L.R. Valle d'Aosta 23/2022
Indennità sanitaria una tantum per i lavoratori della Casa di riposo G.B. Festaz/Maison de repos J.B. Festaz e per gli specialisti ambulatoriali, medici veterinari e altre professionalità sanitarie (biologi, chimici e psicologi) convenzionati con l'Azienda USL della Valle d'Aosta coinvolti nell'emergenza COVID-19 e altre disposizioni urgenti nel settore sanitario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge estende alcune indennità COVID-19 a specialisti convenzionati e al personale della Casa di riposo G.B. Festaz per attività svolte nel 2020, e disciplina la ripartizione dei fondi. Per il solo 2023 proroga i termini di adozione dei documenti contabili e di programmazione dell’Azienda USL, autorizzandola ad operare provvisoriamente. Prevede coperture finanziarie e variazioni di bilancio.
Indennità COVID-19 una tantum e proroga dei termini di programmazione dell’Azienda USL valdostana
Indennità COVID-19 e proroga della programmazione dell’Azienda USL della Valle d’Aosta
La legge regionale interviene in via integrativa rispetto alla disciplina già adottata nel 2020 per riconoscere ulteriori misure remunerative al personale coinvolto nell’emergenza COVID-19 in Valle d’Aosta. Accanto agli aspetti indennitari, introduce una proroga limitata alla programmazione economico-contabile dell’Azienda USL per l’anno 2023 e definisce la relativa copertura finanziaria.
Ambito di applicazione e finalità
Il provvedimento si applica esclusivamente nel territorio della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e riguarda:
- il personale dell’Azienda USL della Valle d’Aosta coinvolto nell’emergenza sanitaria da COVID-19;
- il personale della Casa di riposo G.B. Festaz/Maison de repos J.B. Festaz impiegato durante l’emergenza;
- alcuni professionisti convenzionati con l’Azienda USL;
- l’adeguamento temporaneo dei termini di programmazione e bilancio dell’Azienda USL per il 2023.
Le misure sono adottate come integrazione delle disposizioni già contenute negli articoli 14 e 22 della l.r. 8/2020.
Indennità per specialisti convenzionati e altre professionalità sanitarie
L’indennità prevista dalla disciplina regionale del 2020 è estesa anche agli specialisti ambulatoriali, ai medici veterinari e alle altre professionalità sanitarie convenzionate con l’Azienda USL, ossia biologi, chimici e psicologi, purché abbiano prestato servizio nell’anno 2020 in attività connesse all’emergenza COVID-19.
L’Azienda USL:
- individua il personale destinatario con proprio atto;
- provvede previa concertazione con le organizzazioni sindacali;
- determina la quantificazione dell’indennità tenendo conto dello stanziamento complessivo disponibile.
Per accedere al beneficio, i destinatari devono sottoscrivere un impegno a prestare servizio presso l’Azienda USL per un periodo minimo, decorrente dalla data di sottoscrizione. La durata minima è definita in sede di concertazione sindacale. L’impegno deve prevedere una penale, in caso di inadempimento, non inferiore al 30% di quanto complessivamente percepito a titolo di indennità.
Indennità una tantum per il personale della Casa di riposo G.B. Festaz
La legge estende l’indennità COVID-19 una tantum anche a tutto il personale dell’Azienda pubblica di servizi alla persona Casa di riposo G.B. Festaz/Maison de repos J.B. Festaz, a prescindere dal profilo professionale e dalla tipologia contrattuale, quindi anche agli OSS e agli altri profili, purché abbia prestato servizio in presenza per l’emergenza epidemiologica nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
Ai fini del calcolo dell’indennità, l’assenza per infortunio da COVID-19 è equiparata all’effettiva prestazione lavorativa.
La ripartizione dei fondi spetta alla medesima Azienda pubblica di servizi, secondo modalità definite in una specifica intesa con l’Amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali competenti.
Proroga dei termini per i documenti contabili e di programmazione dell’Azienda USL per il 2023
Per l’anno 2023 la legge interviene sui termini relativi alla programmazione e ai documenti contabili dell’Azienda USL, in ragione dei maggiori oneri connessi al protrarsi dell’emergenza COVID-19 e ai sovracosti energetici.
In particolare:
- il termine relativo all’anno 2022 previsto dall’articolo 7, comma 1, della l.r. 5/2000 è posticipato al 31 gennaio 2023;
- limitatamente alla programmazione 2023, il bilancio preventivo economico annuale e il piano attuativo locale devono essere adottati dall’Azienda USL entro il 28 febbraio 2023;
- l’approvazione da parte della Giunta regionale avviene secondo le modalità e le tempistiche stabilite dalla l.r. 5/2000.
Nelle more dell’approvazione di tali documenti, l’Azienda USL è comunque autorizzata a operare entro i limiti degli stanziamenti assestati per il 2023 del bilancio regionale 2022/2024 e a svolgere tutte le attività necessarie a contrastare l’emergenza COVID-19 e a garantire la copertura dei maggiori costi energetici.
Aspetti finanziari e coperture
L’onere complessivo a carico del bilancio regionale è fissato in 435.500 euro.
La copertura è assicurata nel bilancio di previsione regionale 2022/2024, con imputazione a spese correnti, in particolare:
- 152.000 euro nel 2022;
- 283.500 euro nel 2022.
La legge prevede inoltre che l’attuazione delle disposizioni sulla proroga dei termini per l’Azienda USL avvenga senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, utilizzando le risorse già disponibili a legislazione vigente.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione e su proposta dell’assessore competente in materia di bilancio, le variazioni contabili necessarie.
Urgenza ed entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ai sensi dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Portata temporale e attualità della disciplina
Le disposizioni indennitarie riguardano eventi e prestazioni riferiti all’anno 2020. La proroga dei termini contabili e di programmazione riguarda espressamente la sola programmazione per il 2023. Per queste ragioni, la disciplina ha natura essenzialmente temporanea e oggi risulta sostanzialmente esaurita nei suoi effetti applicativi.
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