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Decreto dirigenziale n. 9 del 11/02/2022

Decreto Direttoriale con il quale si accoglie domanda di accesso di NEOS S.p.A. al fondo per la compensazione dei danni del settore aereo ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, 9 dicembre 2021 n. 501 e dell'art. 198 decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti9

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto direttoriale accoglie la domanda di Neos S.p.A. per l’accesso al fondo istituito dall’art. 198 del D.L. 34/2020, come attuato dal D.M. 34/2021 e dal D.M. 501/2021. A seguito dell’istruttoria positiva dell’ENAC, viene riconosciuta alla compagnia aerea una compensazione di € 22.071.378,00 per i danni subiti nel periodo dal 16 giugno al 31 dicembre 2020 a causa della pandemia da COVID-19. Il provvedimento richiama inoltre la possibilità di una successiva rideterminazione del contributo qualora le risorse del fondo risultino insufficienti rispetto al totale dei benefici riconoscibili.

Accoglimento dell’istanza Neos S.p.A. e riconoscimento di un ristoro di € 22.071.378,00 per danni COVID-19 nel periodo 16 giugno-31 dicembre 2020

Ristoro a Neos S.p.A. per danni da COVID-19 nel trasporto aereo

Il decreto direttoriale dispone l’accoglimento dell’istanza presentata da Neos S.p.A. per ottenere il contributo previsto dall’articolo 198 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La misura riguarda la compensazione dei danni subiti dagli operatori del trasporto aereo a causa dell’emergenza COVID-19 ed è attuata nel quadro del D.M. 27 gennaio 2021, n. 34, nonché del D.M. 9 dicembre 2021, n. 501, con riferimento al periodo 16 giugno-31 dicembre 2020.

Base normativa e autorizzazione europea

L’articolo 198 del D.L. 34/2020 ha istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un fondo di 130 milioni di euro per il 2020, destinato alla compensazione dei danni subiti dagli operatori nazionali del trasporto aereo non rientranti nelle ipotesi già previste dall’articolo 79, comma 2, del D.L. 18/2020. La norma è subordinata ad autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

La misura è stata notificata il 15 ottobre 2020 e autorizzata con decisione positiva C(2020) 9625 final del 22 dicembre 2020 per i danni del periodo 1° marzo-15 giugno 2020; successivamente, per il periodo 16 giugno-31 dicembre 2020, è stata notificata il 6 agosto 2021 e autorizzata con decisione C(2021) 6040 final del 9 agosto 2021.

Iter amministrativo dell’istanza

Neos S.p.A., con sede in Somma Lombardo (VA), via della Chiesa n. 68, P.IVA/C.F. 08254440012, aveva anticipato l’istanza con nota del 18 novembre 2021 e ha poi presentato domanda formale il 12 gennaio 2022. La DGATASS ha trasmesso la domanda all’ENAC il medesimo giorno per l’istruttoria prevista dall’articolo 5, comma 1, del D.M. 34/2021.

Con nota dell’11 febbraio 2022, l’ENAC ha trasmesso la relazione conclusiva dell’istruttoria, che ha dato esito positivo.

Esito istruttorio e quantificazione del danno

L’ENAC ha ritenuto, sulla base dell’analisi dei dati indicati nell’Allegato B e delle relazioni degli esperti indipendenti, che i dati prodotti dal vettore fossero pienamente idonei a consentire l’erogazione del fondo come compensazione dei danni provocati dalla pandemia da Covid-19.

Nella relazione è stato attestato che il danno subito da Neos S.p.A. ammonta a € 22.071.378,00. Il decreto recepisce tale esito e riconosce alla compagnia l’importo integrale come compensazione per il periodo dal 16 giugno 2020 al 31 dicembre 2020.

Dispositivo

Il decreto:

  • accoglie l’istanza di accesso al fondo presentata da Neos S.p.A.;
  • riconosce alla società € 22.071.378,00 quale compensazione dei danni da COVID-19 nel periodo indicato;
  • prevede che, qualora il totale dei contributi riconoscibili superi le risorse del fondo, l’importo possa essere rideterminato con successivo provvedimento, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del D.M. 34/2021.

Risorse residue del fondo

Nel preambolo viene precisato che, a fronte delle compensazioni già riconosciute con i precedenti decreti direttoriali n. 17 del 22 marzo 2021 e nn. 21 e 22 del 29 e 30 marzo 2021, per complessivi € 75.711.462,00, residua nel fondo l’importo di € 119.288.538,00.

Pubblicazione

Il provvedimento dispone la pubblicazione sul sito web del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

Punti principali

Base normativa e autorizzazione europea

Il decreto si fonda sull’art. 198 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha istituito presso il MIT un fondo di 130 milioni di euro per la compensazione dei danni subiti dagli operatori nazionali del trasporto aereo, diversi da quelli già previsti dall’art. 79, comma 2, del D.L. 18/2020. La misura è stata notificata alla Commissione europea, che l’ha autorizzata con decisione positiva C(2021) 6040 final del 9 agosto 2021 per il periodo dal 16 giugno al 31 dicembre 2020.

Iter istruttorio della domanda Neos S.p.A.

Neos S.p.A., con sede in Somma Lombardo (VA), aveva già anticipato una richiesta di ristoro con nota del 18 novembre 2021 e ha poi presentato domanda formale il 12 gennaio 2022. La DGATASS ha trasmesso l’istanza all’ENAC per l’istruttoria prevista dall’art. 5 del D.M. 34/2021. Con nota dell’11 febbraio 2022, l’ENAC ha trasmesso la relazione conclusiva con esito positivo.

Esito dell’istruttoria e importo riconosciuto

Sulla base dei dati prodotti e delle relazioni degli esperti indipendenti, l’ENAC ha ritenuto i dati idonei a consentire l’erogazione del fondo come compensazione dei danni da pandemia. È stato attestato un danno pari a € 22.071.378,00, importo che il decreto riconosce integralmente a Neos S.p.A. quale ristoro per il periodo 16 giugno-31 dicembre 2020.

Clausola di salvaguardia sulle risorse del fondo

Il provvedimento richiama espressamente l’art. 5, comma 3, del D.M. 34/2021 e precisa che, se il totale dei contributi riconoscibili dovesse superare le risorse stanziate nel fondo, l’entità del contributo potrà essere rideterminata con successivo provvedimento. Nel preambolo viene inoltre indicato che, dopo i precedenti riconoscimenti già disposti, residua nel fondo l’importo di € 119.288.538,00.

Come è indicizzato

Materietrasporto aereofinanziamenti e contributiemergenza covid-19aiuti di stato

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