Cassazione Civile, Ordinanza n. 13359/2026 del 08/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un'operazione immobiliare e locatizia intercorsa tra una società poi fallita e una società terza: la prima aveva ceduto a quest'ultima un immobile strumentale e, contestualmente, lo aveva preso in locazione. La società locatrice ha chiesto l'ammissione al passivo del fallimento per canoni di locazione, in parte in privilegio e in parte in prededuzione. Il giudice delegato ha respinto la domanda ritenendo insufficiente la prova del credito, incongruo il canone e sospetta l'operazione, anche per gli obblighi di manutenzione straordinaria posti a carico del conduttore e per l'inidoneità dell'immobile all'attività industriale senza lavori di adeguamento. In opposizione allo stato passivo, il tribunale ha invece accolto la domanda ritenendo provato il credito sulla base del contratto registrato e reputando tardive o prive di prova le eccezioni del fallimento (simulazione, frode ai creditori, inefficacia revocatoria, invalidità derivata del contratto), oltre a considerare congruo il prezzo di vendita. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1325 e 2740 c.c., sostenendo che vendita e locazione costituivano un'operazione complessivamente illecita e distrattiva, idonea a integrare una nullità/inefficacia per violazione di norme penali sulla bancarotta; 2) violazione delle preclusioni dell'opposizione allo stato passivo e dell'art. 153 c.p.c., sostenendo che la relazione estimativa prodotta tardivamente andasse comunque considerata o che dovesse disporsi rimessione in termini; 3) omesso esame di fatti decisivi sulla congruità del prezzo di vendita e sul valore dell'immobile; 4) omessa pronuncia sull'eccezione di parziale inadempimento del locatore per irregolarità antincendio e conseguente eccezione d'inadempimento/controcredito risarcitorio. La Corte ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi: il primo perché la censura, sotto veste di violazione di legge, mirava in realtà a contestare l'accertamento in fatto compiuto dal tribunale sull'assenza di prova degli elementi costitutivi dell'illiceità; il secondo perché il documento probatorio era tardivo e comunque la rimessione in termini non risultava ritualmente richiesta e motivata; il terzo perché non rispettava il requisito di autosufficienza, non essendo stato riprodotto il contenuto delle perizie e non essendo adeguatamente illustrato il nesso tra loro e il decisum. Ha invece accolto il quarto motivo, rilevando l'omessa pronuncia del tribunale sull'eccezione di parziale inadempimento del locatore relativa alla non conformità antincendio dell'immobile e agli impegni di manleva contrattualmente assunti. Il decreto è stato quindi cassato con rinvio al tribunale di Milano in diversa composizione, anche per le spese.
La decisione
La Corte ha respinto i primi tre motivi del ricorso del fallimento, ritenendoli inammissibili, ma ha accolto il quarto motivo perché il tribunale non si era pronunciato sull'eccezione di parziale inadempimento della società locatrice relativa alle clausole contrattuali sulla regolarità antincendio e alla conseguente eccezione ex art. 1460 c.c. e/o al controcredito risarcitorio. Ne è derivata la cassazione del decreto impugnato limitatamente a tale motivo, con rinvio al tribunale di Milano in diversa composizione affinché riesamini la questione e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1325 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'illegittimità dell'operazione negoziale; la Corte non ne accoglie la lettura perché la censura risulta, in realtà, diretta contro l'accertamento in fatto del giudice di merito.
art. 2740 c.c.
Invocato dal ricorrente a sostegno della tesi della distrazione di beni dal patrimonio del fallito; la Corte osserva che la doglianza, così formulata, investe la ricostruzione fattuale e non una violazione di legge in senso proprio.
art. 1418, comma 1, c.c.
La Corte ribadisce che il contratto stipulato in violazione di una norma imperativa, compresa quella penale, è nullo; il principio vale per i c.d. reati-contratto, cioè per gli atti la cui stipulazione realizza direttamente il risultato vietato dalla legge.
art. 216, comma 1, l.fall.
