L.R. Emilia-Romagna 17/2005
NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, DELLA QUALITÀ, SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Regione Emilia-Romagna, politiche del lavoro, servizi per l’impiego, tirocini, apprendistato, sicurezza e regolarità del lavoro, con particolare attenzione a persone svantaggiate e con disabilità. Introduce anche Agenzia regionale per il lavoro, fondi, incentivi e sanzioni. È tuttora di riferimento, ma molte misure operano secondo atti attuativi e programmazioni periodiche.
Promozione dell’occupazione e tutela della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro in Emilia-Romagna
Promozione dell’occupazione, qualità, sicurezza e regolarità del lavoro in Emilia-Romagna
La legge definisce il quadro regionale per le politiche del lavoro, i servizi per l’impiego, i tirocini, l’apprendistato e gli interventi su sicurezza, regolarità e responsabilità sociale delle imprese. Si applica nel territorio della Regione Emilia-Romagna e si coordina con la normativa statale e dell’Unione europea.
Principi, finalità e metodo di intervento
La Regione riconosce il diritto al lavoro e orienta la propria azione alla promozione dell’occupazione, della qualità del lavoro, della regolarità e della sicurezza, della valorizzazione delle competenze e delle pari opportunità. Le politiche regionali mirano anche a:
- stabilità dei rapporti di lavoro e contrasto alla precarizzazione;
- inclusione di persone con disabilità, svantaggiate o a rischio di esclusione;
- conciliazione tra tempi di lavoro e cura;
- sviluppo dell’imprenditorialità e accesso al credito;
- formazione permanente e superamento delle discriminazioni.
La Regione opera con integrazione tra lavoro, istruzione, formazione professionale, politiche sociali, sanitarie ed economiche, tramite collaborazione istituzionale, concertazione sociale e partecipazione dei soggetti interessati.
Riparto delle funzioni tra Regione e Province
La Regione svolge le funzioni di indirizzo e coordinamento, approva le linee di programmazione delle politiche del lavoro di norma triennali e il Piano regionale del lavoro, definisce standard delle prestazioni e criteri generali, monitora, controlla e valuta le politiche attuate. Può inoltre esercitare il potere sostitutivo in caso di persistente inattività lesiva di interessi rilevanti.
Le Province curano la programmazione territoriale delle politiche attive e dei servizi per il lavoro, approvano programmi territoriali di norma triennali e svolgono le funzioni amministrative in materia di collocamento, politiche attive, tirocini, collocamento mirato delle persone con disabilità e altri compiti attribuiti dalla legge.
Collaborazione istituzionale e concertazione sociale
La legge utilizza organismi regionali e provinciali di collaborazione e concertazione per sostenere le scelte di programmazione e gli indirizzi operativi. A livello regionale si avvale del Comitato di coordinamento istituzionale e della Commissione regionale tripartita; a livello provinciale, le Province istituiscono conferenze di coordinamento e possono avvalersi delle commissioni di concertazione previste dalla normativa regionale sulla formazione.
Sono previsti anche tavoli specifici per favorire l’accesso al credito dei lavoratori, con partecipazione di istituti di credito, istituzioni, parti sociali e altri soggetti interessati.
Politiche attive del lavoro: strumenti e priorità
Le politiche attive promosse da Regione e Province sono finalizzate all’inserimento e reinserimento lavorativo, alla stabilizzazione, alla mobilità territoriale, alla riqualificazione, alla conciliazione e al sostegno nelle crisi occupazionali. Gli strumenti principali sono:
- percorsi formativi;
- assegni formativi;
- orientamento;
- tirocini;
- preselezione e incrocio domanda-offerta;
- incentivi;
- assegni di servizio.
Le priorità di intervento riguardano in particolare persone con disabilità, soggetti svantaggiati, immigrati, lavoratori con occupazione fragile o a rischio di perdita, persone over 45, persone che rientrano nel mercato del lavoro dopo assenze prolungate, e lavoratori coinvolti in riorganizzazioni o riconversioni.
Incentivi, assegni di servizio e stabilizzazione
La legge disciplina incentivi economici e assegni di servizio per favorire occupazione stabile, qualità del lavoro e conciliazione vita-lavoro. Gli incentivi possono essere rivolti a lavoratori e datori di lavoro, mentre gli assegni di servizio sostengono l’accesso, la permanenza e la carriera, anche mediante copertura di costi di cura in casi certificati.
È richiesto il rispetto delle norme di lavoro, di non discriminazione, di sicurezza e delle condizioni contrattuali; la violazione comporta inammissibilità o revoca. Gli incentivi sono revocati con obbligo di restituzione se gli scopi non sono realizzati o se gli interventi sono eseguiti in modo difforme da legge o contratto.
