Sentenza del 28/06/2016 n. 1761 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IVA - rimborso - esigibilità - art. 30, d.P.R. n. 633/72 - cessazione oggettiva dell'attività economica - è tale - estinzione formale del soggetto - non rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il momento in cui diventava esigibile il credito IVA derivante dall'eccedenza d'imposta versata rispetto a quella dovuta. La società aveva cessato effettivamente l'attività nel 2008, aveva presentato il bilancio finale di liquidazione e aveva chiesto il rimborso del credito IVA il 29 dicembre 2009, mentre la cancellazione dal Registro delle Imprese era avvenuta solo l'8 febbraio 2010. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che il diritto al rimborso sorgesse soltanto con l'ultimazione della liquidazione e la cancellazione della società. La società sosteneva invece che fosse sufficiente la cessazione oggettiva dell'attività economica, indipendentemente dall'estinzione formale del soggetto.
La decisione
La CTR ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado, riconoscendo il diritto della società al rimborso del credito IVA di euro 5.916 riferito al 2008. Il credito diventa esigibile quando cessano effettivamente le operazioni economiche imponibili, non quando la società viene cancellata dal Registro delle Imprese. La cancellazione e la dichiarazione di cessazione hanno funzione prevalentemente anagrafica e non costitutiva del diritto al rimborso. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 30, d.P.R. n. 633/1972
comunque in caso della cessazione dell'attività
Il diritto al rimborso dell'eccedenza IVA sorge, in caso di cessazione, con la cessazione effettiva dell'attività economica e delle operazioni imponibili, senza necessità che sia già intervenuta l'estinzione formale della società.
Art. 35, comma 4, d.P.R. n. 633/1972
in caso di cessazione dell'attività il termine per la presentazione della dichiarazione ... decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda
La norma disciplina il termine per presentare la dichiarazione di cessazione e il permanere degli obblighi fiscali relativi alle operazioni di liquidazione, ma non stabilisce che la cancellazione dal Registro delle Imprese sia condizione costitutiva del diritto al rimborso IVA.
Art. 22, n. 1, della VI Direttiva CEE
l'obbligo per i soggetti passivi di dichiarare l'inizio, la variazione e la cessazione delle loro attività
Gli adempimenti dichiarativi hanno funzione di anagrafe tributaria e non possono posticipare o precludere l'esercizio dei diritti IVA quando risultano integrati i presupposti sostanziali.
Art. 53, comma 1, Costituzione
Il collegamento della soggettività tributaria a un'attività economica effettivamente esercitata evita che un soggetto resti assoggettato a una posizione fiscale senza operazioni imponibili e senza capacità contributiva.
Art. 97 Costituzione
Il principio di correttezza e buon andamento dell'azione amministrativa impedisce di negare il rimborso sulla base del solo ritardo nella cancellazione formale, quando la cessazione sostanziale dell'attività sia provata.
Cass. n. 5851/2012
La Corte richiama e condivide l'orientamento secondo cui rileva la cessazione effettiva dell'attività economica, mentre sono irrilevanti l'ultimazione formale della liquidazione e l'estinzione del soggetto.
Cass. n. 10227/2003
È richiamato come precedente difforme, secondo cui il diritto al rimborso sarebbe sorto solo con l'ultimazione delle operazioni di liquidazione. La CTR aderisce però all'orientamento più recente.
Corte di giustizia UE, sentenza 22 dicembre 2010, causa C-438/09
Gli obblighi formali relativi alla dichiarazione di inizio, variazione o cessazione dell'attività non possono prevalere sui presupposti materiali del diritto alla detrazione o al rimborso IVA.
Massime di principio
- Per il rimborso IVA di un soggetto che cessa l'attività, il momento decisivo è normalmente la cessazione effettiva delle operazioni economiche imponibili, non la successiva cancellazione dal Registro delle Imprese.
- La cessazione sostanziale deve essere dimostrata con elementi oggettivi, quali assenza di operazioni attive e passive, ultimo bilancio, ultime dichiarazioni fiscali, comunicazioni di cessazione e completamento degli adempimenti previsti.
- La liquidazione può comportare il mantenimento di specifici obblighi fiscali per le operazioni residue, ma non necessariamente posticipa la nascita o l'esigibilità del credito IVA maturato.
- Gli adempimenti formali e anagrafici non dovrebbero essere interpretati come condizioni costitutive di un diritto IVA quando i presupposti economici e sostanziali risultano già integrati.
- Poiché la giurisprudenza può avere orientamenti non uniformi, è opportuno verificare la normativa e gli arresti più recenti applicabili al periodo e al tipo di soggetto interessato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 28 giu 2016Sentenza del 28/06/2016 n. 23 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 28 giu 2016Sentenza del 28/06/2016 n. 24 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 28 giu 2016Sentenza del 28/06/2016 n. 203 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 28 giu 2016Sentenza del 28/06/2016 n. 210 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 28 giu 2016Sentenza del 28/06/2016 n. 419 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 28 giu 2016Sentenza del 28/06/2016 n. 841 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →