’ateneo, dei principi di trasparenza, imparzialità e buona fede, eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, travisamento, difetto di istruttoria, violazione dell’autovincolo e difetto di motivazione. Ha contestato, in particolare, l’attribuzione di rilievo determinante all’attività di ricerca e didattica all’estero, non prevista dai criteri predeterminati; la mancata adeguata considerazione dei propri titoli scientifici; la mancata valutazione di pubblicazioni anteriori alla classificazione formale delle riviste in fascia A; l’insufficiente analiticità della valutazione di originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza, congruenza e collocazione editoriale; la valorizzazione negativa dell’assenza di puntuali autocitazioni; e l’erronea affermazione di analoga intensità e continuità della produzione scientifica dei candidati, nonostante rilevanti interruzioni nella produzione della controinteressata. Ha inoltre dedotto che la commissione non potesse redigere una graduatoria tra i candidati, ma solo individuare il soggetto destinatario dell’eventuale chiamata.

La decisione

Il TAR ha rigettato l’eccezione di tardività: la notifica iniziale all’Università presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato era nulla, non inesistente, poiché sussisteva un collegamento tra i soggetti; la successiva notifica presso la sede legale dell’Università aveva quindi sanato la nullità con effetti ex tunc. Ha respinto anche le ulteriori eccezioni di inammissibilità e di carenza di interesse, ritenendo che l’impugnazione degli atti finali avesse funzione precauzionale e che residuassero margini di discrezionalità tecnica nella rivalutazione. Il ricorso introduttivo è stato tuttavia respinto: anche ammettendo che la sentenza fosse stata trasmessa direttamente dalla controinteressata al presidente, tale circostanza non rientrava nelle ipotesi tassative di astensione obbligatoria e incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 c.p.c.; l’e-mail del presidente, inoltre, veniva interpretata come mera ricognizione dei limiti della rivalutazione fissati dalla sentenza, non come anticipazione dell’esito o adesione preventiva a un risultato. Sono stati invece accolti i motivi aggiunti. Il TAR ha ritenuto illegittimo l’utilizzo determinante di criteri ulteriori, quali la maggiore rilevanza dell’attività di ricerca estera e il prestigio internazionale delle sedi, non previsti nella predeterminazione dei criteri: in assenza di specifica previsione, l’attività estera e quella nazionale devono essere poste sullo stesso piano. Ha rilevato inoltre che il confronto dei titoli non sosteneva il giudizio di sostanziale equivalenza tra i candidati, anche considerando la differenza tra direzione scientifica e mera direzione editoriale di riviste. Quanto alle pubblicazioni, la classificazione in fascia A è una qualificazione successiva che certifica una reputazione scientifica maturata anche anteriormente; pertanto non possono essere escluse le pubblicazioni anteriori alla classificazione formale, se il candidato le ha puntualmente prodotte e indicate. La commissione era tenuta a esaminare analiticamente le pubblicazioni secondo i criteri regolamentari e a rendere percepibile il percorso logico relativo a originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza, congruenza e collocazione editoriale. Non era sufficiente una motivazione generica, assertiva, frammentaria o meramente descrittiva. Anche il riferimento all’omessa indicazione di autocitazioni non poteva fondare un giudizio negativo senza l’esame del contenuto delle opere e l’esplicitazione delle ragioni concrete della valutazione. È stata inoltre ritenuta non adeguatamente motivata l’affermazione di analoga intensità e continuità della produzione scientifica, poiché la commissione non aveva considerato rilevanti interruzioni pluriennali nella produzione della controinteressata. Tali carenze incidevano sul nucleo della comparazione e non costituivano meri vizi formali. Il secondo motivo aggiunto è stato assorbito: nella procedura non esiste una graduatoria in senso tecnico suscettibile di scorrimento, ma solo una valutazione comparativa finalizzata all’individuazione dell’unico candidato maggiormente qualificato. Il TAR ha annullato gli atti impugnati e disposto la riedizione dell’attività amministrativa dal segmento illegittimo, a cura di una nuova commissione in diversa composizione. L’Università è stata condannata alle spese in favore del ricorrente, mentre le spese con la controinteressata sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 1, l. 240/2010

    Disciplina la procedura per la chiamata di professori universitari di prima fascia, nell’ambito della quale la commissione deve svolgere una valutazione comparativa e individuare il candidato destinatario dell’eventuale chiamata.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato quale fondamento dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa applicabili alla procedura selettiva.

