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Sentenza

Sentenza n. 2441/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Pavia n. 307/2025, depositata e resa pubblica il 20.05.2025, Sez. Lavoro e Previdenza.

Giustizia amministrativa202505050

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia che aveva riconosciuto la carta del docente per le annualità 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pavia n. 307/2025, notificata al Ministero il 14 luglio 2025 e passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a riconoscere la carta del docente per l'importo annuo di 500 euro, complessivamente pari a 1.500 euro. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il ricorso è stato ritenuto procedibile perché, dopo la notificazione della sentenza, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. È stata inoltre richiesta la condanna del Ministero al pagamento di un'ulteriore somma di denaro a titolo di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza e dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Pavia. Ha ordinato al Ministero di accreditare alla ricorrente, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi dovuti, detraendo eventuali pagamenti già effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, prevedendo che questi assuma le funzioni su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e provveda entro i successivi 60 giorni, senza compenso aggiuntivo poiché l'attività rientra nei suoi compiti istituzionali. È stata respinta la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., perché la nomina del commissario assicurava già l'esecuzione e la penalità sarebbe risultata manifestamente iniqua nel caso concreto, anche considerando l'eccezionale mole del contenzioso seriale relativo alla carta del docente. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione, ma esclude tale misura quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, da valutare concretamente.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'amministrazione rende procedibile l'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine e nominare, per l'eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile quando, dopo la notificazione della sentenza da eseguire, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
  • In presenza di un giudicato favorevole al privato e di documentazione idonea a comprovare il credito, l'amministrazione deve dimostrare l'avvenuto adempimento; in mancanza, il giudice dell'ottemperanza può dichiararne l'inadempimento e ordinare l'esecuzione entro un termine determinato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla richiesta del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione, per assicurare l'esecuzione del giudicato.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: può essere negata quando, valutate concretamente le circostanze, la nomina del commissario ad acta assicuri già l'esecuzione e l'astreinte risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva, anche in considerazione della natura pubblica del debitore e delle cause del ritardo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrere

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