Richiamato come norma incriminatrice che, se violata da atti di distrazione patrimoniale, può comportare la nullità dell'atto negoziale per contrarietà a norme imperative.
art. 223, comma 1, l.fall.
Richiamato insieme all'art. 216 l.fall. come disposizione penale che, ove integrata nei suoi presupposti, rende l'atto negoziale nullo per violazione di norma imperativa.
art. 110 c.p.
Menizionato per il concorso del terzo beneficiario nelle condotte distrattive; serve a delineare il quadro penalistico evocato dal ricorrente.
art. 99, commi 6 e 7, l.fall.
La memoria difensiva del fallimento nell'opposizione allo stato passivo deve contenere, a pena di decadenza, eccezioni e indicazione specifica di mezzi di prova e documenti; i documenti prodotti oltre il termine sono inammissibili, salvo il caso dei documenti formati dopo la scadenza nei limiti ricostruiti dalla giurisprudenza.
art. 99, comma 2, n. 4, l.fall.
Richiamato nel secondo motivo per denunciare la disciplina delle difese nella procedura di opposizione allo stato passivo.
art. 153 c.p.c.
La Corte precisa che la rimessione in termini richiede un fatto ostativo oggettivamente estraneo alla volontà della parte e la sua immediata reazione; nel caso concreto tali presupposti non risultavano specificamente allegati e dimostrati.
art. 360 n. 3 c.p.c.
La violazione di legge sussiste solo quando il giudice abbia erroneamente interpretato o sussunto la fattispecie concreta nella norma astratta; non quando si contesti la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito.
art. 360 n. 5 c.p.c.
È il vizio deducibile per omesso esame di fatti decisivi; non può essere utilizzato per sovrapporre una diversa valutazione del materiale probatorio.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente per cassazione deve indicare specificamente il contenuto dei documenti e la loro collocazione processuale; la mancata trascrizione o sintesi dei documenti rende inammissibile la censura fondata sulla loro errata valutazione.
art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciare su domande ed eccezioni ritualmente e specificamente formulate; l'omessa pronuncia su un'eccezione autonoma integra vizio denunciabile in cassazione.
art. 1460 c.c.
Richiamato con riferimento all'eccezione di inadempimento che il fallimento avrebbe potuto opporre per la dedotta non conformità dell'immobile alle garanzie contrattuali.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. presuppone un errore nell'interpretazione o nella sussunzione della fattispecie astratta; se la censura mira invece a contestare la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito, il motivo è inammissibile o va ricondotto, se del caso, al vizio motivazionale.
- Quando un contratto realizza direttamente un risultato vietato da una norma imperativa, anche penale, l'atto è nullo ex art. 1418, comma 1, c.c.; ma tale nullità può essere affermata solo se i fatti costitutivi dell'illecito risultano provati e specificamente accertati.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, le eccezioni del fallimento volte a paralizzare il credito devono essere tempestivamente dedotte con la memoria ex art. 99, commi 6 e 7, l.fall., insieme all'indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti; la produzione tardiva è inammissibile, salvo il diverso regime dei documenti formati dopo la scadenza del termine e la ricorrenza dei presupposti per la rimessione in termini.
- La rimessione in termini richiede un impedimento oggettivo, estraneo alla volontà della parte, e una reazione immediata; non basta l'allegazione generica di aver impiegato tempo per ricostruire i fatti o reperire la documentazione.
- Chi impugna per cassazione una valutazione di documenti o perizie ha l'onere di riportarne nel ricorso il contenuto essenziale e di indicare puntualmente dove tali documenti si trovino nel fascicolo; in mancanza, la censura è inammissibile per difetto di specificità.
- L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sussiste anche quando il giudice non si pronunci su un'eccezione ritualmente proposta e potenzialmente decisiva; la statuizione sulla prova del credito non esaurisce l'obbligo di esaminare le eccezioni di inadempimento o i controcrediti sollevati dalla controparte.
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