Interventi per persone in condizione di svantaggio e per la stabilizzazione
Le Province erogano incentivi all’assunzione delle persone prioritarie indicate dalla legge, mediante procedure ad evidenza pubblica. Regione e Province sostengono inoltre la trasformazione di rapporti instabili in rapporti a tempo indeterminato, la valorizzazione delle competenze tramite bilanci di competenza e percorsi formativi, e i processi aziendali di trasformazione e innovazione che favoriscano stabilizzazione e miglioramento delle condizioni di lavoro.
Sono previsti anche accordi con le parti sociali per orientare gli strumenti contrattuali verso maggiore qualità e stabilità occupazionale.
Conciliazione tra lavoro e cura, mobilità territoriale e crisi occupazionali
La Regione e le Province promuovono progetti di conciliazione tra tempi di lavoro e di cura, anche tramite organizzazione dell’orario, part-time, telelavoro e assegni di servizio. Gli assegni possono coprire costi di assistenza e, per rapporti diversi dal lavoro subordinato, anche prestazioni sostitutive in caso di maternità, paternità o esigenze di cura.
La mobilità territoriale dei lavoratori è sostenuta con misure di accoglienza, integrazione sociale, informazione, orientamento, formazione e tirocini, anche per cittadini stranieri immigrati.
Nelle crisi occupazionali, Regione, Province e Comuni intervengono per prevenire e attenuare gli effetti negativi, coordinando le amministrazioni, sostenendo procedure di confronto e concertazione, progetti di riqualificazione e soluzioni anche imprenditoriali tramite enti bilaterali.
Inserimento lavorativo delle persone con disabilità
La legge dedica una sezione organica all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, con finalità di integrazione, stabilizzazione nel lavoro dipendente e sostegno al lavoro autonomo o autoimprenditoriale.
Gli interventi devono essere fondati su:
- partecipazione attiva dei destinatari e delle loro associazioni;
- integrazione fra attività formative, accompagnamento e politiche attive;
- raccordo con servizi sociali e sanitari, anche mediante piani di zona.
La Giunta regionale definisce criteri per convenzioni, elenchi e graduatorie, incentivi, assegni di servizio e formativi, contributi per adattamento dei posti di lavoro e modalità di versamento di esoneri e sanzioni al fondo regionale.
È istituito il Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità, alimentato dai contributi e dalle sanzioni previste dalla normativa statale e da eventuali contributi di altri soggetti. Le risorse sono programmate triennalmente e possono finanziare misure di politica attiva, incentivi alle imprese, sostegno al lavoro autonomo, indennità di tirocinio, mobilità casa-lavoro e sostegno alle famiglie.
Collocamento mirato, convenzioni e cooperative sociali
Le Province gestiscono i servizi competenti per le assunzioni ai fini dell’adempimento degli obblighi di collocamento delle persone con disabilità e possono stipulare convenzioni con datori di lavoro pubblici e privati per la copertura progressiva della quota d’obbligo.
La legge prevede anche programmi di inserimento in cooperative sociali e consorzi, tramite convenzioni quadro provinciali e specifiche convenzioni con le imprese committenti. Questi inserimenti sono limitati a persone per cui il ricorso alle vie ordinarie del collocamento mirato risulti particolarmente difficile e sono soggetti a condizioni puntuali, tra cui limiti percentuali, durata della commessa, valore minimo della commessa e verifica periodica.
Tirocini: disciplina generale
La disciplina regionale dei tirocini li qualifica come misure formative di politica attiva, non come rapporti di lavoro. Sono esclusi i tirocini curriculari, quelli per l’accesso alle professioni ordinistiche, quelli transnazionali all’estero o presso enti sovranazionali e quelli rivolti a cittadini extra UE nell’ambito delle quote di ingresso.
I tirocini richiedono:
- convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante;
- progetto formativo individuale sottoscritto anche dal tirocinante;
- presenza di un tutor del promotore e di un tutor dell’ospitante;
- copertura assicurativa INAIL e per responsabilità civile;
- comunicazione obbligatoria e trasmissione della documentazione all’Agenzia regionale per il lavoro.
La durata massima ordinaria è di 6 mesi; è di 12 mesi per alcune categorie svantaggiate e di 24 mesi per persone con disabilità. La durata minima è di 2 mesi, ridotta a 1 mese per attività stagionali. Sono previste sospensioni per maternità, malattia, infortunio e chiusure aziendali. L’indennità di partecipazione è dovuta, di regola, ed è pari ad almeno 450 euro mensili se è svolta almeno il 70% dell’attività prevista nel mese.
