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Sentenza

Sentenza n. 15505/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202608962

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto emesso dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad il 13 luglio 2026

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto. Il TAR, dopo aver dato alle parti avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha rilevato d’ufficio una possibile causa di inammissibilità relativa alla procura alle liti rilasciata all’estero e allegata al ricorso. La procura non risultava autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale dello Stato estero autorizzato ad attribuirle pubblica fede, né munita di legalizzazione consolare italiana o, in alternativa, di apostille. Il ricorso è stato successivamente accompagnato da una procura depositata il 28 settembre 2026.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare nel merito le ragioni contro il diniego del visto. Ha ritenuto che la procura rilasciata all’estero dovesse rispettare le forme di autenticazione e legalizzazione previste per essere utilizzabile in Italia e che il difetto non fosse sanabile con una procura depositata successivamente, poiché nel processo amministrativo la procura speciale deve preesistere al ricorso o essere ad esso coeva. Il difetto impediva di collegare giuridicamente il ricorso al ricorrente. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 33 d.P.R. 445/2000

    inoltre, per essere fatta valere nello Stato italiano deve essere pure munita della legalizzazione del documento da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero

    La procura rilasciata all’estero deve essere legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane per poter essere fatta valere in Italia, salvo l’alternativa dell’apostille nei casi previsti.

  • art. 52, comma 1, lett. f, d.lgs. 71/2011

    inoltre, per essere fatta valere nello Stato italiano deve essere pure munita della legalizzazione del documento da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero

    La procura formata all’estero deve essere legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, salvo che ricorrano le condizioni per l’apostille.

  • Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961

    in alternativa, nel caso di Stato aderente alla Convenzione dell’Aja del 5.10.1961 (ratificata e resa esecutiva in Italia con l. n. 1253 del 1966) ed in attuazione di essa, della c.d. apostille

    Per gli atti provenienti da uno Stato aderente, la legalizzazione consolare può essere sostituita dall’apostille rilasciata secondo la Convenzione.

  • art. 35 c.p.a.

    quindi, il ricorso, deve ritenersi inammissibile ai sensi dell’art. 35 c.p.a., in quanto il difetto di sottoscrizione impedisce di collegare giuridicamente l’atto al ricorrente, circostanza che osta ad una pronuncia sul merito

    Il ricorso è inammissibile quando la mancanza di una procura valida impedisce di riferire giuridicamente l’atto processuale al ricorrente.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    all’udienza del 29.9.2026, ai sensi dell’art. 73 co. 3 c.p.a., è stato dato avviso alle parti della possibile esistenza di una causa di inammissibilità del ricorso per un difetto attinente la procura alle liti depositata in atti

    Il giudice ha sottoposto alle parti la questione rilevata d’ufficio sulla possibile inammissibilità prima di decidere.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    tale difetto non può essere neppure sanato ai sensi dell’art. 182 co. 2 c.p.c., come di recente chiarito dal Consiglio di Stato, A.P., n. 11/2025 (“la disciplina della nullità della procura speciale contenuta nel codice del processo amministrativo è completa o non contiene lacune da colmare mediante l’applicazione del codice di procedura civile”)

    La disciplina della procura nel processo amministrativo è completa e non consente di applicare la sanatoria prevista dall’art. 182, comma 2, c.p.c.; la procura deve preesistere al ricorso o essergli coeva.

  • art. 99 c.p.a.

    come di recente chiarito dal Consiglio di Stato, A.P., n. 11/2025 (“la disciplina della nullità della procura speciale contenuta nel codice del processo amministrativo è completa o non contiene lacune da colmare mediante l’applicazione del codice di procedura civile”)

    La pronuncia dell’Adunanza plenaria richiamata dal TAR esclude l’integrazione della disciplina della procura processuale amministrativa mediante la sanatoria prevista dal codice di procedura civile.

Massime di principio

  • La procura alle liti rilasciata all’estero deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale dello Stato estero autorizzato ad attribuirle pubblica fede; il difensore italiano non può autenticarla all’estero, neppure mediante collegamento video a distanza.
  • Per essere fatta valere in Italia, la procura formata all’estero deve essere legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane oppure, se ricorrono i presupposti della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, munita di apostille.
  • Nel processo amministrativo la procura speciale deve preesistere al ricorso o essere ad esso coeva; non è ammessa la sanatoria postuma mediante una procura depositata successivamente, né trova applicazione la sanatoria prevista dall’art. 182, comma 2, c.p.c.
  • La mancanza di una procura valida che impedisca di collegare giuridicamente il ricorso al ricorrente determina l’inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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