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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1706

Regolamento delegato (UE) 2024/1706 della Commissione, dell'11 marzo 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 272/2012 per quanto riguarda l’armonizzazione di alcuni aspetti delle commissioni imposte alle agenzie di rating del credito dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

Normativa europea32024R1706

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato (UE) 2024/1706 interviene sul regime delle commissioni dovute dalle agenzie di rating del credito all’ESMA, modificando il regolamento delegato (UE) n. 272/2012. L’obiettivo è semplificare il sistema di finanziamento della vigilanza, renderlo più coerente con altri atti delegati analoghi e garantire la copertura integrale dei costi dell’Autorità. Vengono rivisti in particolare il criterio del fatturato applicabile, le modalità e i termini di pagamento, gli interessi di mora, nonché le regole su rimborsi, esenzioni e commissioni iniziali per registrazione e certificazione.

Modifica le regole sulle commissioni dovute alle agenzie di rating del credito all’ESMA, armonizzando criteri di calcolo, riscossione, rimborsi ed esenzioni.

Ambito di applicazione

Si applica alle agenzie di rating del credito soggette alla vigilanza dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009, comprese le ipotesi di registrazione e certificazione, nonché ai casi in cui l’ESMA delega compiti o riceve assistenza da autorità competenti. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; si applica dal 1° gennaio 2025, pur entrando in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.

Regolamento delegato (UE) 2024/1706: armonizzazione di alcuni aspetti delle commissioni ESMA per le agenzie di rating del credito

Il regolamento interviene sul quadro delle commissioni dovute dalle agenzie di rating del credito all’ESMA, modificando il regolamento delegato (UE) n. 272/2012. La finalità dichiarata è semplificare il sistema di finanziamento della vigilanza, migliorarne la coerenza con altri atti delegati analoghi e garantire che le commissioni coprano integralmente i costi di vigilanza senza generare disavanzi o avanzi significativi ricorrenti.

Finalità e contesto

I considerando richiamano gli esiti di audit interni della Commissione e della Corte dei conti, che avevano evidenziato la complessità del sistema di finanziamento basato su commissioni. Il regolamento mira quindi a uniformare alcuni aspetti tecnici delle commissioni imposte dall’ESMA ai soggetti sottoposti a vigilanza diretta, riducendo i rischi di errore nel calcolo e di inefficienza nella ripartizione.

Ambito materiale e soggetti interessati

Le modifiche riguardano le agenzie di rating del credito soggette alla vigilanza dell’ESMA ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009, incluse le procedure di registrazione e certificazione. Il nuovo testo disciplina anche le ipotesi di delega di compiti alle autorità competenti e di assistenza prestata da queste ultime all’ESMA, con conseguente rimborso dei relativi costi.

Recupero integrale dei costi di vigilanza

La nuova formulazione dell’articolo 2 chiarisce che le commissioni devono coprire tutti i costi diretti e indiretti della vigilanza ESMA sulle agenzie di rating del credito. Il perimetro comprende espressamente:

  • i costi di registrazione e certificazione;
  • i rimborsi alle autorità competenti cui l’ESMA ha delegato compiti ex articolo 30 del regolamento (CE) n. 1060/2009;
  • i rimborsi alle autorità competenti che abbiano assistito l’ESMA ai sensi dell’articolo 23 quater, paragrafo 4, e dell’articolo 23 quinquies, paragrafo 5.

Fatturato applicabile e criteri di calcolo

L’articolo 3 viene completamente riscritto. Per determinare le commissioni dovute per l’esercizio n, il fatturato applicabile è quello risultante dai conti revisionati dell’anno n-2, riferito alle entrate da attività di rating e da servizi accessori. Se l’agenzia non ha operato per l’intero anno n-2, l’importo è stimato mediante estrapolazione.

Le agenzie devono trasmettere annualmente all’ESMA i conti revisionati, distinguendo tra entrate da rating e da servizi accessori, entro il 30 settembre dell’anno n-1 e per via elettronica. Se le entrate sono espresse in valuta diversa dall’euro, l’ESMA effettua la conversione usando il tasso medio del periodo, sulla base del tasso di riferimento euro pubblicato dalla BCE.

Ritardi di pagamento e interessi di mora

L’articolo 4, paragrafo 3, viene allineato al regolamento finanziario dell’Unione: sui ritardi di pagamento si applicano gli interessi di mora previsti dall’articolo 99 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Commissione annuale di vigilanza: struttura e termini

Per la commissione annuale di vigilanza, l’articolo 5 conferma un modello di pagamento in un’unica soluzione entro la fine di marzo dell’anno di riferimento. L’ESMA deve inviare la nota di addebito almeno 30 giorni di calendario prima della scadenza. Il regolamento precisa inoltre che la commissione non è rimborsata.

La base di calcolo è la stima della spesa necessaria per la vigilanza, al netto della commissione annuale di vigilanza di cui all’articolo 7, così da evitare duplicazioni e assicurare la copertura del costo complessivo del sistema.

Registrazione: commissione e primo anno di vigilanza

Per la commissione di registrazione, l’articolo 6 ribadisce che l’ESMA non rimborsa la commissione già versata se la domanda è ritirata prima della decisione di registrazione o di rifiuto.

