Circolare numero 67 del 28-3-2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta tra INPS e FEDER.AGRI. per la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee previste dall’art. 18 della legge n. 223/1991. Vengono indicati i soggetti che possono aderire, le modalità di rilascio e validità della delega, le percentuali di contribuzione comunicate dall’Organizzazione, il costo del servizio, le istruzioni per i versamenti e i conti istituiti per la rilevazione contabile. Sono inoltre richiamati gli obblighi di conservazione delle deleghe, le ipotesi di revoca, le responsabilità delle parti e la durata della convenzione.
Convenzione INPS-FEDER.AGRI. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
Convenzione INPS-FEDER.AGRI. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
La circolare dà attuazione alla convenzione sottoscritta il 12 febbraio 2007 tra INPS e FEDER.AGRI. per consentire la riscossione dei contributi associativi tramite trattenuta sulle prestazioni temporanee previste dall’art. 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223. L’atto disciplina soggetti ammessi, modalità di rilascio e validità della delega, percentuali di trattenuta, rapporti finanziari, aspetti contabili e durata della convenzione.
Ambito di applicazione
Il diritto di versare i contributi sindacali a favore della FEDER.AGRI. mediante trattenuta INPS può essere esercitato dai lavoratori titolari di:
- indennità di mobilità;
- trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali;
- trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
- sussidi per lavori socialmente utili.
La circolare richiama anche la possibilità di applicare la trattenuta sulle prestazioni temporanee oggetto della convenzione, in coerenza con l’art. 18 della legge n. 223/1991.
Modalità di esercizio della delega
L’adesione avviene tramite delega personale sottoscritta dal titolare della prestazione, il cui testo è compreso nel modello INPS di domanda della prestazione. La delega deve essere:
- firmata dal lavoratore;
- munita del timbro dell’Organizzazione;
- munita della firma di un rappresentante della FEDER.AGRI. espressamente autorizzato.
La circolare precisa che il codice identificativo della FEDER.AGRI. è 3201. Nei casi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’INPS, contestualmente agli elenchi dei lavoratori aventi diritto, i dati delle deleghe rilasciate e l’autorizzazione alla trattenuta; le deleghe devono essere conservate dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991.
Validità, revoca e inefficacia della delega
La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta. Per le prestazioni la cui domanda ha efficacia per periodi superiori all’anno, è possibile revocare o presentare una nuova delega entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello per cui si intende revocare o modificare la delega.
La convenzione stabilisce inoltre che:
- la delega è priva di effetto se non è contenuta nel modello di domanda oppure se manca la sottoscrizione del lavoratore, il timbro dell’Associazione o la firma del rappresentante della FEDER.AGRI.;
- nei pagamenti diretti della CIG, la delega è inefficace se i dati del lavoratore non vengono comunicati dal datore di lavoro contestualmente agli elenchi;
- se il lavoratore contesta la trattenuta affermando di non aver rilasciato delega, l’INPS cessa la trattenuta dal mese successivo alla comunicazione; la FEDER.AGRI. deve restituire gli importi trattenuti.
Nei casi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, se la delega depositata presso il datore di lavoro viene revocata o sostituita, la nuova delega o la revoca devono essere consegnate al datore di lavoro, che provvede a comunicare i dati all’INPS e a conservare la documentazione.
Misura del contributo e costo del servizio
La misura del contributo da trattenere deve essere espressamente indicata nella delega ed essere uguale per tutti gli iscritti dell’Organizzazione, per tipo di prestazione. La FEDER.AGRI. ha comunicato le seguenti percentuali:
- 3% sull’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti;
- 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria;
- 1% sui restanti trattamenti, comprendendo CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, disoccupazione non agricola ordinaria e speciale, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
Il costo del servizio è fissato in 0,60 euro per singola delega. La FEDER.AGRI. si impegna ad accettare ogni eventuale variazione del costo del servizio prevista dalla convenzione.
Versamenti, elenchi e rapporti finanziari
Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni devono versare alla FEDER.AGRI., senza interessi, l’importo delle trattenute operate sui pagamenti, dedotte le spese di servizio e la relativa IVA, nonché le eventuali trattenute già versate e non dovute. I versamenti devono essere effettuati entro il mese successivo a quello del pagamento della prestazione, tramite bonifico su apposito conto corrente bancario indicato dall’Associazione.
