L.R. Puglia 24/2001
Istituzione dell'Agenzia regionale sanitaria pugliese (ARES).(•)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituiva in Puglia l’ARES, ente regionale con funzioni di supporto tecnico-operativo alla programmazione sanitaria, al controllo di gestione e al monitoraggio economico del SSR, oltre a compiti di consulenza, studio e coordinamento. Prevedeva organi, nomina del direttore generale, sedi e attività. È stata però abrogata dalla l.r. n. 29/2017, art. 13, comma 3.
Istituzione dell’Agenzia regionale sanitaria pugliese (ARES)
Istituzione dell’Agenzia regionale sanitaria pugliese (ARES)
La legge istituiva nella Regione Puglia l’Agenzia regionale sanitaria pugliese, denominata ARES, come azienda della Regione dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, tecnica, amministrativa e contabile. Il testo definiva un ente strumentale regionale con funzioni di supporto alla programmazione e al governo del servizio sanitario regionale. La legge è stata abrogata dalla l.r. n. 29/2017, art. 13, comma 3.
Natura giuridica, sede e costituzione
L’ARES era configurata come azienda strumentale della Regione, sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale. Aveva sede in Bari e la sua costituzione avveniva con decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, su conforme deliberazione della Giunta regionale proposta dall’Assessore alla sanità. Nello stesso atto erano stabilite anche le determinazioni necessarie al primo impianto e la scelta del primo Direttore generale.
Finalità e funzioni generali
L’ente era chiamato a svolgere compiti di supporto tecnico-operativo per:
- la programmazione sanitaria regionale;
- il controllo di gestione e il monitoraggio dell’equilibrio economico del Servizio sanitario regionale;
- la valutazione comparativa dei costi e della qualità dei servizi sanitari.
Compiti operativi e di supporto alla programmazione sanitaria
Le funzioni dell’ARES comprendevano un ampio ventaglio di attività di analisi, proposta e assistenza tecnica. In particolare, l’Agenzia:
- collaborava alla predisposizione del Piano sanitario regionale;
- redigeva la relazione annuale sullo stato di attuazione del piano, sui risultati di gestione del SSR e sugli orientamenti delle risorse per l’anno successivo;
- forniva supporto tecnico per i principi e criteri dell’atto aziendale previsto dalla normativa statale;
- collaborava con l’Osservatorio epidemiologico regionale per la valutazione dei bisogni di salute e dell’offerta di servizi;
- elaborava direttive di organizzazione, programmazione strategica, pianificazione, vigilanza e controllo delle Aziende USL ed enti del SSR;
- formulava proposte per l’adozione o revisione della disciplina regionale nelle materie previste dalla normativa sanitaria statale e nei rapporti con le Università;
- forniva assistenza alle aziende sanitarie e agli IRCCS per strumenti e metodologie di controllo di gestione;
- supportava la Giunta regionale per autorizzazioni, accreditamenti, accordi e definizione delle funzioni assistenziali da remunerare a costo standard;
- svolgeva funzioni di proposta, supporto, consulenza, informazione e promozione culturale nei programmi di prevenzione;
- curava raccolta, documentazione, osservazione, monitoraggio, studio, ricerca e pubblicazione di materiali, garantendo l’accessibilità ai dati;
- gestiva centralmente, su delega o mandato dell’Assessore alla sanità, segmenti di attività con ricaduta omogenea sull’intero territorio regionale, come educazione sanitaria, prevenzione, formazione, organizzazione e politiche del personale, nonché centri di acquisto regionali;
- collaborava ai programmi regionali di formazione continua e alla organizzazione dei corsi, anche interregionali;
- poteva avvalersi del parere consultivo e gratuito degli ordini e collegi delle professioni sanitarie per le attività di pianificazione, programmazione e realizzazione.
Attività remunerate e servizi esterni
L’ARES poteva inoltre, nelle materie di propria competenza, fornire servizi e consulenze remunerate a enti pubblici, aziende e organizzazioni private. Tali attività si concretizzavano in interventi formativi e informativi, gestione di banche dati, centri di documentazione multimediali, indagini e inchieste, nonché produzione di materiale educativo e informativo.
Accordi di programma
L’Agenzia poteva realizzare la propria attività anche mediante la partecipazione ad accordi di programma promossi con enti pubblici o privati, purché riguardanti materie di propria competenza.
Organi dell’Agenzia
Gli organi dell’ARES erano:
- il Direttore generale;
- il Collegio sindacale.
Direttore generale: nomina, requisiti e poteri
Il Direttore generale era nominato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, adottata su proposta dell’Assessore alla sanità. Doveva essere scelto tra esperti di riconosciuta competenza in materia di direzione, programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari, in possesso di:
- diploma di laurea;
- almeno sette anni di attività di direzione in aziende sanitarie di medie o grandi dimensioni svolta negli ultimi dieci anni.
Si applicavano le incompatibilità previste per i direttori generali delle aziende sanitarie. Il Direttore generale aveva la responsabilità organizzativa e gestionale dell’ARES, ne rappresentava legalmente l’ente e rispondeva alla Giunta regionale. Il trattamento economico era fissato dalla Giunta regionale in analogia a quello dei direttori generali delle Aziende USL. Per i dipendenti pubblici nominati, la legge prevedeva il collocamento in aspettativa presso l’amministrazione di provenienza secondo la disciplina prevista per i direttori generali delle aziende sanitarie.
In caso di cessazione dell’incarico, le funzioni erano assunte dal Direttore di Area più anziano di età fino alla nomina del nuovo Direttore generale, da effettuarsi entro trenta giorni con provvedimento della Giunta regionale su proposta dell’Assessore alla sanità. In prima attuazione, la Giunta poteva nominare il Direttore generale tra gli esperti inclusi negli elenchi predisposti per la nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali.
Disciplina temporale e obsolescenza
L’atto è espressamente abrogato e, per effetto dell’abrogazione intervenuta nel 2017, non presenta più utilità applicativa nella realtà attuale.
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