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Legge

L.R. Lombardia 16/2017

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato)

Normativa regionaleL.R. Lombardia 16/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Lombardia n. 16/2017 modifica l’art. 5 della l.r. 31/2014 sui tempi e sulle modalità di adeguamento di PTR, PTCP/Città metropolitana e PGT alla disciplina sul consumo di suolo. Interviene su proroghe, varianti ammissibili, obblighi informativi dei comuni e disciplina transitoria. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche alla disciplina regionale lombarda sulla riduzione del consumo di suolo e sull’adeguamento degli strumenti urbanistici

Modifiche alla disciplina lombarda sulla riduzione del consumo di suolo

La legge regionale Lombardia 26 maggio 2017, n. 16 interviene in modo puntuale sull’articolo 5 della l.r. 31/2014, ridefinendo termini, condizioni e regime transitorio per l’adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica alla disciplina di riduzione del consumo di suolo.

Adeguamento del PTR, dei PTCP e del Piano Territoriale Metropolitano

La legge modifica i tempi di adeguamento della pianificazione sovracomunale. L’integrazione del PTR deve avvenire entro il 31 dicembre 2017. Successivamente, le province e la Città metropolitana di Milano devono adeguare i rispettivi PTCP e il Piano Territoriale Metropolitano alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo, ai criteri, indirizzi e linee tecniche regionali e ai contenuti dell’articolo 19 della l.r. 12/2005 entro ventiquattro mesi dall’adeguamento del PTR.

Adeguamento dei PGT comunali

Dopo l’integrazione del PTR e l’adeguamento degli strumenti provinciali e metropolitani, e in coerenza con essi, i comuni devono adeguare i PGT alla nuova disciplina in occasione della prima scadenza del documento di piano.

Prima di tale adeguamento, i comuni possono comunque intervenire sul PGT con varianti generali o parziali del documento di piano e con piani attuativi in variante, purché sia assicurato un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero, calcolato secondo i criteri dell’articolo 2, comma 1, e riferito alle previsioni del PGT vigente alla data di entrata in vigore della legge. La relazione del documento di piano deve illustrare le soluzioni prospettate e la loro idoneità a conciliare i processi di urbanizzazione con la riduzione del consumo di suolo e la tutela dello sviluppo agricolo, anche mediante comparazioni sulla qualità ambientale, paesaggistica e agricola dei suoli interessati.

Sono inoltre consentite varianti finalizzate all’attuazione di accordi di programma a valenza regionale, all’ampliamento di attività economiche già esistenti e le varianti di cui all’articolo 97 della l.r. 12/2005. Il consumo di suolo generato da tali varianti concorre al raggiungimento della soglia regionale e provinciale di riduzione.

Criteri di coerenza e controlli

Dopo l’integrazione del PTR, le varianti comunali devono essere coerenti con i criteri e gli indirizzi individuati dal PTR per contenere il consumo di suolo. In caso di verifica di compatibilità, province e Città metropolitana controllano anche il corretto recepimento di tali criteri e indirizzi.

Entro un anno dall’integrazione del PTR, i comuni devono trasmettere alla Regione informazioni sul consumo di suolo nei PGT, secondo contenuti e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

Proroga della validità dei documenti di piano

La legge disciplina la proroga dei documenti di piano dei PGT comunali:

  • se la scadenza interviene prima dell’adeguamento della pianificazione provinciale e metropolitana, la validità può essere prorogata di dodici mesi successivi a tale adeguamento, con deliberazione del Consiglio comunale assunta entro la scadenza del documento di piano;
  • se la scadenza è già intervenuta, la validità può essere prorogata di dodici mesi successivi all’adeguamento della pianificazione provinciale e metropolitana, con deliberazione motivata del Consiglio comunale da adottare entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge.

In entrambi i casi resta ferma la possibilità di applicare le disposizioni sulle varianti previste dal comma 4.

Piani attuativi e istanze non presentate tempestivamente

Per i piani attuativi relativi alle aree disciplinate dal documento di piano, se non è presentata tempestivamente l’istanza prevista dal comma 6, i comuni possono comunque mantenere la possibilità di attivazione dei piani attuativi, conservando la relativa previsione del documento di piano oppure modificando e integrando il documento stesso mediante variante ai sensi della l.r. 12/2005.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

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