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Legge

L.R. Abruzzo 15/2013

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 11 dicembre 2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali) e modifica alla L.R. 19.6.2012, n. 27 (Disciplina delle modalita' di affidamento di impianti sportivi da parte degli Enti pubblici territoriali della Regione Abruzzo, interventi a favore degli atleti paralimpici e disciplina per la concessione di contributi a sostegno dell'impiantistica sportiva di cui al Titolo XI della L.R. 20/2000).

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 15/2013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo n. 15 del 2013 interviene sulla disciplina del CAL, correggendo quorum, pareri e maggioranze deliberative nella l.r. 41/2007, e modifica la l.r. 27/2012 portando da 10 a 20 anni la durata degli affidamenti di alcuni impianti sportivi. È entrata in vigore il 13 giugno 2013.

Modifiche al Consiglio delle Autonomie locali e alla durata degli affidamenti di impianti sportivi

Modifiche alla disciplina del Consiglio delle Autonomie locali e agli affidamenti di impianti sportivi

La legge regionale Abruzzo n. 15 del 2013 apporta interventi puntuali alla legge regionale n. 41 del 2007 sul Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e alla legge regionale n. 27 del 2012 sulla gestione e affidamento di impianti sportivi. La disciplina risultante riguarda esclusivamente la Regione Abruzzo.

Consiglio delle Autonomie locali: composizione, validità delle sedute e deliberazioni

La legge interviene sulle regole di funzionamento del CAL, chiarendo i quorum e le maggioranze richieste per le deliberazioni.

  • Le sedute del CAL sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti.
  • Le deliberazioni sono assunte con le maggioranze previste dalla legge regionale.
  • È soppressa la previsione che rinviava all’articolo 10, comma 2, per alcune condizioni di validità.
  • È inoltre eliminato il riferimento alle condizioni per la validità delle sedute e delle deliberazioni contenuto nell’articolo 8, comma 2.

Pareri del CAL e modalità di consultazione

Viene ridefinita la funzione consultiva del CAL nei confronti degli organi regionali.

  • Il CAL esprime parere facoltativo in tutti i casi in cui il Consiglio regionale o la Giunta regionale ritengano opportuna una preventiva consultazione degli enti locali.
  • Tale consultazione avviene secondo le modalità previste dall’articolo 12 della l.r. 41/2007.
  • Nei casi in cui il CAL esercita tali funzioni, delibera a maggioranza dei componenti presenti.

Maggioranze richieste per le diverse funzioni del CAL

La legge distingue le maggioranze in base al tipo di funzione esercitata dal CAL.

  • Per le funzioni di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b), il CAL delibera a maggioranza dei componenti presenti.
  • Per le funzioni di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a), c), d) e f), il CAL delibera a maggioranza assoluta dei componenti.

Coordinamento procedurale

Viene effettuato un adeguamento formale nel rinvio contenuto all’articolo 12 della l.r. 41/2007, con sostituzione del riferimento interno da “comma 3” a “comma 2”.

Affidamento di impianti sportivi: durata della concessione

La legge modifica la disciplina regionale sugli affidamenti di impianti sportivi da parte degli enti pubblici territoriali.

  • Per la fattispecie prevista dall’articolo 3, comma 1, lettera e), della l.r. 27/2012, la durata massima dell’affidamento è portata da dieci a venti anni.

Decorrenza

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, quindi dal 13 giugno 2013.

Valutazione di attualità

L’atto non risulta deprecato, perché contiene modifiche ancora rilevanti nella ricostruzione della disciplina regionale del CAL e degli affidamenti di impianti sportivi.

Testo integrale

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