Ordinanza n. 160/2026 - Napoli, Sezione 4
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento, previa sospensione: 1) del PEI del 10.10.25 prot. -OMISSIS- anno scolastico 2025/2026 nella parte in cui prevede un 18 ore settimanali di sostegno nonostante la necessità di presenza costante di un docente specializzato per tutto l'orario scolastico di 27 h al fine di garantire un intervento educativo individualizzato e continuativo; 2) del GLO del 7/10/2025 nella parte in cui prevede 18h di sostegno; 3) dei provvedimenti di cui non si conoscono gli estremi, con i quali l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l'Ambito Provinciale hanno assegnato per l'anno scolastico 2025/2026 solo 18 ore di sostegno settimanali inferiori alle 27 necessarie in ragione della patologia del minore; 4) di ogni altro atto connesso presupposto e consequenziale comunque lesivo degli interessi e diritti del ricorrente e per la declaratoria del diritto del minore ad usufruire di un insegnante di sostegno per l'anno 2025/2026 per 27 ore; E per la declaratoria del diritto del minore ad usufruire di un insegnante di sostegno per 27 ore di frequenza scolastica anno 2025/2026. Per quanto riguarda i motivi aggiunti: per l’annullamento, previa sospensiva: 1) del PEI 2025/2026 modificato a seguito dell’Ordinanza n.-OMISSIS- con previsione di 22h di sostegno anziché 27; 2) del GLO del 2/12/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: PEI e verbali GLO relativi all'anno scolastico 2025/2026, nonché assegnazione di un numero di ore di sostegno inferiore all'intero orario scolastico; con motivi aggiunti, PEI modificato con assegnazione di 22 ore anziché 27
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di studente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'originario PEI, il verbale del GLO e gli atti di assegnazione delle ore di sostegno, chiedendo l'annullamento degli atti e l'accertamento del diritto del minore a beneficiare di un docente di sostegno per tutte le 27 ore di frequenza scolastica settimanale. Il TAR aveva già accolto la domanda cautelare, ordinando all'Amministrazione di rideterminarsi mediante assegnazione di un numero di ore idoneo a soddisfare gli effettivi fabbisogni educativi del minore, in relazione alla gravità della patologia documentata. In esecuzione, l'Istituto scolastico ha modificato il PEI assegnando 22 ore, ritenendo che i miglioramenti raggiunti consentissero di incentivare l'indipendenza e l'autonomia nelle restanti 5 ore. La ricorrente ha proposto motivi aggiunti contro il nuovo PEI e il verbale del GLO del 2 dicembre 2025, sostenendo la persistente necessità di 27 ore di sostegno, anche per la gravità dell'handicap, la fase adolescenziale e i rischi connessi a un'involontaria sospensione del farmaco assunto dal minore.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris dei motivi aggiunti. La gravità dell'handicap risultava riconosciuta dalla stessa istituzione scolastica nel PEI, che qualificava come indispensabile l'affiancamento costante e mirato dell'adulto di riferimento mediante stimoli specifici. Anche la diagnosi funzionale dell'8 ottobre 2025 evidenziava problematiche serie in tutte le aree e la necessità di sostegno scolastico specializzato in deroga per gravità. Il Collegio ha ritenuto, in via cautelare, che la copertura dell'intero orario scolastico mediante il docente di sostegno non fosse incompatibile con l'obiettivo di favorire l'autonomia funzionale e l'inserimento nel gruppo classe. Ha quindi accolto l'istanza cautelare ai fini del riesame, ordinando all'Amministrazione scolastica di rideterminarsi entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza e di assegnare al minore ulteriori 5 ore di sostegno. È stata confermata l'udienza pubblica del 5 novembre 2026 per il merito e sono state compensate le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha accolto l'istanza ai fini del riesame, imponendo all'Amministrazione una nuova determinazione entro un termine perentorio.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alle ulteriori disposizioni in materia di protezione dei dati, a fondamento dell'oscuramento dei dati personali e sanitari contenuti nel provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute e per l'oscuramento delle informazioni idonee a rivelare lo stato di salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati sanitari in caso di diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato in materia di trattamento dei dati relativi alla salute, a sostegno dell'ordine di oscuramento.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando la gravità della disabilità e la necessità di un affiancamento costante risultano dal PEI e dalla diagnosi funzionale, l'assegnazione di ore di sostegno inferiori all'intero orario scolastico può presentare fumus boni iuris e deve essere riesaminata dall'Amministrazione.
- Il riconoscimento dell'esigenza di affiancamento costante nel PEI e la documentazione sanitaria attestante problematiche rilevanti nelle diverse aree funzionali impongono una valutazione effettiva dei fabbisogni educativi, non superabile dalla sola finalità di promuovere l'autonomia dell'alunno.
- L'assegnazione del docente di sostegno per l'intero orario scolastico non è, in via generale e prima facie, incompatibile con gli obiettivi di autonomia funzionale e di inclusione dell'alunno nel gruppo classe; tali finalità devono essere perseguite attraverso l'organizzazione dell'intervento di sostegno, non mediante una riduzione non adeguatamente giustificata delle ore.
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