Deliberazione n. 676 del 13/11/2025
Provvedimento del 13 novembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso tramite la piattaforma. L’Autorità conferma l’ordine di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e prescrive la conservazione dell’eventuale contenuto acquisito in chiaro, per dodici mesi e solo a fini probatori, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità.
Ratifica nei confronti di Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale intimo oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di misura urgente contro la diffusione di materiale intimo su Telegram
Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica il provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC nell’ambito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffondibile tramite piattaforme digitali.
Origine della segnalazione e quadro normativo
La persona interessata ha segnalato al Garante di trovarsi in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità presso la piattaforma Telegram da essa indicata. Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che disciplina le segnalazioni in materia di c.d. revenge porn;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l’adozione urgente di misure provvisorie da parte del dirigente competente, con successiva ratifica del Collegio.
Provvedimento urgente del 27 ottobre 2025
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, con determinazione n. 408 del 27 ottobre 2025, ha disposto nei confronti di Telegram FZ-LLC:
- l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente a fini probatori.
Prescrizione sulla conservazione del materiale
La conservazione probatoria è stata limitata a dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento. Il Garante ha inoltre richiesto che il materiale sia conservato con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e che tali misure siano comunicate tempestivamente all’Autorità.
Ratifica finale del Garante
Preso atto della nota di trasmissione al gestore della piattaforma, delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e della documentazione in atti, il Garante ratifica il provvedimento d’urgenza n. 408/25. Il provvedimento conferma quindi l’ordine rivolto a Telegram FZ-LLC di attivarsi immediatamente per impedire la diffusione del materiale segnalato e di assicurare la conservazione controllata dell’eventuale contenuto acquisito in chiaro per fini probatori.
Punti principali
Origine del procedimento e base normativa
Il procedimento nasce da una segnalazione presentata dalla persona interessata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, norma che consente a chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, di segnalare il rischio di invio, cessione, pubblicazione o diffusione di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati. Il Garante richiama anche il proprio regolamento interno n. 1/2019 e l’art. 33-bis, che consente l’adozione urgente di misure provvisorie da parte del dirigente competente, salva ratifica dell’Autorità.
Misure urgenti adottate verso Telegram FZ-LLC
Con determinazione n. 408 del 27 ottobre 2025, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha ingiunto a Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione, sulla piattaforma, del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. Alla società è stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente a fini probatori.
Conservazione probatoria e cautele richieste
La prescrizione riguarda la conservazione del materiale per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento. Il Garante richiede che la conservazione avvenga con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e che tali misure siano comunicate tempestivamente all’Autorità.
Ratifica del provvedimento d’urgenza
Esaminate le osservazioni ex art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione in atti, il Garante ratifica il provvedimento d’urgenza n. 408/25 adottato il 27 ottobre 2025 nei confronti di Telegram FZ-LLC, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.
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