Sentenza n. 4010/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento 1) della Determinazione n. 143 del 23.6.2025 avente ad oggetto l'esclusione della società ricorrente dalla procedura di gara inerente il “Servizio integrato d'igiene urbana, incluso lo spazzamento, sul territorio del Comune di Teverola, per 58 giorni dal 01.07.2025 al 27.08.2025 incluso, nelle more dell'espletamento della procedura della gara di appalto - CIG B6FCFD2156 ” e la contestuale aggiudica del servizio alla società Vittoria s.r.l.; 2) della lex specialis di gara così come comprensiva di bando, disciplinare e capitolato nonché dell'avviso di manifestazione di interesse e della determina n. 110 (86) del 9.4.2025; 3) ove e per quanto lesivi di tutti i verbali di gara; 4) della determina a contrarre; 5) del provvedimento di nomina della commissione; 6) in subordine per l'annullamento dell'intera procedura di gara ai fini di una riedizione della stessa in senso conforme alla legge; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di servizio, eventualmente sottoscritto nelle more, ai fini del subentro della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura per il servizio integrato di igiene urbana e contestuale aggiudicazione a un’altra società
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato l’esclusione dalla procedura, motivata dal fatto che la sua iscrizione nella white list provinciale risultava scaduta, sebbene fosse pendente l’istruttoria sulla domanda tempestivamente presentata per la permanenza nell’elenco e fosse intervenuta, poco dopo, una liberatoria antimafia giudiziaria con formula piena. Ha dedotto la violazione della disciplina sulle white list e sul controllo giudiziario, sostenendo che la presentazione tempestiva della domanda di permanenza impedisse l’automatica cessazione degli effetti dell’iscrizione fino alla definizione dell’istruttoria prefettizia. Ha inoltre richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 109/2025 sull’ultrattività della sospensione degli effetti dell’interdittiva antimafia dopo la conclusione positiva del controllo giudiziario. La ricorrente ha contestato anche l’aggiudicazione per violazione del principio di rotazione, assumendo che l’aggiudicataria appartenesse alla stessa holding dell’affidataria uscente; la scelta del criterio di aggiudicazione, ritenendo obbligatorio quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa per un servizio ad alta intensità di manodopera; e il frazionamento dell’affidamento provvisorio in periodi consecutivi di 58 giorni, asseritamente finalizzato a eludere la disciplina sugli affidamenti diretti. Ha infine chiesto, in subordine, l’annullamento dell’intera procedura e la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, ai fini del subentro.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente dichiarato il ricorso ricevibile, poiché notificato tempestivamente rispetto alla scadenza del termine di pubblicazione dell’atto e in assenza di prova di una conoscenza anteriore, e procedibile, essendo stato dichiarato l’interesse alla decisione anche ai fini risarcitori dopo la scadenza del periodo di affidamento. Ha accolto la censura relativa all’esclusione. Dalla disciplina della white list ha ricavato che la scadenza del termine ordinario di efficacia dell’iscrizione non determina automaticamente la decadenza quando l’impresa abbia tempestivamente manifestato l’interesse alla permanenza e sia ancora pendente l’istruttoria prefettizia. L’amministrazione deve verificare l’eventuale sopravvenienza di elementi ostativi e non può fondare l’esclusione sulla sola scadenza formale dell’iscrizione, in assenza di un accertamento negativo. Il TAR ha valorizzato anche l’equiparazione tra iscrizione nella white list e documentazione antimafia liberatoria e ha ritenuto applicabili alla verifica della permanenza nella white list i principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 109/2025 in materia di controllo giudiziario e aggiornamento dell’informazione antimafia. Ha quindi annullato il provvedimento di esclusione. Le censure sul criterio di aggiudicazione e sul frazionamento del servizio sono state dichiarate improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’interesse risarcitorio presupponeva la conservazione della gara e non la sua eliminazione integrale. La censura sulla violazione del principio di rotazione è stata ritenuta infondata, non essendo stata dimostrata l’assenza di autonomia funzionale tra le società coinvolte. Il Comune è stato condannato al pagamento di 4.000 euro di spese, oltre accessori; le spese sono state compensate nei confronti della controinteressata.