Tirocini: destinatari, promotori, limiti e autorizzazione
I tirocini sono destinati a soggetti che abbiano assolto il diritto-dovere all’istruzione e formazione. Non sono attivabili per professionisti abilitati o qualificati per attività tipiche o riservate della professione.
Possono promuovere tirocini, tra gli altri, l’Agenzia regionale per il lavoro, università, istituzioni scolastiche, fondazioni ITS, ANPAL, soggetti accreditati, alcuni enti locali e sanitari, nonché soggetti del terzo settore e cooperative sociali nei casi previsti.
L’Agenzia regionale per il lavoro verifica l’idoneità e la congruenza delle comunicazioni. Dopo 10 giorni dalla ricezione della documentazione, il tirocinio diventa attivabile se la verifica è positiva; in caso di incongruenze, queste devono essere sanate entro 30 giorni.
Tirocini: condizioni di attivazione e contingentamento
Il soggetto ospitante deve essere in regola con salute e sicurezza, con gli obblighi della legge n. 68 del 1999, non deve trovarsi in determinate situazioni di crisi o di riduzione del personale per attività equivalenti, e deve rispettare limiti di contingentamento:
- 1 tirocinante nelle unità senza dipendenti o con non più di 5 dipendenti;
- fino a 2 tirocinanti nelle unità con 6-20 dipendenti;
- fino al 10% dei dipendenti nelle unità con almeno 21 dipendenti.
Sono previsti ulteriori tirocini oltre quota in caso di assunzioni di tirocinanti ospitati nei 24 mesi precedenti, fino a un massimo di 4.
È vietato usare il tirocinio per sostituire personale assente, coprire picchi di lavoro o adibire il tirocinante a ruoli propri dell’organizzazione. Il tirocinio non è attivabile se il tirocinante ha lavorato per il soggetto ospitante nei due anni precedenti, salvo l’ipotesi speciale dei tirocini di inclusione sociale.
Tirocini: inclusione sociale, autonomia e riabilitazione
I tirocini di orientamento, formazione, inserimento o reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia e alla riabilitazione si applicano alle persone prese in carico dal servizio sociale professionale o dai servizi sanitari competenti.
La durata massima è di 24 mesi e può essere prorogata o ripetuta anche oltre tale limite sulla base di attestazione del servizio pubblico che prende in carico la persona. È richiesto un progetto personalizzato allegato alla convenzione. Questi tirocini sono esclusi dai limiti di contingentamento e l’indennità è di norma corrisposta dall’ente responsabile della presa in carico.
Tirocini: controlli e sanzioni
La Regione e l’Agenzia regionale per il lavoro curano monitoraggio e vigilanza sui tirocini, anche tramite le comunicazioni obbligatorie e un formulario di valutazione finale compilato dal tirocinante.
Sono previste sanzioni interdittive verso promotore e ospitante, con divieti di attivazione di nuovi tirocini per 12 mesi o 3 anni, a seconda della violazione. In casi gravi è prevista l’interruzione immediata del tirocinio e la corresponsione al tirocinante delle indennità non percepite a carico del responsabile della violazione. La promozione di tirocini da parte di soggetti non legittimati comporta anche sanzione amministrativa pecuniaria.
Apprendistato
La legge disciplina gli aspetti formativi dei contratti di apprendistato nelle tre tipologie previste dalla normativa statale: diritto-dovere di istruzione e formazione, apprendistato professionalizzante e apprendistato per diploma o alta formazione.
La Giunta regionale definisce, d’intesa con le parti sociali, gli aspetti formativi, i criteri progettuali, i piani formativi individuali, gli standard di formazione e le modalità di certificazione. Gli enti bilaterali possono svolgere azioni di monitoraggio, valutazione e assistenza tecnica.
Sono previste anche norme specifiche per:
- apprendistato per il diritto-dovere di istruzione e formazione, integrato con il sistema regionale dell’istruzione e formazione;
- apprendistato professionalizzante, nel rispetto dei contratti collettivi;
- apprendistato per alta formazione, con sperimentazioni e intese con università, scuole, soggetti formativi e parti sociali.
Sistema regionale dei servizi per il lavoro e Agenzia regionale per il lavoro
Il sistema regionale dei servizi per il lavoro è composto dalle Province e dai soggetti accreditati. La legge attribuisce alle Province le funzioni amministrative in materia di stato di disoccupazione, selezione di personale, collocamento mirato e comunicazioni obbligatorie sui rapporti di lavoro, tirocini e somministrazione.
