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Risoluzione

Risoluzione n. 101 del 19/11/2014

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce quando la SGR, o l’intermediario collocatore/negoziatore, deve applicare la ritenuta sui redditi di capitale derivanti da fondi mobiliari chiusi e quando si applica il regime del risparmio amministrato per i redditi diversi. Precisa inoltre gli obblighi dichiarativi del contribuente in caso di cessione senza intervento di intermediari e i casi in cui deve essere rilasciata la certificazione delle minusvalenze.

Sostituto d’imposta e cessione di quote di fondi mobiliari chiusi

Sostituto d’imposta e cessione di quote di fondi mobiliari chiusi

La risoluzione affronta gli obblighi di sostituzione d’imposta previsti dall’articolo 26-quinquies del DPR n. 600 del 1973 in relazione ai redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a OICR italiani e lussemburghesi storici, diversi dagli OICR immobiliari, con particolare riferimento ai fondi mobiliari chiusi. Esamina inoltre l’applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997 per i redditi diversi realizzati tramite cessione delle quote.

Quesito posto dall’Associazione ALFA

L’Associazione chiede se, in caso di cessione di quote di fondi mobiliari chiusi, la SGR debba applicare la ritenuta alla fonte anche quando non intervenga un intermediario incaricato della negoziazione e le quote non siano immesse in sistemi di deposito accentrato. Chiede inoltre se, nelle ipotesi in cui la SGR non abbia le quote in custodia o deposito, sia esclusa l’applicazione del risparmio amministrato e quindi anche l’obbligo di rilascio della certificazione delle minusvalenze.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

ALFA sostiene che, nelle compravendite di quote di fondi mobiliari chiusi, la SGR non svolga un ruolo operativo nella cessione e non possa quindi assumere la veste di sostituto d’imposta. Osserva che, al momento della sottoscrizione, il partecipante può decidere di detenere le quote presso la banca depositaria, presso altro intermediario abilitato o direttamente presso il proprio domicilio; in ogni caso, le quote non sono custodite dalla SGR, che quindi non intermedia la futura cessione.

Secondo l’Associazione:

  • in assenza di un soggetto incaricato dal titolare delle quote alla negoziazione, la ritenuta dell’articolo 26-quinquies non dovrebbe essere applicata dalla SGR;
  • il regime del risparmio amministrato può instaurarsi solo se le quote sono detenute dall’intermediario in un rapporto stabile di custodia, amministrazione o deposito;
  • se non esiste alcun rapporto stabile con la SGR, non sussiste neppure l’obbligo di applicare il risparmio amministrato né di rilasciare la certificazione delle minusvalenze.

Inquadramento normativo sui redditi di capitale

L’Agenzia ricorda che l’articolo 26-quinquies del DPR n. 600 del 1973 individua come sostituti d’imposta tenuti alla ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a OICR:

  • le SGR che hanno istituito i fondi, la SICAV o la SICAF;
  • i soggetti di cui all’articolo 23 del DPR n. 600 del 1973 incaricati della negoziazione delle quote;
  • per le quote immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da società autorizzata ai sensi dell’articolo 80 del TUF, i soggetti presso i quali le quote sono depositate, direttamente o indirettamente aderenti al sistema, ovvero ai sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.

Per i fondi mobiliari chiusi, la SGR è individuata come emittente dei titoli sottoscritti e titolare del rapporto continuativo d’investimento con il risparmiatore; per questo opera la ritenuta sia sui proventi periodici e su quelli comunque erogati durante la partecipazione, sia su quelli derivanti da rimborso o liquidazione. Per le quote o azioni dei fondi storici lussemburghesi collocate in Italia, la ritenuta è operata dai soggetti residenti incaricati del collocamento.

Cessione delle quote e determinazione dei redditi di capitale

Per le quote o azioni immesse in un sistema di deposito accentrato, l’obbligo di sostituzione grava sull’intermediario residente presso cui le quote sono depositate, aderente al sistema, oppure sui soggetti non residenti aderenti al sistema o a sistemi esteri collegati; in tale ultima ipotesi, i sostituti non residenti nominano un rappresentante fiscale in Italia.

In caso di negoziazione delle quote o azioni, la ritenuta è applicata dal soggetto residente incaricato dal sottoscrittore della negoziazione. Tale soggetto può coincidere o meno con la SGR, a seconda che la SGR abbia ricevuto l’incarico alla cessione.

La risoluzione richiama anche il comma 6-ter dell’articolo 26-quinquies, in base al quale i proventi percepiti senza applicazione della ritenuta, per le quote detenute al di fuori dell’esercizio di impresa commerciale, devono essere assoggettati dal contribuente a imposta sostitutiva in dichiarazione annuale, applicando la stessa aliquota della ritenuta a titolo d’imposta.

Nuove regole sul calcolo del reddito di capitale e minusvalenze

La risoluzione evidenzia che il D.Lgs. n. 44 del 4 marzo 2014 ha modificato il comma 3 dell’articolo 26-quinquies, eliminando il riferimento ai valori dei prospetti periodici dell’OICR e quindi al NAV come criterio obbligatorio di determinazione.

Le nuove regole prevedono che il reddito di capitale sia determinato, senza deduzione di spese e oneri, come differenza tra:

  • il valore effettivo di riscatto, liquidazione o cessione delle quote/azioni;
  • il costo medio ponderato delle quote o azioni.

