Sentenza n. 9095/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento della nota ministeriale in data 18 aprile 2024 emessa in asserita esecuzione dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 1286/2024 e della nota Ministeriale 18 gennaio 2024 emessa in asserita esecuzione della sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, n. 863/2024 qualora e se lesiva e del comportamento anche successivo dell’Amministrazione e di tutti gli atti successivi anche non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota ministeriale del 18 aprile 2024, nonché la nota ministeriale del 18 gennaio 2024 e gli atti successivi, relativi alla riapertura degli scorrimenti della graduatoria nazionale per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente impugnava la determinazione ministeriale del 18 aprile 2024, adottata in seguito alla sospensione, da parte del Consiglio di Stato, dell'efficacia della sentenza del TAR Lazio n. 863/2024 che aveva annullato la disciplina e la graduatoria del concorso nazionale per l'accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2023/2024. La ricorrente sosteneva che, essendosi immatricolata a un corso di laurea non ambito prima della riapertura degli scorrimenti, avrebbe dovuto essere reinserita nella graduatoria e ammessa a partecipare ai successivi scorrimenti. In sede cautelare il TAR aveva disposto il reinserimento con riserva in graduatoria.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a. La ricorrente, dopo il reinserimento cautelare in graduatoria, ha dichiarato di avere perso interesse alla decisione e ha chiesto espressamente la declaratoria di improcedibilità, avendo ottenuto l'immatricolazione al terzo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza. La circostanza è stata confermata anche dalla relazione del Ministero, secondo cui il bene della vita era stato raggiunto attraverso il naturale scorrimento della graduatoria nazionale. Il giudice ha richiamato il principio secondo cui il ricorrente conserva la disponibilità dell'azione sino al momento della decisione e può dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse; in tal caso il giudice deve dichiarare l'improcedibilità, non potendo procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Spese integralmente compensate per la natura processuale della pronuncia e la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dalla parte ricorrente e confermata dalle circostanze di fatto, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nell'epigrafe, senza una specifica interpretazione nella motivazione.
Massime di principio
- La parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell'azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare di avere perso l'interesse alla decisione per il conseguimento del bene della vita.
- Quando il ricorrente dichiara, prima della decisione, la sopravvenuta carenza di interesse e tale circostanza risulta confermata, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a., senza poter procedere d'ufficio alla decisione nel merito o sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
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