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Regolamento

R.R. Lombardia 2/2017

Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della l.r. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo

Normativa regionaleR.R. Lombardia 2/2017Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina in Lombardia l’identificazione e l’iscrizione all’anagrafe di cani, gatti e furetti, la gestione di colonie feline, strutture di ricovero, cattura e affido degli animali vaganti, oltre alle regole di detenzione, trasporto, addestramento e accesso alle strutture sanitarie. Prevede obblighi, requisiti e controlli, con sanzioni ex l.r. 33/2009.

Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo: anagrafe, detenzione, strutture e affido

Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo in Lombardia

Il regolamento detta la disciplina attuativa della l.r. Lombardia 33/2009 in materia di animali d’affezione, anagrafe regionale, gestione delle colonie feline, strutture di ricovero, affidamento e regole di corretta detenzione. La disciplina si applica nel territorio della Lombardia.

Anagrafe regionale, identificazione e iscrizione obbligatoria

L’anagrafe degli animali d’affezione è la banca dati informatizzata regionale collegata alla CRS-SISS, finalizzata alla registrazione di cani, gatti e furetti presenti sul territorio regionale e all’aggiornamento della banca dati nazionale.

Devono essere iscritti obbligatoriamente:

  • tutti i cani presenti in Lombardia;
  • i gatti destinati al commercio;
  • i gatti delle colonie feline e quelli che vivono in libertà, se identificati in occasione di sterilizzazione o di altri interventi che consentano l’inoculazione del microchip.

Possono essere iscritti anche:

  • i gatti di proprietà presenti in Lombardia;
  • i furetti di proprietà presenti in Lombardia.

L’identificazione avviene mediante microchip conformi ISO; per i cani è ammesso anche il tatuaggio leggibile apposto prima del 1° gennaio 2004. L’iscrizione deve avvenire contestualmente all’inoculazione del microchip e comunque nella stessa giornata.

I cani devono essere identificati entro 15 giorni dall’inizio del possesso oppure entro 30 giorni dalla nascita; i gatti destinati al commercio entro 60 giorni dalla nascita e in ogni caso prima di qualsiasi cessione. I cani temporaneamente presenti in Lombardia e appartenenti a non residenti devono comunque risultare identificati e iscritti in altra anagrafe regionale, provinciale autonoma o estera.

Soggetti abilitati, accreditamento e accesso all’anagrafe

L’iscrizione e le registrazioni in anagrafe sono effettuate, secondo competenza, da veterinari e operatori ATS, veterinari libero-professionisti accreditati, comuni, fornitori/distributori di microchip e altri soggetti individuati dalla Regione per specifiche esigenze.

L’accesso all’anagrafe è riservato, previa autenticazione, ai soggetti incaricati delle registrazioni e ai soggetti preposti ai controlli in materia di tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo.

I veterinari liberi professionisti possono ottenere l’accreditamento presentando domanda all’ATS e devono disporre di:

  • lettori full-ISO;
  • collegamento al sito internet regionale per la trasmissione dei dati;
  • impegno a usare solo microchip già registrati nell’anagrafe a priori;
  • rispetto delle disposizioni regolamentari.

L’accreditamento consente l’operatività su tutto il territorio regionale. In caso di violazioni, l’ATS può sospendere l’accreditamento e, in caso di reiterazione, revocarlo.

Registrazioni obbligatorie e aggiornamento dei dati

Nell’anagrafe devono essere registrati almeno:

  • codice identificativo, data e zona di inoculazione del microchip;
  • segnalamento dell’animale;
  • codice fiscale e dati anagrafici del proprietario o detentore;
  • luogo di detenzione;
  • eventuali amputazioni rilevanti (taglio coda, taglio orecchie, recisione corde vocali, asportazione unghie o denti).

Le variazioni dei dati del proprietario/detentore e del luogo di detenzione, nonché cessione e decesso dell’animale, devono essere registrate entro tre giorni lavorativi dalla comunicazione dell’interessato.

