Cassazione Penale, Sentenza n. 22353/2025 del 13/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della declaratoria di inammissibilità dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 19/12/2023, per mancata o incompleta elezione di domicilio nell'atto di impugnazione (nella specie un'indicazione 'Roma, via...' ritenuta insufficiente dalla Corte d'appello). Il ricorrente deduce che, invece, in fase di identificazione presso i Carabinieri aveva validamente eletto domicilio in Fiumicino (via Copenaghen 18), acquisito nel fascicolo e utilizzato per la notifica del decreto di citazione a giudizio; in appello era stato rilasciato specifico mandato per impugnare in ragione di tale valida elezione di domicilio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, pur se la notifica non è stata personale, il contraddittorio era regolarmente instaurato e vi era prova ragionevolmente certa della conoscenza da parte dell'imputato della celebrazione del giudizio di impugnazione, con conseguente osservanza della ratio della norma (agevolare la vocatio in iudicium). Richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Corte ha stabilito che la causa di inammissibilità per vizio formale dell'appello non può essere dichiarata ex post se la notifica del decreto di citazione è stata effettuata correttamente e il contraddittorio si è instaurato. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen. (comma iter)
riferimento alla disciplina sull'inammissibilità dell'appello per mancata elezione di domicilio (c.d. comma iter)
La norma, pur soggetta ad abrogazione dalla Riforma Cartabia, è stata interpretata nel senso che la causa di inammissibilità non può essere dichiarata dopo la celebrazione del giudizio se la notifica del decreto di citazione è stata effettuata con successo e il contraddittorio si è instaurato; inoltre la norma transitoria si applica alle impugnazioni fino al 24/08/2024
D.Lgs. 150/2022 (Riforma Cartabia)
abrogazione dell'art. 581 comma iter
L'abrogazione non impedisce l'applicazione della norma alle impugnazioni proposte entro il termine transitorio; la Corte ha considerato la disciplina transitoria e la giurisprudenza interpretativa
art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen.
limiti di estensione del motivo di ricorso
La doglianza è stata proposta nei limiti consentiti dall'art. 173 disp. att., per cui il ricorso è stato ritenuto ammissibile nei termini procedurali
Giurisprudenza - Sez. U. n.42792 del 31/10/2001 (Policastro)
richiamata per dedotto error in procedendo
Utilizzata come richiamo per la valutazione degli effetti di errori procedurali sull'instaurazione del contraddittorio
Giurisprudenza - Sez. 5, n.21005 del 08/03/2024 (C.)
Stabilisce che la causa di inammissibilità dell'appello prevista dall'art. 581, se non rilevata prima della celebrazione del giudizio, non può essere dichiarata dopo qualora la notifica del decreto di citazione sia stata eseguita con successo e il contraddittorio sia instaurato
Massime di principio
- La mancata o incompleta indicazione dell'elezione di domicilio nell'atto di impugnazione può non comportare inammissibilità se risulta comunque una valida elezione di domicilio antecedente inserita nel fascicolo e la notifica è stata eseguita in modo tale da instaurare il contraddittorio.
- La causa di inammissibilità basata su vizi formali dell'appello (art. 581 c.p.p.) non dovrebbe essere dichiarata dal giudice dopo la celebrazione del giudizio quando la notifica del decreto di citazione è avvenuta correttamente o è possibile dimostrare la conoscenza effettiva dell'appello da parte dell'imputato.
- La ratio della norma (agevolare la vocatio in iudicium) richiede una interpretazione favorevole alla instaurazione del contraddittorio: se l'interesse alla conoscenza del processo è soddisfatto, il vizio formale è meno rilevante.
- Se si contesta la validità della notifica o dell'elezione di domicilio, è fondamentale documentare l'esistenza di atti precedenti nel fascicolo (es. modulistica di identificazione presso le forze dell'ordine) e la tempestiva conferma del mandato a impugnare.
- In presenza di dubbi procedurali simili, il rimedio pratico è chiedere che il giudice verifichi l'effettiva instaurazione del contraddittorio e, se necessario, si proceda con rimessione o integrazione piuttosto che con una declaratoria immediata di inammissibilità.
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