L.R. Liguria 47/2009
Semplificazioni normative a vantaggio del terzo settore
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Lazio 3 novembre 2009, n. 47 interviene in modo puntuale su cooperative sociali, volontariato, associazioni di promozione sociale, servizio civile, formazione professionale e servizi sociali, semplificando varie procedure e adeguando norme regionali e regolamentari. Prevede anche la revisione, entro un anno dall’entrata in vigore, dei registri regionali di APS e volontariato. Molte modifiche sono poi state abrogate dal 2012; oggi restano soprattutto utili i profili storici e transitori già esauriti.
Semplificazioni normative per il terzo settore
Semplificazioni normative a vantaggio del terzo settore
La legge regionale Lazio 3 novembre 2009, n. 47 è un intervento di semplificazione e coordinamento della disciplina regionale del terzo settore. Il provvedimento incide su cooperazione sociale, volontariato, associazioni di promozione sociale, servizio civile, formazione professionale, servizi sociali e regolamenti attuativi regionali.
Ambito materiale e finalità
La legge mira a rendere più lineari alcune procedure e ad aggiornare rinvii e previsioni contenuti in leggi regionali già vigenti. Gli interventi riguardano esclusivamente il territorio della Regione Lazio e, per la gran parte, operano come modifiche puntuali a discipline settoriali già esistenti.
Cooperazione sociale
La disciplina sulla cooperazione sociale viene modificata in più punti della l.r. 23/1993, con interventi su requisiti, modalità operative e assetti procedurali. Il testo consolidato segnala però che tali articoli di modifica sono stati successivamente abrogati dalla l.r. 42/2012. Ne deriva che la funzione principale di questa legge, oggi, è storica e ricostruttiva della normativa del periodo.
Servizio civile
La legge interviene anche sulla l.r. 11/2006, relativa al sistema regionale del servizio civile, mediante una modifica dell’articolo 10. Anche questa disposizione di modifica è stata poi abrogata dalla l.r. 5/2023. Il contenuto oggi non ha quindi un’utilità applicativa autonoma.
Formazione professionale
È modificato il quadro della l.r. 23/2004 sugli interventi di sostegno al sistema della formazione professionale. La modifica riguarda il comma 2 dell’articolo 1, ma il testo fornito non ne riporta il dettaglio sostanziale.
Associazioni di promozione sociale
Una parte rilevante della legge riguarda la l.r. 30/2004 sulle associazioni di promozione sociale. Vengono introdotte o modificate disposizioni su requisiti, iscrizione e disciplina interna, con ulteriori ritocchi regolamentari. Tuttavia le modifiche sono state successivamente abrogate dalla l.r. 42/2012, per cui restano soprattutto rilevanti le informazioni storiche e la gestione del regime transitorio già concluso.
Volontariato
La legge modifica la l.r. 15/1992 sul volontariato, introducendo e riformulando alcuni commi relativi all’assetto associativo e ai requisiti connessi. Anche queste modifiche risultano poi abrogate dalla l.r. 42/2012. Resta però importante la disciplina transitoria sui registri regionali.
Servizi sociali e sociosanitari
È inserito un comma aggiuntivo nell’articolo 21 della l.r. 12/2006 sul sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari, disposizione poi abrogata dalla l.r. 33/2014. La legge interviene inoltre sull’articolo 56 della stessa legge, sostituendone il comma 6.
Politiche per minori e giovani
La legge modifica anche l’articolo 50 della l.r. 6/2009 sulle politiche per minori e giovani, sostituendone il comma 4. Il testo consolidato non riporta il contenuto analitico della modifica, ma segnala l’intervento puntuale sulla misura già esistente.
Regolamenti regionali
Sono modificati o abrogati diversi regolamenti attuativi: il regolamento regionale 14 maggio 1993, n. 1, relativo all’Osservatorio regionale sul volontariato, e il regolamento regionale 20 ottobre 2005, n. 1, di esecuzione della disciplina sulle associazioni di promozione sociale. Anche queste modifiche risultano successivamente abrogate dalla l.r. 42/2012.
Norme transitorie: revisione dei registri
La parte più concretamente rilevante del testo è la disciplina transitoria. Entro un anno dall’entrata in vigore della legge doveva essere effettuata la revisione:
- del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale;
- del Registro regionale delle associazioni di volontariato.
In tale occasione si procedeva alla cancellazione delle articolazioni territoriali delle associazioni regionali che chiedessero di essere ricomprese nell’iscrizione dell’associazione regionale di riferimento. Si tratta di un adempimento con termine espressamente limitato a un anno dalla data di entrata in vigore, quindi oggi storicamente esaurito.
Regime attuale e utilità pratica
La legge risulta oggi sostanzialmente superata: molte disposizioni di modifica sono state espressamente abrogate e le norme transitorie avevano una finestra applicativa limitata a un anno. Per questo l’atto ha prevalentemente valore ricostruttivo della stratificazione normativa regionale del terzo settore, più che applicativo nella pratica attuale.
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