Ordinanza n. 3052/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti del concorso interno per 411 posti da viceispettore della Polizia di Stato, inclusi la valutazione dei titoli, la graduatoria, il mancato riconoscimento del punteggio per l’incarico di responsabile della squadra tiratori scelti e gli atti di avvio e assegnazione dei corsi di formazione
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il bando, i criteri di valutazione, la propria scheda di valutazione, la graduatoria e gli atti conseguenti del concorso interno per titoli per 411 posti da viceispettore della Polizia di Stato. Ha contestato, in particolare, l’attribuzione del punteggio complessivo di 12,807 e il mancato riconoscimento di 1,2 punti per l’incarico di responsabile della squadra tiratori scelti svolto dal 1° luglio 2021 al 12 dicembre 2023. Con motivi aggiunti ha impugnato il verbale di riesame della commissione, che aveva confermato la non valutabilità dell’incarico, nonché gli atti relativi all’avvio e all’assegnazione dei frequentatori al 22° corso di formazione, deducendo il pregiudizio al proprio interesse a essere ammesso al 21° corso, con conseguente richiesta di ricostruzione giuridica ed economica della carriera e, in subordine, di risarcimento del danno, prioritariamente in forma specifica.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito le censure relative alla valutazione dei titoli e alla mancata attribuzione del punteggio. Ha ritenuto che le domande contenute negli ulteriori motivi aggiunti, aventi ad oggetto l’ammissione al corso e la ricostruzione giuridica ed economica della carriera, richiedano l’approfondimento proprio del giudizio ordinario di merito e non siano trattabili nella sede cautelare. Ha ordinato al ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale, autorizzando la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell’Interno dell’ordinanza, dei motivi aggiunti e dell’elenco dei controinteressati. Ha imposto all’amministrazione di mantenere tali pubblicazioni fino alla sentenza definitiva, di inserire un collegamento dalla home page e di rilasciare l’attestazione dell’avvenuta pubblicazione. Il ricorrente deve depositare l’attestazione entro i dieci giorni successivi alla pubblicazione, a pena di decadenza. Per garantire ai controinteressati i termini processuali, il TAR ha rinviato l’udienza pubblica dal 7 luglio al 15 dicembre 2026. Le spese della fase sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Consente, nella fase cautelare, di rinviare la trattazione delle censure all’udienza di merito, quando la definizione richiede un approfondimento non compatibile con la sede cautelare.
art. 41 c.p.a.
Richiamato quale base per l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.
art. 49 c.p.a.
Richiamato per autorizzare l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati mediante pubblici proclami.
art. 52 c.p.a.
Richiamato per disciplinare le modalità della notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell’amministrazione.
art. 71 c.p.a.
Richiamato per garantire ai controinteressati i termini processuali prima della discussione del merito.
art. 30 c.p.a.
Richiamato dal ricorrente quale fondamento della richiesta subordinata di reintegrazione in forma specifica e di risarcimento del danno; la relativa domanda non è stata definita con l’ordinanza.
Massime di principio
- Quando la domanda cautelare si accompagna a richieste di ricostruzione giuridica ed economica della carriera o ad altre pretese che richiedono un approfondito esame del merito, il giudice può rinviarne la trattazione all’udienza pubblica ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza definirle nella fase cautelare.
- Nelle controversie concorsuali in cui l’eventuale accoglimento possa incidere sulla posizione dei soggetti collocati nella graduatoria finale, il giudice deve assicurare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati individuabili.
- Quando il numero dei controinteressati rende difficoltosa la notificazione individuale, il giudice può autorizzare la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione, indicando gli atti da pubblicare, la durata della pubblicazione e gli adempimenti documentali a carico dell’amministrazione e del ricorrente.
- L’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami può essere accompagnata dall’ordine all’amministrazione di mantenere online gli atti fino alla definizione del giudizio, di rendere raggiungibile la pagina dalla home page e di rilasciare un’attestazione dell’avvenuta pubblicazione.
- La fissazione o il rinvio dell’udienza di merito deve assicurare ai controinteressati i termini processuali necessari per la costituzione e la difesa.
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