Per le agenzie registrate tenute alla commissione annuale di vigilanza, il primo anno è soggetto a una commissione di vigilanza iniziale proporzionale al periodo di registrazione. Il pagamento è dovuto dopo la notifica dell’esito positivo della registrazione e entro 30 giorni dalla nota di addebito. Le agenzie registrate nel mese di dicembre sono esentate dal pagamento della commissione annuale di vigilanza per l’anno di registrazione.

Certificazione: rimborsi parziali ed esenzione nell’anno di efficacia

L’articolo 8 disciplina la commissione di certificazione. Se l’agenzia ritira la domanda prima che l’ESMA abbia notificato che la domanda è completa ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1060/2009, viene rimborsata la metà della commissione; se il ritiro avviene dopo tale notifica ma prima della decisione finale, non è previsto alcun rimborso.

Le agenzie certificate non pagano la commissione annuale di vigilanza nell’anno in cui la certificazione diventa efficace. La commissione è invece dovuta a partire dall’anno successivo, secondo le regole ordinarie dell’articolo 7.

Entrata in vigore e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 1° gennaio 2025. Ciò è stato previsto per evitare incertezze giuridiche nel sistema di riscossione in corso.

Disposizioni principali

Copertura integrale dei costi di vigilanza

L’articolo 2 del regolamento delegato n. 272/2012 è sostituito per chiarire che le commissioni imposte alle agenzie di rating del credito coprono tutti i costi diretti e indiretti della vigilanza ESMA ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009, inclusi i costi relativi a registrazione e certificazione, nonché i rimborsi dovuti alle autorità competenti cui l’ESMA abbia delegato compiti ex articolo 30 o che abbiano prestato assistenza ai sensi dell’articolo 23 quater, paragrafo 4, e dell’articolo 23 quinquies, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1060/2009.

Determinazione del fatturato applicabile

L’articolo 3 è riscritto: per il calcolo delle commissioni di cui agli articoli 5, 7, paragrafo 1, e 11, paragrafi 1 e 2, il fatturato applicabile per l’esercizio n è dato dalle entrate da attività di rating e servizi accessori risultanti dai conti sottoposti a revisione dell’anno n-2. Se l’agenzia non ha operato per l’intero anno n-2, le entrate sono stimate per estrapolazione. I conti revisionati vanno trasmessi elettronicamente all’ESMA entro il 30 settembre dell’anno n-1 e devono distinguere tra entrate da rating e da servizi accessori. Se le entrate sono in valuta diversa dall’euro, l’ESMA converte gli importi in euro usando il tasso medio del periodo e il tasso di riferimento BCE.

Interessi di mora sui ritardi di pagamento

L’articolo 4, paragrafo 3, è modificato per stabilire che i ritardi di pagamento sono maggiorati degli interessi di mora di cui all’articolo 99 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Commissione annuale di vigilanza: calcolo e pagamento

L’articolo 5 è modificato per precisare che la base di calcolo della commissione annuale di vigilanza è la stima della spesa, al netto della commissione annuale di vigilanza di cui all’articolo 7. La commissione annuale di vigilanza deve essere pagata in un’unica rata entro la fine di marzo dell’anno di riferimento; l’ESMA invia una nota di addebito almeno 30 giorni di calendario prima della scadenza. La commissione non è rimborsata.

Commissione di registrazione e commissione di vigilanza iniziale

L’articolo 6, paragrafi 7 e 8, è sostituito: se l’agenzia ritira la domanda di registrazione prima della decisione di registrazione o rifiuto, l’ESMA non rimborsa la commissione di registrazione già pagata. Per l’agenzia registrata tenuta alla commissione annuale di vigilanza, nell’anno di registrazione si applica una commissione di vigilanza iniziale proporzionale al periodo di registrazione; il pagamento avviene dopo la notifica dell’esito positivo e entro 30 giorni dalla nota di addebito. Le agenzie registrate nel mese di dicembre non devono pagare la commissione annuale di vigilanza per quell’anno.

Commissione annuale per le agenzie certificate

L’articolo 7, paragrafo 2, è sostituito: le agenzie di rating del credito certificate devono versare la commissione annuale di vigilanza entro la fine di marzo dell’anno di riferimento; almeno 30 giorni di calendario prima, l’ESMA invia la fattura con l’importo dovuto.

Commissione di certificazione, rimborsi ed esenzione nell’anno di efficacia

L’articolo 8, paragrafi 3 e 4, è sostituito: se la domanda di certificazione è ritirata prima della notifica di completezza ex articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1060/2009, l’ESMA rimborsa metà della commissione di certificazione; se il ritiro avviene dopo tale notifica ma prima della decisione finale, non vi è rimborso. Le agenzie certificate sono esentate dalla commissione annuale di vigilanza nell’anno in cui la certificazione diventa effettiva; la commissione è dovuta dall’anno successivo.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2025. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziarivigilanza prudenzialeagenzie di rating del creditodiritto finanziario dell'uecommissioni e contributi di vigilanza

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