Sentenza n. 1821/2026 - Catania, Sezione 4
per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti del 24 febbraio 2024, n. 53.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti dichiarato esecutorio e notificato al Comune
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha chiesto l'ottemperanza al decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti del 24 febbraio 2024, n. 53, deducendo che il Comune non avesse adempiuto agli obblighi derivanti dal provvedimento. Il Comune, pur ritualmente intimato, non si è costituito e non ha contestato l'inadempimento. Il decreto ingiuntivo era stato dichiarato esecutorio il 1° luglio 2024 e notificato nella stessa data; era quindi decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile l'azione di ottemperanza anche per un decreto ingiuntivo non opposto nei termini, in quanto rientrante tra i provvedimenti del giudice ordinario equiparati alle sentenze passate in giudicato ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha inoltre ritenuto provato l'inadempimento, valorizzando la mancata costituzione e l'assenza di contestazioni da parte del Comune. Verificata la rituale notifica del decreto ingiuntivo, la sua esecutorietà e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, ha accolto il ricorso e ordinato al Comune di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, i provvedimenti necessari all'esecuzione del decreto. Per l'eventuale ulteriore inadempienza ha nominato commissario ad acta il Segretario comunale, con termine di 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Comune. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, nonché alla rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
provvedimenti del Giudice ordinario equiparati alle sentenze passate in giudicato
L'azione di ottemperanza è proponibile anche per il decreto ingiuntivo non impugnato nei termini di legge.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare all'amministrazione l'adozione degli atti necessari all'esecuzione del provvedimento e di nominare, in caso di ulteriore inadempienza, un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 669/1996
termine dilatorio di 120 giorni
Prima di promuovere l'esecuzione nei confronti di un'amministrazione pubblica deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Massime di principio
- Il decreto ingiuntivo del giudice ordinario non opposto nei termini è idoneo a fondare l'azione di ottemperanza, in quanto rientra tra i provvedimenti equiparati alle sentenze passate in giudicato ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile quando il decreto ingiuntivo sia stato dichiarato esecutorio, ritualmente notificato all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996.
- La mancata costituzione dell'amministrazione intimata e l'assenza di contestazioni possono concorrere, unitamente alla documentazione prodotta, a dimostrare l'inadempimento dell'obbligo risultante dal titolo esecutivo.
- In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione dopo l'ordine giudiziale di eseguire il titolo, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, assegnandogli un termine per provvedere in via sostitutiva.
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