Ordinanza n. 9821/2026 - Roma, Sezione 2B
per la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalle Amministrazioni resistenti nei confronti della diffida inviata dalla sig.ra Muzio con PEC in data 2 gennaio 2026, nonché per l'ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 c.p.a., alla sentenza del TAR Lazio 23 ottobre 2025, n. 18394, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento serbato sulle richieste contenute nella diffida del 2 gennaio 2026 e mancata ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 18394 del 23 ottobre 2025
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto un ricorso volto alla declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sulla diffida trasmessa via PEC il 2 gennaio 2026 e, contestualmente, all'ottemperanza ai sensi degli artt. 112 c.p.a. alla sentenza del TAR Lazio n. 18394 del 23 ottobre 2025, con richiesta di nomina di un commissario ad acta. La controinteressata ha depositato un'istanza chiedendo di conoscere il contenuto del decreto presidenziale di designazione del giudice relatore, il rinvio della camera di consiglio per poter formulare considerazioni e richieste sulla designazione e, in subordine, il rinvio per consentire al relatore di valutare l'opportunità di astenersi. Roma Capitale ha chiesto a sua volta il rinvio per esaminare l'istanza e, se del caso, replicarvi. La ricorrente si è opposta al rinvio e ha insistito per la decisione.
La decisione
Il TAR ha rinviato la trattazione della causa alla camera di consiglio del 23 giugno 2026, per consentire alle altre parti di controdedurre sulle richieste formulate dalla controinteressata. L'ordinanza non decide né sulla domanda avverso il silenzio né sulla domanda di ottemperanza, non valuta la legittimità del silenzio, non dispone la nomina del commissario ad acta e non si pronuncia nel merito delle questioni relative alla designazione del relatore o alla sua eventuale astensione.
Norme richiamate
artt. 112 c.p.a.
La ricorrente ha richiamato tali disposizioni quale fondamento della domanda di ottemperanza alla precedente sentenza; l'ordinanza non ne offre un'interpretazione e non decide la domanda.
Come è indicizzato
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