Devono inoltre essere registrati tutti gli interventi di profilassi vaccinale antirabbica eseguiti su cani, gatti e furetti iscritti in anagrafe, anche da veterinari non accreditati; tale registrazione soddisfa il debito informativo previsto dalla normativa veterinaria statale.

I distributori o fornitori di microchip devono inserire nell’anagrafe a priori l’elenco dei codici identificativi dei microchip venduti a ciascuna ATS e a ciascun veterinario accreditato.

Regole operative per le registrazioni e documentazione

Prima di qualsiasi registrazione è necessario accertare la maggiore età e l’identità del proprietario o detentore.

Per la registrazione di cessioni o cambi di detenzione devono essere acquisiti i relativi certificati scaricabili dal sito dell’anagrafe e sottoscritti.

L’iscrizione di animali identificati con microchip non presenti nell’anagrafe a priori può essere effettuata da veterinari ATS o veterinari accreditati, previa lettura del microchip e presentazione della documentazione di provenienza: certificato di iscrizione dell’altra Regione oppure passaporto europeo/certificato sanitario internazionale per animali provenienti dall’estero.

In mancanza di documenti sulla proprietà, l’iscrizione può avvenire sulla base di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del proprietario.

La documentazione cartacea o digitalizzata, se non archiviata in anagrafe, va conservata per almeno cinque anni. La funzione di “modifica” può essere usata solo per correggere dati inseriti erroneamente, non per registrare variazioni anagrafiche.

Responsabilità del detentore e divieti di detenzione

Chiunque detenga un animale d’affezione è responsabile del suo benessere e deve provvedere a sistemazione, cure e attenzioni adeguate, tenendo conto di specie, razza, età, sesso e bisogni fisiologici ed etologici.

Tra gli obblighi principali rientrano:

  • ricovero adeguato;
  • cibo e acqua in quantità e qualità sufficiente, con costante disponibilità d’acqua;
  • pulizia regolare dell’ambiente;
  • misure per impedire la fuga;
  • attività motoria quotidiana e contatti sociali tipici della specie;
  • cure senza ritardo;
  • cautele per evitare danni o aggressioni a terzi;
  • accorgimenti per evitare riproduzioni non pianificate.

Il proprietario o detentore di una femmina deve occuparsi della prole e assicurarne l’adeguata collocazione. Chi alleva animali d’affezione deve possedere adeguata formazione zootecnica e conoscenza della normativa di settore; chi seleziona animali per l’allevamento deve considerare i caratteri che possano compromettere salute e benessere di prole e riproduttori.

È vietato tenere i cani alla catena o con strumenti similari, salvo ragioni sanitarie certificate dal veterinario o temporanee ragioni di sicurezza; è comunque vietato l’uso della catena agganciata a collari a strozzo. È vietato separare i cuccioli di cane e gatto di età inferiore a due mesi dalla madre, salvo necessità certificate dal veterinario curante.

Numero di animali detenuti da privati e stallo

Il privato può tenere cani e gatti nei propri locali o spazi abitativi senza finalità di lucro e senza comunicazione al sindaco, purché il numero complessivo di cani e gatti di età superiore a sei mesi non superi dieci.

Se il limite è superato, il proprietario deve darne comunicazione scritta al sindaco, che può disporre verifiche anche tramite il dipartimento veterinario ATS.

Lo “stallo” è il temporaneo soggiorno di animali ospitati a scopo di adozione presso strutture di ricovero o abitazioni private. Presso privati, se la permanenza supera il giorno di arrivo, il numero totale degli animali non può superare dieci e lo stallo va comunicato per iscritto al sindaco. Gli animali devono essere registrati in anagrafe all’arrivo e comunque prima di qualsiasi ulteriore movimentazione.

Trasporto e addestramento

Il trasporto di animali d’affezione senza finalità economiche deve avvenire in condizioni che non procurino sofferenze o danni fisici. Il trasportatore deve garantire:

  • ventilazione e cubatura adeguate;
  • contenitori idonei alla dimensione dell’animale;
  • soste adeguate alla durata del viaggio.

Gli animali non possono essere lasciati chiusi nei mezzi di trasporto senza adeguata aerazione e in condizioni climatiche pericolose.

