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Ordinanza

Ordinanza n. 195/2026 - Roma, Sezione 5T

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’art. 20, co. 3, d.m. 21.7.2025, recante “Aggiornamento della disciplina dei certificati bianchi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni ed integrazioni”, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 211 dell’11.9.2025, nella parte in cui dispone che "le istanze relative ai progetti a consuntivo presentate ai sensi del decreto ministeriale 28 dicembre 2012 e approvate dal GSE, per le quali non sono state presentate richieste di rendicontazione dei risparmi, sono annullate a decorrere da diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto";

Giustizia amministrativa202514515

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: art. 20, comma 3, d.m. 21 luglio 2025, nella parte in cui dispone l'annullamento, decorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore del decreto, delle istanze relative a progetti a consuntivo approvate dal GSE senza richiesta di rendicontazione dei risparmi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e GSE)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'art. 20, comma 3, del d.m. 21 luglio 2025, recante l'aggiornamento della disciplina dei certificati bianchi, deducendo l'illegittimità della previsione che determina l'annullamento automatico delle istanze relative a progetti a consuntivo presentate ai sensi del d.m. 28 dicembre 2012 e approvate dal GSE, qualora non siano state presentate richieste di rendicontazione dei risparmi entro il termine previsto. Il testo dell'ordinanza non specifica i singoli motivi di illegittimità dedotti, né li esamina nel merito. La ricorrente ha prospettato, in sede cautelare, il rischio di irrealizzabilità del progetto e i conseguenti pregiudizi derivanti dall'applicazione della disposizione impugnata.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, lasciando impregiudicata ogni questione, anche di rito, e senza pronunciarsi sulla fondatezza dei motivi di annullamento. Ha ritenuto insussistente il periculum in mora richiesto per la tutela interinale. In particolare, la paventata irrealizzabilità del progetto è stata qualificata, in assenza di specifiche deduzioni contrarie, come un pregiudizio di natura meramente patrimoniale, normalmente riparabile per equivalente. Inoltre, il pregiudizio appariva riconducibile almeno in parte alla sfera organizzativa della ricorrente, il cui progetto risaliva al 2016. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione dei profili di novità dell'impugnativa.

Norme richiamate

  • art. 20, comma 3, d.m. 21 luglio 2025

    le istanze relative ai progetti a consuntivo presentate ai sensi del decreto ministeriale 28 dicembre 2012 e approvate dal GSE, per le quali non sono state presentate richieste di rendicontazione dei risparmi, sono annullate a decorrere da diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto

    La disposizione impugnata prevede l'annullamento delle istanze di progetto a consuntivo approvate dal GSE in assenza di richieste di rendicontazione dei risparmi, decorso il termine di diciotto mesi dall'entrata in vigore del decreto.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della domanda cautelare; il rigetto è stato motivato dalla ritenuta insussistenza del periculum in mora.

  • d.m. 28 dicembre 2012

    È richiamato quale disciplina ai sensi della quale erano state presentate le istanze relative ai progetti a consuntivo.

Massime di principio

  • Ai fini della concessione della tutela cautelare, la prospettata irrealizzabilità di un progetto costituisce, di regola, un pregiudizio meramente patrimoniale e quindi riparabile per equivalente, salvo che il ricorrente deduca e dimostri specifiche circostanze idonee a evidenziarne l'irreparabilità.
  • Il periculum in mora può essere escluso quando il pregiudizio cautelare sia riconducibile, almeno in parte, alla sfera organizzativa del ricorrente, soprattutto se l'interessato non offre specifiche deduzioni contrarie sull'irreparabilità del danno.
  • La novità dei profili sottesi all'impugnazione può giustificare la compensazione delle spese della fase cautelare.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareRisarcimento del danno da attività amministrativa

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