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Ordinanza

Ordinanza n. 9821/2026 - Roma, Sezione 2B

per la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalle Amministrazioni resistenti nei confronti della diffida inviata dalla sig.ra Muzio con PEC in data 2 gennaio 2026, nonché per l'ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 c.p.a., alla sentenza del TAR Lazio 23 ottobre 2025, n. 18394, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta.

Giustizia amministrativa202603090

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisOrdinanza istruttoriaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento serbato sulle richieste contenute nella diffida del 2 gennaio 2026 e mancata ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 18394 del 23 ottobre 2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso volto alla declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sulla diffida trasmessa via PEC il 2 gennaio 2026 e, contestualmente, all'ottemperanza ai sensi degli artt. 112 c.p.a. alla sentenza del TAR Lazio n. 18394 del 23 ottobre 2025, con richiesta di nomina di un commissario ad acta. La controinteressata ha depositato un'istanza chiedendo di conoscere il contenuto del decreto presidenziale di designazione del giudice relatore, il rinvio della camera di consiglio per poter formulare considerazioni e richieste sulla designazione e, in subordine, il rinvio per consentire al relatore di valutare l'opportunità di astenersi. Roma Capitale ha chiesto a sua volta il rinvio per esaminare l'istanza e, se del caso, replicarvi. La ricorrente si è opposta al rinvio e ha insistito per la decisione.

La decisione

Il TAR ha rinviato la trattazione della causa alla camera di consiglio del 23 giugno 2026, per consentire alle altre parti di controdedurre sulle richieste formulate dalla controinteressata. L'ordinanza non decide né sulla domanda avverso il silenzio né sulla domanda di ottemperanza, non valuta la legittimità del silenzio, non dispone la nomina del commissario ad acta e non si pronuncia nel merito delle questioni relative alla designazione del relatore o alla sua eventuale astensione.

Norme richiamate

  • artt. 112 c.p.a.

    La ricorrente ha richiamato tali disposizioni quale fondamento della domanda di ottemperanza alla precedente sentenza; l'ordinanza non ne offre un'interpretazione e non decide la domanda.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaPartecipazione procedimentale

Testo integrale

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