L’addestramento deve evitare attività dannose o sforzi eccessivi e può essere impartito solo con metodi rispettosi della capacità di apprendimento della specie. Sono ammessi interventi terapeutici e correttivi prescritti da veterinari per disturbi del comportamento diagnosticati.

Colonie feline, gatti liberi e gestione pubblica

Il dipartimento veterinario ATS, d’intesa con i comuni e con eventuale collaborazione delle associazioni di volontariato, censisce le zone in cui si trovano colonie feline. Le colonie devono essere registrate in anagrafe dal dipartimento veterinario ATS competente o dal comune, localizzandole presso il punto principale di alimentazione o di stazionamento abituale dei gatti.

Privati e associazioni possono occuparsi delle colonie feline previo accordo con i comuni. Il volontario che se ne prende cura, detto referente o tutor di colonia felina, può essere registrato in anagrafe dal comune o dall’ATS.

Nelle aree pubbliche possono essere collocati manufatti removibili per rifugio o alimentazione, se consentito dall’ente proprietario, fermo restando il decoro e l’igiene.

I comuni possono promuovere corsi di formazione facoltativi per i volontari.

La cattura dei gatti delle colonie o di quelli liberi è ammessa solo per sterilizzazione, motivi sanitari o per allontanamento nei casi previsti dalla l.r. 33/2009. L’ATS effettua la sterilizzazione con la collaborazione di comuni, referenti di colonia o associazioni.

Le trappole devono essere riconoscibili secondo modalità definite dall’ATS; quelle non riconoscibili sono confiscate dagli organi di vigilanza. Contestualmente alla sterilizzazione, i gatti devono essere identificati e registrati a nome del comune competente e resi riconoscibili mediante apicectomia.

Strutture di ricovero: registrazione, tipologie e regime transitorio

Le strutture destinate al ricovero degli animali d’affezione devono essere registrate nell’anagrafe dall’ATS competente, su istanza del proprietario o legale rappresentante.

L’istanza deve indicare, tra l’altro:

  • responsabile dell’attività, se diverso dal legale rappresentante;
  • tipo e descrizione della struttura;
  • specie e numero di animali da ricoverare;
  • numero, disposizione e dimensioni dei locali, box e attrezzature.

Va allegata planimetria firmata da tecnico abilitato e devono essere rese dichiarazioni sulla conformità dei locali e attrezzature, sulla competenza del responsabile e sull’assenza di condanne per reati contro gli animali o di provvedimenti interdittivi.

La registrazione è soggetta a tariffa regionale. In caso di esito favorevole, l’ATS comunica entro 30 giorni il numero di registrazione. Senza registrazione non è consentita l’introduzione di animali.

Il titolare presenta inoltre la SCIA al comune indicando il numero di registrazione. Ogni modifica successiva va segnalata all’ATS.

Per le strutture già autorizzate dal sindaco e già registrate alla data di entrata in vigore del regolamento, non è richiesta la SCIA; esse devono adeguarsi entro tre anni. Le strutture esistenti non soggette ad autorizzazione del sindaco devono adeguarsi e registrarsi entro dodici mesi.

Sono previste diverse tipologie di strutture: canile sanitario, rifugio, oasi felina, struttura zoofila, pensione, allevamento, struttura amatoriale, struttura commerciale, asilo per cani e altre strutture con presenza continuativa di animali. I rifugi non possono ospitare più di 200 cani.

Requisiti strutturali e gestionali dei ricoveri

Le strutture devono rispettare requisiti generali in tema di sicurezza, igiene, ventilazione, illuminazione, pavimentazioni, drenaggio, smaltimento reflui, riduzione del rumore e arricchimento ambientale, oltre alle dotazioni minime previste dagli allegati tecnici.

I box e le gabbie devono rispettare i requisiti minimi e le superfici indicate negli allegati; per i cani e gatti in strutture commerciali è prevista una disciplina specifica per ricoveri inferiori a trenta giorni, con obbligo che gli animali possano coricarsi, alzarsi e accudire se stessi.

