L.R. Emilia-Romagna 18/2005
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALL’ASSOCIAZIONE ASIA INSTITUTE QUALE TRASFORMAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE COLLEGIO DI CINA - CENTRO PER LA COOPERAZIONE CON LA CINA SULLA RICERCA, FORMAZIONE, CULTURA E SVILUPPO D'IMPRESA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge autorizza la Regione Emilia-Romagna a partecipare, come socio fondatore, all’Asia Institute, trasformazione del Collegio di Cina. La partecipazione è subordinata a finalità non lucrative e democratiche; sono previste nomina dei rappresentanti, contributi annuali e una quota iniziale fino a 5.000 euro. Norme finanziarie a carico del bilancio regionale.
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all’associazione Asia Institute
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all’Asia Institute
La legge autorizza la Regione Emilia-Romagna a partecipare, quale socio fondatore, all’associazione Asia Institute, nata dalla trasformazione dell’associazione Collegio di Cina - Centro per la cooperazione con la Cina sulla ricerca, formazione, cultura e sviluppo d’impresa. L’intervento si colloca nell’ambito delle relazioni con i Paesi asiatici e riguarda esclusivamente il territorio e le competenze della Regione Emilia-Romagna.
Finalità dell’associazione
L’associazione è qualificata come ente con finalità esclusivamente culturali, formative, scientifiche e di promozione delle relazioni con i Paesi dell’Asia. La disciplina regionale presuppone quindi un’attività priva di scopi commerciali o lucrativi e orientata alla cooperazione internazionale, alla ricerca e alla formazione.
Condizioni per la partecipazione regionale
La partecipazione della Regione è subordinata a tre condizioni essenziali:
- l’associazione non deve perseguire fini di lucro;
- deve essere richiesto il riconoscimento della personalità giuridica;
- lo statuto e l’atto costitutivo devono essere conformi ai principi democratici dello Statuto della Regione Emilia-Romagna.
Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per perfezionare l’adesione. I diritti inerenti alla qualità di associato sono esercitati dal Presidente della Regione oppure da un suo delegato.
Controllo sulle modifiche statutarie
Ogni modifica dello statuto dell’associazione deve essere comunicata preventivamente alla Giunta regionale. Tale comunicazione serve a verificare la permanenza delle condizioni che giustificano il vincolo associativo. La Giunta assicura inoltre l’informazione all’Assemblea legislativa, secondo quanto previsto dallo Statuto regionale.
Rappresentanza negli organi dell’associazione
La Giunta regionale nomina i rappresentanti della Regione negli organi dell’associazione, secondo quanto stabilito dallo statuto dell’ente associativo. La norma demanda quindi all’organo esecutivo regionale la designazione dei soggetti che partecipano alla governance dell’associazione.
Partecipazione finanziaria
La partecipazione economica della Regione si articola in più voci:
- una quota iniziale di ammissione destinata alla costituzione del patrimonio dell’associazione, per un importo non superiore a 5.000 euro;
- una quota di iscrizione annuale determinata secondo lo statuto dell’associazione e nei limiti delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio;
- eventuali contributi per la realizzazione del programma di attività dell’associazione, concessi entro le disponibilità di bilancio e secondo le modalità fissate con atto della Giunta regionale.
Copertura finanziaria
Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge sono coperti con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e nei relativi capitoli del bilancio regionale. Se necessario, possono essere apportate le opportune modifiche al bilancio oppure istituite apposite unità previsionali di base e capitoli dotati delle risorse necessarie, nel rispetto della disciplina contabile regionale richiamata dalla legge.
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