Le strutture territoriali INPS devono inoltre mettere a disposizione della FEDER.AGRI. gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i dati anagrafici e gli importi trattenuti. Se non è possibile recuperare trattenute già versate e non dovute, la FEDER.AGRI. si impegna a rimborsarle a semplice richiesta dell’INPS.
Istruzioni procedurali e contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi sindacali e dei conseguenti versamenti sono stati istituiti i seguenti conti:
- GPA 25/189, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
- GPA 35/189, per l’accreditamento alla FEDER.AGRI. dei contributi sindacali;
- GPA 11/189, per la rilevazione del debito verso la FEDER.AGRI.
I pagamenti a favore dell’Organizzazione devono essere imputati in DARE del conto GPA 11/189, con ripresa dell’eventuale saldo a fine esercizio nel nuovo esercizio. Gli importi relativi al rimborso delle spese di esazione e alla corrispondente IVA devono essere imputati ai conti GPA 24/042 e GPA 24/025. Per le ulteriori istruzioni procedurali e contabili la circolare rinvia al punto 3 della circolare n. 167 del 7 luglio 1992.
Responsabilità, durata e oneri
L’INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione ed è estraneo ai rapporti tra i titolari delle prestazioni e la FEDER.AGRI.; l’Organizzazione esonera l’Istituto da ogni responsabilità e si obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta operata e a tenere indenne l’INPS in caso di controversie sulla validità o regolarità della delega. La FEDER.AGRI. deve inoltre rimborsare le spese sostenute dall’INPS per eventuali controversie giudiziarie attinenti alla legittimità, efficacia o applicazione della convenzione.
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2007. Il rinnovo annuale deve essere richiesto dalla FEDER.AGRI. con lettera raccomandata entro il 30 settembre di ogni anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza. Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti alla convenzione sono a carico dell’Organizzazione sindacale stipulante.
Punti principali
Ambito della convenzione
La convenzione riguarda la riscossione, da parte dell’INPS, dei contributi sindacali dovuti dagli iscritti alla FEDER.AGRI. mediante trattenuta sulle prestazioni temporanee disciplinate dall’art. 18 della legge n. 223/1991.
Prestazioni interessate e beneficiari
Possono aderire i lavoratori aventi diritto a indennità di mobilità, trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali, trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e sussidi per lavori socialmente utili.
Delega e condizioni di validità
La trattenuta richiede una delega personale, contestuale alla domanda di prestazione, sottoscritta dal lavoratore e recante il timbro dell’Organizzazione e la firma di un rappresentante autorizzato. La delega priva dei requisiti previsti è inefficace.
Misure contributive e codice identificativo
La FEDER.AGRI. ha comunicato le percentuali da applicare: 3% sull’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria, e 1% sui restanti trattamenti. Il codice identificativo della FEDER.AGRI. è 3201.
Adempimenti dei datori di lavoro e delle strutture INPS
Nei casi di pagamento diretto della CIG, il datore di lavoro deve comunicare all’INPS, insieme ai dati per il pagamento, il codice dell’Associazione e la percentuale della trattenuta per ciascun lavoratore delegante, conservando le deleghe per eventuali verifiche. Le strutture territoriali INPS inviano alla FEDER.AGRI. gli elenchi dei soggetti con trattenute e i relativi importi.
Revoca, nuova delega e restituzioni
La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione. Per prestazioni con domanda valida oltre un anno, revoca o nuova delega possono essere presentate entro il 20 ottobre dell’anno precedente. In caso di contestazione sulla mancanza della delega, l’INPS cessa le trattenute dal mese successivo e la FEDER.AGRI. restituisce gli importi trattenuti.
Aspetti economici e contabili
Il costo del servizio è pari a 0,60 euro per singola delega. Sono istituiti i conti GPA 25/189, GPA 35/189 e GPA 11/189 per imputazione, accreditamento e debito verso la FEDER.AGRI.; i versamenti devono essere eseguiti entro il mese successivo al pagamento della prestazione, con deduzione delle spese e della relativa IVA.
Durata e responsabilità
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2007; l’eventuale rinnovo annuale deve essere richiesto entro il 30 settembre. L’INPS è esonerato da responsabilità per le controversie tra iscritti e Organizzazione, mentre gli oneri, anche fiscali, sono a carico della FEDER.AGRI.
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