Ogni struttura deve avere un manuale operativo che descriva le procedure di controllo dei requisiti gestionali e individui il responsabile della struttura e, per canile sanitario, rifugio, oasi felina e struttura zoofila, il medico veterinario responsabile sanitario.

Il manuale deve essere disponibile in struttura.

La gestione del rifugio può essere affidata, tramite gli strumenti previsti dalla normativa sugli appalti, ad associazioni di volontariato, cooperative sociali o privati, purché la struttura sia ubicata entro 30 km dal comune appaltante; in caso di convenzioni con cooperative o privati deve essere garantita la presenza dei volontari delle associazioni.

Le aree di sgambatura devono essere ampie, preferibilmente erbose o naturali e possibilmente separate dai box; ogni cane deve poter svolgere esercizio quotidiano per almeno 45 minuti una volta al giorno oppure 30 minuti due volte al giorno.

Oasi felina

Nell’oasi felina possono essere introdotti gatti non socializzati con l’uomo, non ricollocabili in colonia o non adatti alla vita in struttura chiusa.

L’oasi può essere chiusa o aperta. Tutti i gatti presenti devono essere sterilizzati e registrati in anagrafe dal gestore.

I requisiti includono, tra gli altri:

  • recinzione antiscavalco e antifuga alta almeno 2,50 metri, o altro sistema idoneo;
  • almeno 10 mq calpestabili per gatto, con massimo 50 gatti per compartimento;
  • ripari idonei, resistenti, pulibili e coibentanti;
  • ciotole, punti acqua, lettiere e approvvigionamenti adeguati;
  • arricchimenti ambientali;
  • un reparto o gabbia interna per ambientamento e osservazione degli animali in ingresso.

Nelle oasi aperte la recinzione deve consentire l’uscita dei gatti mediante passaggi multipli protetti.

Il responsabile dell’oasi deve garantire introduzioni, alimentazione, pulizia, controllo sanitario e presenza esclusiva di gatti sterilizzati.

Registro degli animali ospitati nelle strutture

Chi gestisce strutture di ricovero, anche temporaneo, deve tenere un registro con le informazioni minime sugli ingressi e sulle uscite degli animali, distinguendo tra animali soggetti ad iscrizione obbligatoria in anagrafe e altri animali dotati di identificativo individuale.

Nei rifugi l’identificativo individuale deve essere applicato agli animali di qualunque specie.

Il registro può essere cartaceo, informatico stampabile o informatizzato in anagrafe e deve essere aggiornato entro tre giorni lavorativi dall’ingresso o dall’uscita. Il gestore deve avere sempre disponibile la documentazione di tracciabilità.

Per animali non identificati individualmente è ammessa, in alternativa, documentazione cronologica che comprovi specie, origine, destinazione e date di ingresso e uscita.

Cattura dei cani vaganti e restituzione al proprietario

L’ATS organizza direttamente o tramite convenzione l’accalappiamento dei cani vaganti, d’intesa con i comuni, con modalità che evitino sofferenze e garantiscano la sicurezza di operatori e animali.

Chi rinviene un cane vagante deve avvisare prontamente il comune, tramite la polizia locale, o l’ATS, oppure consegnarlo al canile sanitario.

Il veterinario libero professionista accreditato che prende in custodia un cane vagante deve cercare il proprietario in anagrafe e contattarlo; la restituzione è registrata in anagrafe. Gli oneri relativi sono a carico del proprietario, che resta tenuto agli adempimenti anche se non ha presentato denuncia di furto o smarrimento.

Se il proprietario non è rintracciabile, il veterinario informa il comune o l’ATS e acquisisce dichiarazione scritta del ritrovatore con data, ora, luogo del rinvenimento e copia del documento d’identità.

Il canile sanitario verifica l’identificativo; se il cane è già identificato, ne registra l’ingresso, altrimenti applica il microchip e registra contestualmente l’animale. Il comune del luogo di cattura o ritrovamento diventa proprietario, mentre il canile sanitario ne è detentore.