Norme richiamate
art. 1, commi 52, 52-bis e 55, l. 190/2012
«l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria»
La white list costituisce un elenco prefettizio la cui iscrizione equivale alla documentazione antimafia liberatoria, anche per contratti relativi ad attività diverse da quelle originarie; la disciplina impone inoltre verifiche periodiche e la comunicazione delle modifiche societarie.
art. 2, comma 3, d.P.C.M. 18 aprile 2013
La durata dell'iscrizione è stabilita in 12 mesi dal rilascio.
La durata ordinaria dell’iscrizione non comporta, da sola, un automatismo decadenziale quando sia stata tempestivamente chiesta la permanenza nell’elenco.
art. 5 d.P.C.M. 18 aprile 2013
«L'impresa comunica ... almeno trenta giorni prima della data di scadenza della validità dell'iscrizione, l'interesse a permanere nell'elenco»
La tempestiva richiesta di permanenza impedisce che la mera scadenza formale determini automaticamente la perdita della condizione di iscrizione; la Prefettura deve definire l’istruttoria sulla permanenza e accertare l’eventuale insussistenza dei requisiti.
art. 34-bis, comma 7, d.lgs. 159/2011
«Il provvedimento che dispone ... il controllo giudiziario ... sospende ... gli effetti di cui all'articolo 94»
La sospensione degli effetti dell’informazione interdittiva conseguente al controllo giudiziario deve protrarsi, in caso di esito positivo, fino alla definizione del procedimento di aggiornamento dell’informazione antimafia, secondo la declaratoria della Corte costituzionale richiamata dal TAR.
art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011
La definizione del procedimento di aggiornamento dell’informazione antimafia costituisce il momento fino al quale, dopo l’esito positivo del controllo giudiziario, devono permanere gli effetti sospensivi dell’interdittiva secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 109/2025.
art. 7 d.P.C.M. 18 aprile 2013
Ribadisce l’equiparazione tra iscrizione nella white list e documentazione antimafia liberatoria, rendendo applicabili alla permanenza nella white list i principi elaborati sul coordinamento tra controllo giudiziario e aggiornamento antimafia.
art. 10-bis l. 241/1990
È richiamato dalla disciplina della cancellazione dalla white list quale garanzia procedimentale da rispettare prima dell’adozione del provvedimento sfavorevole.
Massime di principio
- La tempestiva presentazione, da parte di un’impresa già iscritta nella white list, della domanda di permanenza nell’elenco impedisce l’automatica decadenza per il solo decorso del termine ordinario di validità, fino alla definizione dell’istruttoria prefettizia, salvo l’accertamento di elementi ostativi.
- L’amministrazione aggiudicatrice non può escludere un operatore economico dalla gara per la sola scadenza formale dell’iscrizione nella white list quando sia pendente il procedimento di aggiornamento e non sia stato adottato un accertamento negativo sulla permanenza dei requisiti antimafia.
- La disciplina antimafia, in quanto limita la libertà di iniziativa economica e la partecipazione alle gare, è soggetta al principio di tipicità: una causa impeditiva della partecipazione non può essere desunta da un’automatica decadenza non prevista espressamente dalla legge.
- In caso di conclusione positiva del controllo giudiziario, gli effetti sospensivi dell’informazione interdittiva devono protrarsi fino alla definizione del procedimento prefettizio di aggiornamento; tale principio è applicabile anche alla verifica delle condizioni di permanenza nella white list, in ragione dell’equiparazione tra iscrizione e informazione antimafia liberatoria.
- La contestazione della violazione del principio di rotazione richiede la dimostrazione concreta dell’assenza di autonomia funzionale tra le imprese coinvolte; la mera appartenenza a una comune holding non è sufficiente, da sola, a fondare l’illegittimità dell’affidamento.
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