È istituita l’Agenzia regionale per il lavoro, ente regionale dotato di autonomia tecnico-operativa, amministrativa, contabile, finanziaria e organizzativa. L’Agenzia:
- raccorda il sistema regionale con l’agenzia nazionale;
- gestisce il sistema informativo regionale del lavoro;
- propone standard qualitativi e ambiti territoriali ottimali;
- governa i servizi pubblici per il lavoro;
- supporta la programmazione regionale;
- gestisce crisi aziendali e alcuni processi di autorizzazione degli ammortizzatori sociali;
- svolge funzioni di osservatorio e monitoraggio;
- autorizza i tirocini.
L’Agenzia ha organi propri, un direttore e un revisore unico; dispone di personale e mezzi finanziari propri e adotta bilancio e rendiconto secondo termini specifici.
Accreditamento, autorizzazione e SILER
La Regione accredita soggetti pubblici e privati per la gestione dei servizi per il lavoro; la Giunta disciplina criteri e requisiti per concessione, sospensione e revoca dell’accreditamento. Per l’attività di intermediazione possono essere accreditati soltanto soggetti autorizzati a livello nazionale o regionale.
La Giunta regionale disciplina inoltre l’autorizzazione dei servizi di intermediazione, ricerca e selezione, supporto alla ricollocazione, comprese particolari forme per Comuni, Camere di commercio e istituzioni scolastiche.
Il SILER è il sistema informativo lavoro regionale, in rete con i sistemi delle altre Regioni e con la borsa nazionale del lavoro. Serve a semplificare gli adempimenti, favorire l’accesso alle informazioni e supportare i servizi per il lavoro nel rispetto della protezione dei dati.
Sicurezza, regolarità del lavoro e contrasto al lavoro irregolare
La Regione promuove un sistema integrato di sicurezza del lavoro e miglioramento della qualità della vita lavorativa, con indirizzi, coordinamento, prevenzione e monitoraggio. Gli interventi riguardano la riduzione dei rischi, il benessere psico-fisico, la prevenzione presso i datori di lavoro e l’inclusione dei fattori di genere, età, immigrazione e svantaggio.
Sono previsti:
- patti territoriali per salute e sicurezza;
- supporto ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- monitoraggio di infortuni e malattie professionali;
- campagne informative, formazione e accordi con enti bilaterali;
- audit volontari dei luoghi di lavoro;
- misure ulteriori di tutela negli appalti pubblici.
La Regione promuove anche la regolarità del lavoro con educazione alla legalità, supporto alle attività ispettive, qualificazione della committenza pubblica, semplificazione amministrativa, servizi integrati per il lavoro e progetti di emersione nelle aree o nei settori a maggiore rischio di irregolarità.
Responsabilità sociale delle imprese
La Regione promuove la responsabilità sociale delle imprese come integrazione volontaria di profili sociali e ambientali nell’attività produttiva e commerciale.
Gli interventi riguardano informazione, formazione, codici di condotta, bilanci sociali e ambientali, marchi di qualità sociale e ambientale, sperimentazioni di strumenti di certificazione, iniziative di sensibilizzazione dei consumatori e dei grandi acquirenti, contrasto al lavoro minorile e misure migliorative per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità.
Nelle procedure di affidamento e nell’esecuzione degli appalti pubblici la Regione favorisce l’introduzione di interessi sociali e ambientali, nel rispetto della normativa europea e statale.
Clausola valutativa, norme transitorie e abrogazioni
L’Assemblea legislativa effettua il controllo sull’attuazione della legge con cadenza triennale, sulla base di una relazione della Giunta che valuta strumenti, risultati, tirocinio, apprendistato, servizi per il lavoro, prevenzione e regolarità del lavoro, criticità e proposte di modifica.
Le norme transitorie mantengono efficaci, fino alla loro conclusione o fino all’adozione dei nuovi atti attuativi, alcuni regimi precedenti in materia di incentivi, tirocini, apprendistato, accreditamento e servizi per l’impiego.
Sono abrogate le leggi regionali Emilia-Romagna n. 45 del 1996, n. 25 del 1998 e n. 14 del 2000.
Profilo di attualità della legge
La legge resta strutturalmente rilevante per il sistema regionale del lavoro in Emilia-Romagna, ma alcune sue previsioni rinviano a programmazioni periodiche, atti attuativi e discipline nazionali sopravvenute. Non emerge una sua obsolescenza complessiva, pur essendo necessaria la verifica della compatibilità con le successive modifiche e con la normativa statale di settore.
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