Il proprietario deve ritirare il cane entro cinque giorni dalla notifica, rimborsando i costi di cattura, eventuali cure e mantenimento. In caso di mancato ritiro, il cane può essere affidato secondo le procedure previste. Se il proprietario risiede in altra ATS, l’animale può essere trasferito alla struttura competente per residenza, con addebito diretto dei costi al proprietario.

Le relative regole si applicano, in quanto compatibili, a tutte le specie di animali d’affezione.

Affido temporaneo e definitivo degli animali ospitati in canile sanitario o rifugio

Un cane ospitato in canile sanitario o rifugio può essere ceduto a un nuovo proprietario dopo almeno 60 giorni dal ritrovamento, salvo i diversi termini del codice civile per lo smarrimento. In alternativa, può essere affidato temporaneamente fino al 60° giorno dal ritrovamento.

Gli animali ricoverati possono essere affidati solo a privati maggiorenni o alle associazioni di volontariato. L’animale può essere affidato già sterilizzato oppure con impegno dell’affidatario alla sterilizzazione.

L’affido è vietato a chi ha riportato condanne per reati contro gli animali. Gli animali di età inferiore a 60 giorni non possono essere affidati, salvo particolari motivazioni sanitarie.

Per l’affido temporaneo di cani e gatti occorre inoltre:

  • che sia decorso il periodo di osservazione per la profilassi antirabbica o quello richiesto per comprovate esigenze sanitarie;
  • che l’affidatario si impegni a non cedere l’animale prima di 60 giorni dall’ingresso nel canile sanitario;
  • che l’affidatario abbia residenza o sede in Italia.

Cani e gatti non ritirati dal legittimo proprietario possono essere affidati temporaneamente se sono trascorsi almeno 10 giorni dalla notifica del ritrovamento al titolare; l’affidatario deve sapere che l’animale è di proprietà altrui.

L’affido deve essere formalizzato con il contratto conforme al modulo allegato. ATS e comune svolgono controlli a campione e l’affido può essere revocato in caso di violazione delle disposizioni sul benessere animale.

Accesso di animali d’affezione a strutture sanitarie e sociosanitarie

L’accesso di animali d’affezione a strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private accreditate è possibile, se consentito dalla struttura, nei limiti e secondo le condizioni fissate dalla stessa, sulla base della valutazione dei rischi, dei locali e dello stato di ospiti o pazienti.

Le strutture possono individuare reparti o zone vietate agli animali o richiedere specifici accertamenti clinico-diagnostici. Devono comunque essere assicurate le misure igienico-sanitarie e l’adeguata informazione/formazione del personale.

Per l’accesso:

  • i cani devono essere identificati e iscritti in anagrafe e condotti al guinzaglio massimo di 1,5 metri, con museruola al seguito;
  • gatti e conigli devono essere nel trasportino almeno fino alla visita, salvo accorgimenti che evitino la fuga;
  • il conduttore deve essere maggiorenne e in grado di controllare l’animale, munito di strumenti per raccogliere deiezioni e peli, portare documentazione sanitaria e, per i cani, il certificato di iscrizione all’anagrafe e la prova di controllo veterinario negli ultimi dodici mesi, oltre a prodotti per la sanificazione delle mani.

Cani di assistenza alle persone con disabilità

Sono definiti cani di assistenza, oltre ai cani guida per non vedenti e ipovedenti, quelli che assistono persone con disabilità fisiche, cognitive o mentali.

Questi cani devono seguire un percorso educativo e di addestramento conforme a standard IGDF, ADI, norme UNI o altri prodotti della normazione europea. Al termine deve essere rilasciata documentazione di idoneità.

Per facilitarne il riconoscimento e l’accesso, i cani devono essere resi riconoscibili con distintivi identificativi, come collari o elementi di imbracatura. Il detentore deve portare con sé la documentazione di idoneità e garantire un comportamento compatibile con il mezzo di trasporto o il luogo in cui l’animale si trova.

Sanzioni e abrogazioni

L’inosservanza delle disposizioni del regolamento comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 112, comma 2, della l.r. 33/2009.

Il regolamento regionale 5 maggio 2008, n. 2, è abrogato; il testo consolidato rinvia comunque al medesimo regolamento per il coordinamento con le modifiche.

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