Salta al contenuto
Legge

L.R. Valle d'Aosta 26/2022

Seconda legge di manutenzione dell’ordinamento regionale per l’anno 2022.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 26/2022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale aggiorna varie discipline settoriali valdostane: strutture ricettive, sport, somministrazione, rifiuti, tributi locali, energia rinnovabile, fibromialgia, impianti a fune e altri ambiti. Introduce anche proroghe per alcuni titoli edilizi e per un termine in agricoltura. È in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione (16 novembre 2022).

Manutenzione dell’ordinamento regionale 2022 e proroghe di termini in Valle d’Aosta

Seconda legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2022

La legge regionale 7 novembre 2022, n. 26 interviene su numerose leggi settoriali della Valle d’Aosta, con aggiornamenti puntuali di coordinamento, proroghe di termini e alcune abrogazioni. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio regionale valdostano.

Strutture ricettive alberghiere: comunicazione dei prezzi e sanzioni

La normativa sulla classificazione delle aziende alberghiere viene aggiornata introducendo un nuovo articolo dedicato alla comunicazione dei prezzi praticati. Il titolare deve comunicare alla struttura regionale competente i prezzi minimi e massimi e i servizi offerti; se indica solo un minimo o solo un massimo, il dato vale come prezzo unico.

La comunicazione ordinaria va trasmessa entro il 15 settembre di ogni anno ed è valida dal 1° dicembre al 30 novembre dell’anno successivo. È ammessa una seconda comunicazione entro il 1° marzo per variare prezzi e servizi con effetto dal 1° giugno dello stesso anno.

Sono previsti obblighi specifici per:

  • nuove attività o subingresso: comunicazione entro 30 giorni dalla SCIA;
  • esposizione ben visibile di tabelle e cartellini con i prezzi nei locali di ricevimento o di servizio e in ciascuna camera o unità abitativa.

In caso di omessa o incompleta comunicazione nei termini, l’esercente non può applicare prezzi superiori a quelli dell’ultima comunicazione. Le sanzioni amministrative sono:

  • da 500 a 1.200 euro per mancata o incompleta comunicazione e per omessa esposizione di tabelle/cartellini;
  • da 1.000 a 2.400 euro per applicazione di prezzi difformi da quelli comunicati, ferma la normativa statale sui prezzi.

Contestualmente viene abrogata la legge regionale del 1981 sulla denuncia dei prezzi negli esercizi alberghieri.

INVA S.p.A.: governance societaria

Per INVA S.p.A. è ridefinita la composizione dell’organo amministrativo: la società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un massimo di cinque membri, nel rispetto della normativa statale sul controllo analogo congiunto. La determinazione del numero dei componenti spetta all’assemblea dei soci, che nomina anche il presidente.

Fauna selvatica e specie alloctone

In materia di tutela e gestione della fauna selvatica, per le specie alloctone la legge precisa che la gestione è finalizzata all’eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni, con esclusione delle specie individuate dal decreto ministeriale 19 gennaio 2015. Gli interventi di controllo o eradicazione devono svolgersi secondo l’articolo 19 della legge statale sulla fauna selvatica.

Protezione civile: aiuti di Stato

Le disposizioni regionali in materia di protezione civile sono integrate con il richiamo espresso al rispetto della disciplina eurounitaria sugli aiuti di Stato per gli interventi previsti dalla legge regionale.

Sport: adeguamento ai registri nazionali e aiuti di Stato

La disciplina regionale sugli interventi a favore dello sport viene aggiornata sostituendo il riferimento alle associazioni riconosciute ai fini sportivi dal CONI con quello alle associazioni iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Viene inoltre aggiunto il richiamo al rispetto della disciplina eurounitaria sugli aiuti di Stato per gli interventi concessi in ambito regionale.

Somministrazione di alimenti e bevande: orari e chiusure temporanee

Gli esercizi di somministrazione devono comunicare preventivamente allo sportello unico competente per territorio gli orari di apertura e chiusura e la loro articolazione, e renderli noti al pubblico con un cartello leggibile dall’esterno.