  • artt. 51 e 52 c.p.c.

    Le cause di astensione e ricusazione sono tassative e devono essere interpretate restrittivamente; non possono essere estese analogicamente a situazioni non espressamente previste.

  • art. 29 c.p.a.

    Il termine per l’impugnazione non impedisce la sanatoria ex tunc della notifica nulla, quando la successiva notificazione sia effettuata presso la sede legale dell’amministrazione.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    La disciplina della rinnovazione della notifica nulla deve essere interpretata alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale richiamata dal giudice, senza subordinare la sanatoria all’assenza di imputabilità dell’errore al notificante.

  • art. 4 del regolamento d’ateneo per la disciplina di chiamata dei professori

    Ai fini della valutazione dell’attività di ricerca scientifica, gli standard qualitativi tengono in considerazione i seguenti aspetti: organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca; brevetti; premi e riconoscimenti; partecipazione a congressi e convegni. Ai fini della valutazione delle pubblicazioni scientifiche sono considerati, tra l’altro, originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza, congruenza e collocazione editoriale.

    La commissione deve attenersi ai criteri predeterminati e non può attribuire rilievo determinante a elementi ulteriori, come la maggiore valorizzazione dell’attività estera, non previamente stabiliti.

  • art. 11, comma 4, del regolamento d’ateneo per la disciplina di chiamata dei professori

    Attribuisce alla commissione il compito di individuare, previa valutazione comparativa, il candidato destinatario dell’eventuale chiamata; la procedura non dà luogo a una graduatoria tecnica suscettibile di scorrimento.

  • d.m. 76/2012

    La classificazione delle riviste in fascia A opera sulla base della reputazione scientifica storicamente acquisita e non crea la qualità della rivista soltanto dalla data della classificazione; può quindi rilevare anche per pubblicazioni anteriori.

  • art. 2, comma 2, d.m. 55/2014

    È richiamato per il rimborso delle spese forfettarie liquidate in favore della parte ricorrente.

Massime di principio

  • Nelle procedure comparative per la chiamata di professori universitari, la commissione deve rispettare i criteri predeterminati e non può attribuire valore qualificante o determinante a elementi ulteriori, non previamente individuati, quali la pretesa superiorità dell’attività di ricerca svolta all’estero rispetto a quella nazionale.
  • In assenza di una specifica previsione dei criteri, l’attività scientifica svolta all’estero e quella svolta in Italia devono essere valutate secondo un criterio di sostanziale equiparazione, senza che alla prima possa essere riconosciuto automaticamente un maggiore pregio.
  • La valutazione delle pubblicazioni scientifiche deve essere sufficientemente analitica da rendere percepibile il percorso logico che conduce al giudizio comparativo, dando conto, almeno sinteticamente, di originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza, congruenza e collocazione editoriale; formule generiche o descrittive non consentono il controllo della correttezza della comparazione.
  • La classificazione di una rivista in fascia A, quando costituisce una qualificazione successiva fondata sulla reputazione scientifica storicamente maturata, può rilevare anche per pubblicazioni anteriori alla classificazione formale, purché il candidato abbia prodotto e indicato puntualmente le opere; non è necessaria una specifica autodichiarazione della fascia A da parte del candidato.
  • La mancata indicazione di autocitazioni o di precedenti utilizzazioni di proprie idee può incidere sulla valutazione dell’originalità o della rilevanza solo se la commissione esamina concretamente il contenuto delle opere e motiva le ragioni della valutazione; tale omissione, di per sé, non giustifica un giudizio negativo assimilabile al plagio.
  • Nella procedura di chiamata disciplinata dall’art. 18, comma 1, l. 240/2010, la commissione effettua una valutazione comparativa finalizzata all’individuazione dell’unico candidato maggiormente qualificato e non forma una graduatoria in senso tecnico suscettibile di scorrimento.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAppelloInvalidità del provvedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDecadenza e tardività

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