Circolare numero 86 del 10-10-2023
Con la presente circolare si forniscono indicazioni per dare attuazione alla previsione dell’articolo 23-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che consente ai soggetti iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, dei lavoratori autonomi agricoli, e ai committenti e professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, di chiedere all’Istituto il riconteggio dei debiti annullati per effetto delle misure di “stralcio mille euro”, ai fini dell’implementazione della posizione assicurativa dei soggetti interessati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le modalità operative per consentire ai soggetti delle Gestioni artigiani, commercianti, lavoratori autonomi agricoli e agli iscritti alla Gestione separata, i cui debiti contributivi fino a €1.000 sono stati annullati (stralci DL n.119/2018 e L. n.197/2022), di chiedere il riconteggio e pagare volontariamente tali somme (in unica soluzione o in rate mensili di pari importo) per l'implementazione della posizione assicurativa. Sono indicati i termini, i modelli di domanda, le modalità di trasmissione, i criteri di calcolo delle sanzioni civili e le istruzioni per l'istruttoria e la comunicazione dell'esito.
Attuazione art. 23-bis D.L. 4 maggio 2023, n. 48 — riconteggio e pagamento volontario dei debiti contributivi stralciati fino a €1.000 per implementazione della posizione assicurativa
Punti principali
Normativa e finalità
L'art. 23-bis del D.L. n.48/2023 consente il riconteggio dei debiti annullati (stralcio fino a €1.000) per tutelare e implementare la posizione assicurativa dei soggetti interessati; l'INPS definisce modalità e tempi di presentazione e riceve i pagamenti volontari.
Ambito di applicazione
Riguarda iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti, lavoratori autonomi agricoli, committenti e professionisti iscritti alla Gestione separata per debiti annullati ai sensi del DL n.119/2018 (carichi 2000-2010) e della L. n.197/2022 (carichi 2000-2015).
Stralcio DL n.119/2018 (2000-2010)
Debiti residui fino a €1.000 relativi ai carichi affidati 1/1/2000–31/12/2010: annullamento automatico e trasmissione degli elenchi dagli agenti della riscossione; INPS ha eliminato i crediti dalle scritture contabili e rimborsato somme versate dopo l'annullamento automatico.
Stralcio L. n.197/2022 (2000-2015)
Annullamento automatico alla data del 30/04/2023 per carichi 1/1/2000–31/12/2015 con sospensione riscossione 1/1/2023–30/4/2023 e possibilità, nel periodo, per il contribuente di pagare per acquisizione definitiva; procedimento di discarico agenti della riscossione da concludere entro il 30/09/2023.
Gestione contabile e riaccertamento
Per il primo stralcio è già avvenuta eliminazione contabile e sarà necessario il riaccertamento del credito; per il secondo lo adeguamento contabile INPS segue la conclusione del procedimento di discarico.
Domanda di riconteggio — modelli e contenuti
Sono previsti due modelli distinti (Allegato 1 per DL119/2018 e Allegato 2 per L.197/2022). La domanda deve indicare cartella/avviso o i periodi, scegliere pagamento in unica soluzione o rateale, impegnarsi a versare entro il 31/12/2023 e, per L.197/2022, dichiarare eventuali importi versati tra 1/1/2023 e 30/4/2023.
Motivazioni ammissibili
Il richiedente deve indicare una delle motivazioni per cui l'INPS poteva essere titolare del credito alla data dell'annullamento: rateizzazione con agente della riscossione, definizione agevolata, contenzioso giudiziario (con data e n. registro), intimazione di pagamento (atto da allegare) o azioni esecutive; può allegare documentazione probatoria.
Trasmissione e termini
La domanda deve essere inviata entro il 10/11/2023 usando i canali indicati (Cassetti previdenziali per le varie categorie o, in casi specifici, via PEC alla Struttura INPS competente).
Modalità di pagamento
Pagamento entro il 31/12/2023 in unica soluzione o in rate mensili di pari importo senza interessi di dilazione; la scelta della rateazione non richiede autorizzazione territoriale; il saldo deve essere completato entro 31/12/2023.
Determinazione delle sanzioni civili
Il riconteggio comprende contributi e sanzioni civili dovute fino alla data di annullamento (24/10/2018 per alcuni riferimenti operativi e 30/04/2023 per la L.197/2022), calcolate secondo il regime e il tasso applicato all'assegnazione del credito. Le sanzioni non sono dovute per crediti coinvolti in definizione agevolata; per le altre motivazioni le sanzioni sono dovute dalla scadenza legale fino alla data di annullamento.
Istruttoria, esito e implementazione posizione assicurativa
La Struttura INPS competente verifica le motivazioni negli archivi e la documentazione; può richiedere integrazioni al richiedente. L'esito (favorevole o negativo con motivazione) è notificato con congruo preavviso per consentire il pagamento entro 31/12/2023. L'implementazione dei periodi ai fini assicurativi avviene solo dopo il pagamento integrale dell'importo notificato; eventuali versamenti parziali sono rimborsati in assenza di altri debiti.
Comunicazioni e successivi adempimenti
L'INPS fornirà con successivi messaggi le istruzioni contabili e le modalità operative dettagliate per la gestione delle attività conseguenti e per l'esecuzione dei pagamenti.
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