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Legge

L.R. Puglia 22/2001

Adozione della bandiera della Regione Puglia

Normativa regionaleL.R. Puglia 22/2001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale adotta la bandiera della Regione Puglia, ne definisce caratteristiche, colori, modalità di esposizione e posizione rispetto alle bandiere italiana ed europea. Disciplina anche l’obbligo di esposizione presso sedi regionali e altri enti pubblici, nonché i casi di lutto. È tuttora vigente.

Adozione e disciplina d’uso della bandiera della Regione Puglia

Adozione e disciplina della bandiera della Regione Puglia

La legge regionale disciplina l’adozione della bandiera ufficiale della Regione Puglia e ne regola l’uso e l’esposizione nei contesti istituzionali e pubblici sul territorio regionale.

Caratteristiche della bandiera

La bandiera regionale è descritta come un drappo rettangolare con al centro lo stemma della Regione Puglia, collocato su fondo bianco. Lo stemma deve avere dimensioni pari a tre quinti dell’altezza della bandiera. L’altezza della bandiera è pari a due terzi della sua lunghezza. All’innesto del puntale sull’asta deve essere annodato un nastro con i colori della bandiera nazionale. I colori della bandiera regionale coincidono con quelli del gonfalone e dello stemma adottati con la legge regionale n. 28 del 1988.

Esposizione della bandiera

L’esposizione della bandiera della Regione Puglia avviene, in attuazione e integrazione della disciplina statale sulla bandiera italiana e su quella dell’Unione europea, nei casi previsti dalla legge. Il Presidente del Consiglio regionale può disporne o autorizzarne l’esposizione in occasione di eventi di particolare solennità regionale o locale. Se la bandiera resta esposta dopo il tramonto, deve essere adeguatamente illuminata.

La bandiera va inoltre esposta:

  • all’esterno della sede della Giunta regionale;
  • all’esterno della sede del Consiglio regionale;
  • all’esterno delle sedi dei Consigli provinciali, comunali e circoscrizionali in occasione delle rispettive riunioni;
  • all’esterno degli edifici scolastici, all’inizio e alla fine dell’anno scolastico e accademico.

L’esposizione deve essere tale da garantire dignità e visibilità alla generalità dei cittadini. È inoltre vietato esporre la bandiera in cattivo stato d’uso.

Obbligo di esposizione presso altri enti pubblici

È previsto l’obbligo di esporre, nella sede centrale e negli uffici distaccati della Regione, nonché presso le sedi di altri organismi pubblici comunque rientranti nella sfera delle competenze regionali, la bandiera della Repubblica, quella dell’Unione europea e quella della Regione Puglia.

Gli enti interessati devono esporre le bandiere in modo permanente e con collocazione interna, in modo da garantirne dignità e visibilità a tutti coloro che accedono ai locali per l’attività istituzionale.

Posizione rispetto alle altre bandiere

Nell’esposizione congiunta, la bandiera della Repubblica deve occupare la posizione centrale; alla sua destra va collocata la bandiera dell’Unione europea e alla sua sinistra la bandiera della Regione Puglia.

Salvo la normativa statale, nessun’altra bandiera, vessillo o gonfalone può essere collocato al di sopra della bandiera della Regione Puglia. Se la bandiera è esposta su asta in una pubblica sala, deve occupare il posto d’onore alla destra del tavolo della Presidenza.

Casi particolari: lutto e cerimonie funebri

In caso di lutto, la bandiera esposta all’esterno degli edifici pubblici deve essere tenuta a mezz’asta. Nelle pubbliche cerimonie funebri, la bandiera deve recare due strisce di velo nero all’estremità superiore dell’inferitura.

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