L.R. Marche 4/2008
Trasferimento ai Comuni di alloggi di edilizia sovvenzionata realizzati ai sensi dell'articolo 7 della legge 30 marzo 1998, n. 61: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina il trasferimento ai Comuni, a titolo oneroso, degli alloggi ERAP realizzati per l’emergenza sisma 1997 ai sensi della legge n. 61/1998, una volta cessate le esigenze abitative temporanee. I Comuni possono destinarli a locazione sociale, finalità pubbliche o venderli con evidenza pubblica; i proventi delle vendite finanziano nuovi alloggi, opere pubbliche e riqualificazione urbana.
Trasferimento ai Comuni di alloggi di edilizia sovvenzionata per finalità sociali e pubbliche
Trasferimento e destinazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata
La legge regionale disciplina gli alloggi realizzati nell’ambito del piano straordinario previsto dall’articolo 7 della legge n. 61/1998 per far fronte alle esigenze temporanee delle famiglie colpite dal sisma del 1997 nelle Marche e in Umbria. La disciplina riguarda gli alloggi di proprietà ERAP che, cessata la funzione emergenziale e detratta la quota necessaria al fabbisogno comunale di edilizia residenziale pubblica, vengono trasferiti ai Comuni in cui sono ubicati, con oneri a carico dei Comuni stessi.
Ambito di applicazione
L’intervento riguarda esclusivamente gli alloggi inseriti nel piano straordinario per l’edilizia sovvenzionata destinato alle famiglie terremotate. La legge opera quindi in relazione alla gestione successiva dell’emergenza abitativa e al riutilizzo del patrimonio immobiliare così realizzato, nel territorio dei Comuni interessati della Regione.
Utilizzi consentiti ai Comuni
I Comuni possono impiegare gli alloggi trasferiti per più finalità pubbliche e sociali. In particolare, gli immobili possono essere destinati a:
- politiche di reinserimento abitativo nelle aree soggette a calo demografico e invecchiamento della popolazione, mediante locazione a canone concordato o destinazione a particolari categorie sociali;
- fini sociali, culturali o di ricerca scientifica;
- fini ricreativi di interesse pubblico o altre finalità pubbliche;
- alienazione mediante procedure ad evidenza pubblica.
Per la vendita è prevista una priorità in favore di chi già utilizza legittimamente l’alloggio in forza di contratto di affitto, concessione o comodato, purché in possesso dei requisiti per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Convenzioni e soggetti coinvolti
Le finalità sociali, culturali e di ricerca scientifica possono essere perseguite anche tramite convenzioni con:
- Comunità montane;
- Università;
- enti parco;
- altri enti pubblici;
- associazioni o organismi senza fini di lucro.
Procedure per l’attuazione e alienazione
I Comuni interessati devono individuare gli alloggi e sottoporre alla Giunta regionale un prospetto con il numero e l’ubicazione degli immobili da destinare alle diverse finalità, indicando anche la motivazione delle scelte; al prospetto va allegata la documentazione relativa agli alloggi.
Prima delle alienazioni, se necessario, i Comuni devono disporre il passaggio degli alloggi al patrimonio disponibile.
Il prezzo di vendita degli alloggi destinati all’alienazione è determinato secondo i criteri previsti dalla legge regionale n. 36/2005, articolo 20 septiesdecies, commi 4 e 5.
Destinazione dei proventi
Le somme ricavate dalle alienazioni devono essere impiegate dai Comuni per:
- la realizzazione o il recupero di alloggi di edilizia sovvenzionata o agevolata;
- opere pubbliche;
- interventi di riqualificazione urbana.
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