L.R. Marche 2/2008
Modifiche alla legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 "Statuto della Regione Marche"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge statutaria interviene sulla legge statutaria Marche n. 1/2005 aggiornandone preambolo, articoli 11, 14, 23 e 35 e sostituendo, nel testo, le denominazioni "Consiglio regionale" e "Consiglio" con "Consiglio - Assemblea legislativa regionale" e "Consiglio - Assemblea legislativa". Si tratta di una modifica permanente dello Statuto regionale, senza termini temporali specifici.
Modifiche allo Statuto della Regione Marche
Modifiche allo Statuto della Regione Marche
La legge statutaria adegua la legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1, cioè lo Statuto della Regione Marche, intervenendo su alcune disposizioni testuali e sulle denominazioni degli organi regionali. Il provvedimento opera esclusivamente nell’ordinamento regionale marchigiano e produce effetti di aggiornamento permanente del testo statutario.
Ambito delle modifiche
Il contenuto dell’atto è essenzialmente modificativo: non disciplina autonomamente materie sostanziali, ma aggiorna il testo dello Statuto regionale. Le modifiche incidono su:
- preambolo della legge statutaria n. 1/2005;
- articolo 11;
- articolo 14;
- articolo 23;
- articolo 35;
- denominazioni ricorrenti nel testo statutario.
Aggiornamento delle disposizioni statutarie
L’atto modifica puntualmente alcune parti della legge statutaria n. 1/2005:
- il preambolo viene aggiornato;
- l’articolo 11 è modificato nella rubrica e nel comma 1;
- l’articolo 14 è modificato nel comma 2;
- l’articolo 23 è modificato nel comma 6;
- l’articolo 35 è modificato nei commi 3 e 4.
Le note non riportano il nuovo testo sostitutivo, ma indicano che si tratta di sostituzioni e modifiche puntuali della disciplina statutaria esistente.
Revisione delle denominazioni istituzionali
In via generale, salvo le modifiche già richiamate ai singoli articoli, la legge dispone l’adeguamento terminologico del testo statutario:
- ogni ricorrenza di "Consiglio regionale" è sostituita con "Consiglio - Assemblea legislativa regionale";
- ogni ricorrenza di "Consiglio" è sostituita con "Consiglio - Assemblea legislativa".
Questa tecnica legislativa serve a uniformare il lessico statutario alla denominazione istituzionale aggiornata dell’organo assembleare regionale.
Regime temporale e attualità
L’atto non contiene norme transitorie, limiti temporali o efficacia a tempo determinato. Si tratta di una modifica strutturale e permanente dello Statuto regionale; pertanto non è legata a un esercizio finanziario, a una scadenza o a un evento ormai concluso.
Rilievo operativo
Per operatori del diritto e della contabilità pubblica, il provvedimento è rilevante come testo di coordinamento dello Statuto marchigiano, perché aggiorna le denominazioni istituzionali e le disposizioni interne richiamate. Non introduce, però, misure economiche, contributi, sanzioni o procedimenti autonomi.
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