Se la differenza è positiva, l’intero guadagno costituisce reddito di capitale. Se la differenza è negativa, essa integra una minusvalenza fiscalmente rilevante secondo le regole dei redditi diversi di natura finanziaria.

Redditi diversi di natura finanziaria e regime del risparmio amministrato

La risoluzione precisa che non sono state modificate le regole sui redditi diversi di natura finanziaria derivanti dalla partecipazione agli OICR, ossia:

  • i redditi derivanti dalla negoziazione delle quote o azioni ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del TUIR;
  • i redditi realizzati mediante rimborso delle quote o azioni, anche se sottoscritte all’emissione o comunque non acquistate da terzi, ai sensi del comma 1-quater dell’articolo 67 del TUIR.

Tali redditi diversi continuano a essere determinati come differenza tra il corrispettivo effettivamente percepito in sede di riscatto, liquidazione o cessione e:

  • il costo o valore di acquisto effettivamente sostenuto;
  • aumentato degli oneri inerenti sottoscrizione, acquisto, rimborso o cessione, comprese le commissioni;
  • al netto dei redditi di capitale maturati ma non ancora riscossi.

La risoluzione sottolinea che, anche se un guadagno è tassato come reddito di capitale, possono comunque emergere minusvalenze fiscalmente rilevanti per effetto degli oneri accessori non considerati nel calcolo del reddito di capitale.

Per tali redditi diversi, il regime del risparmio amministrato si applica anche senza espressa opzione del contribuente, in quanto costituisce il regime naturale, salvo rinuncia da parte dell’investitore con effetto dalla prima operazione successiva. In caso di rinuncia, le minusvalenze devono essere indicate nella dichiarazione annuale.

Certificazione delle minusvalenze

Ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997, quando è revocata l’opzione, è chiuso il rapporto di custodia, amministrazione o deposito, oppure sono rimborsate anche parzialmente le quote o azioni di OICR, l’intermediario deve rilasciare una certificazione con i dati necessari per dedurre minusvalenze, perdite o differenziali negativi.

La circolare n. 33/E del 15 luglio 2011 viene richiamata per chiarire che la certificazione compete all’intermediario presso il quale le quote o azioni sono in custodia, amministrazione, deposito o gestione, o in altro stabile rapporto, anche in assenza di un contratto formale.

Di conseguenza, gli adempimenti del risparmio amministrato, compreso il rilascio della certificazione delle minusvalenze, gravano:

  • sulla SGR, o sulla SICAV/SICAF, emittente le quote o azioni, nel caso di collocamento diretto;
  • sul collocatore, quale intermediario più vicino al contribuente, quando con esso esista un rapporto formale di custodia, amministrazione o deposito o un altro stabile rapporto anche non formalizzato.

Applicazione al caso dei fondi mobiliari chiusi

Con riferimento ai fondi mobiliari chiusi, la risoluzione conclude che:

  • per i proventi periodici e per gli altri proventi derivanti da rimborso, anche parziale, e liquidazione, il sostituto d’imposta è sempre l’emittente delle quote, cioè la SGR;
  • in caso di cessione a titolo oneroso, il sostituto d’imposta è la SGR se incaricata dal contribuente della cessione, oppure l’intermediario che riceve tale incarico;
  • se la cessione avviene senza intervento di tali soggetti, il contribuente non esercente impresa deve autoliquidare l’imposta sostitutiva nel quadro RM della dichiarazione annuale e compilare il quadro RT per utilizzare eventuali minusvalenze.

Ipotesi particolari di cessione

La risoluzione precisa che l’autoliquidazione si applica, tra l’altro, nei casi di:

  • cessione di quote nominative in cui la SGR interviene solo per annotare il trasferimento nel registro dei partecipanti, ai sensi dell’articolo 2022 del codice civile;
  • cessione di quote per cui sia stato richiesto il certificato al portatore, quando la disciplina antiriciclaggio non richiede l’intervento dell’intermediario e le quote non siano depositate presso un intermediario residente o siano depositate all’estero.

In tali ipotesi, la SGR, nel collocamento diretto, oppure l’intermediario collocatore con cui il contribuente intrattiene il rapporto sulle quote, devono comunicare nel modello del sostituto d’imposta e degli intermediari i dati relativi all’operazione di cessione e al soggetto cedente.

Per le cessioni di quote al portatore di valore pari o superiore a 1.000 euro, per le quali l’intervento dell’intermediario è obbligatorio ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 231 del 2007, nonché nei casi in cui il contribuente attribuisca l’incarico alla cessione, l’intermediario interessato, compresa la SGR, applica la ritenuta dell’articolo 26-quinquies.

Conclusione sull’ambito del risparmio amministrato

Per quanto riguarda il regime del risparmio amministrato e l’obbligo di certificare eventuali minusvalenze, la risoluzione ribadisce che l’adempimento spetta all’intermediario presso il quale le quote sono in custodia, amministrazione, deposito o gestione, o in altro stabile rapporto anche se non formalizzato. Pertanto:

  • nel collocamento diretto delle quote, l’obbligo grava sulla SGR;
  • negli altri casi, l’obbligo grava sull’intermediario collocatore.

La Direzione regionale è infine incaricata di vigilare sull’osservanza dei principi e delle istruzioni contenuti nella risoluzione.

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