Le chiusure temporanee superiori a 30 giorni consecutivi devono essere comunicate entro 30 giorni dal primo giorno di chiusura e rese note al pubblico con cartello esterno leggibile. I richiami interni della legge vengono adeguati a questa nuova disciplina.

Gestione dei rifiuti: approvazione del piano regionale

Nella disciplina regionale sui rifiuti viene precisato che il piano regionale di gestione dei rifiuti è approvato con propria deliberazione del Consiglio regionale. Inoltre, il riferimento normativo viene uniformato da “adozione” ad “approvazione”.

La nuova formulazione si applica anche al primo aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti vigente, aggiornato dalla legge regionale 9 maggio 2022, n. 4.

Tributi locali: agevolazioni per Terzo settore e ONLUS

Le disposizioni tributarie regionali vengono coordinate con il Codice del Terzo settore. Le agevolazioni e i regimi agevolativi richiamati si applicano agli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali in forma societaria, nonché alle ONLUS, fino all’entrata in vigore del titolo X del d.lgs. 117/2017.

In particolare:

  • per l’IRT, sono agevolate le operazioni di acquisto di veicoli da parte degli enti del Terzo settore sopra indicati;
  • le medesime agevolazioni si applicano, dal 1° gennaio 2022 e fino al periodo d’imposta di entrata in vigore del titolo X del Codice del Terzo settore, anche alle ONLUS;
  • una disciplina analoga è prevista per un’ulteriore misura regionale collegata alla legge di stabilità 2022/2024, con applicazione dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022 fino al medesimo termine finale.

Impianti da fonti rinnovabili: vincoli e pareri

Per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, se le irregolarità riguardano impianti realizzati in aree soggette a regimi di tutela, i provvedimenti conseguenti devono essere adottati previo parere vincolante delle autorità competenti alla gestione dei vincoli, comprese quelle ambientali, paesaggistiche e storico-artistiche.

Fibromialgia: partecipazione degli enti del Terzo settore

La legge regionale sulla fibromialgia è aggiornata per precisare che, ai fini della rappresentanza delle associazioni sul territorio, la previsione riguarda le associazioni operanti sul territorio. Inoltre, tra i soggetti coinvolti nelle attività previste dalla legge sono inclusi, oltre alle associazioni di volontariato, anche gli altri enti del Terzo settore.

Impianti a fune e contributi alle piccole stazioni sciistiche

Il termine entro cui presentare la domanda o compiere l’adempimento previsto per i contributi in favore delle piccole stazioni sciistiche di interesse locale è prorogato dal 31 luglio al 15 novembre.

Agricoltura: proroga di un termine

In materia agricola, il termine previsto dalla legge di stabilità regionale 2016/2019 è prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023.

Titoli abilitativi edilizi: proroga straordinaria dei termini

Per far fronte alle difficoltà di approvvigionamento dei materiali e agli eccezionali aumenti di prezzo, sono prorogati di 30 mesi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori relativi a:

  • permessi di costruire e autorizzazioni uniche rilasciati o formatisi fino al 30 giugno 2024;
  • SCIA, ai sensi della normativa urbanistica regionale;
  • permessi e SCIA già oggetto di precedenti proroghe regionali o della normativa emergenziale COVID-19.

La proroga opera solo se:

  • i termini non erano già scaduti al momento della comunicazione dell’interessato di volersene avvalere;
  • il titolo non è in contrasto, al momento della comunicazione, con nuovi strumenti urbanistici approvati;
  • il titolo non è in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio.

Le proroghe delle autorizzazioni paesaggistiche e delle dichiarazioni/autorizzazioni ambientali restano regolate dalla normativa statale.

Inoltre, in deroga alla disciplina ordinaria, è prorogato di 30 mesi anche il termine di validità dei piani urbanistici di dettaglio di iniziativa privata e pubblica in vigore al 30 giugno 2024, purché non in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio.

Abrogazioni e invarianza finanziaria

Sono abrogate:

  • la legge regionale 5 novembre 1981, n. 67, sulla denuncia dei prezzi negli esercizi alberghieri;
  • il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 15 giugno 2010, n. 17.

La legge dichiara espressamente l’assenza di nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, quindi dal 16 novembre 2022.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.