Risoluzione n. 105 del 27/11/2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce quando è dovuta la tassa sulle concessioni governative per la licenza di pesca professionale marittima, soprattutto in caso di rinnovo con rilascio di attestazione provvisoria. La tassa è dovuta al rilascio della licenza e, se il rinnovo comporta un’attestazione provvisoria, va versata comunque una sola volta, senza un nuovo pagamento alla successiva emissione della licenza definitiva, salvo mutamenti sostanziali del titolo.
Tassa sulle concessioni governative per il rilascio della licenza di pesca professionale marittima
Tassa sulle concessioni governative per la licenza di pesca professionale marittima
La risoluzione affronta i chiarimenti richiesti sul pagamento della tassa sulle concessioni governative collegata al rilascio e al rinnovo della licenza di pesca professionale marittima. Il punto centrale riguarda il momento impositivo nei casi in cui, a seguito della domanda di rinnovo, l’Autorità competente rilasci un’attestazione provvisoria in attesa della nuova licenza.
Quadro normativo di riferimento
Il documento richiama innanzitutto la disciplina del rilascio delle licenze di pesca contenuta nel decreto ministeriale 26 luglio 1995, secondo cui:
- la licenza è rilasciata dal Ministero all’interessato iscritto nel registro delle imprese di pesca;
- la licenza ha validità di otto anni;
- la licenza è rinnovabile su richiesta dell’interessato.
Viene inoltre richiamato l’articolo 3 del decreto 26 gennaio 2012 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, nonché la circolare n. 19168 del 26 luglio 2012, che precisano che, a seguito della richiesta di rinnovo, l’Autorità Marittima rilascia un’attestazione provvisoria delle autorizzazioni alle attività di pesca già previste dalla licenza per la quale è stato richiesto il rinnovo.
Disciplina della tassa sulle concessioni governative
La risoluzione richiama l’articolo 1 del DPR 26 ottobre 1972, n. 641, secondo cui i provvedimenti amministrativi e gli altri atti indicati nella tariffa allegata sono soggetti alle tasse sulle concessioni governative nella misura e nei modi previsti dalla tariffa stessa.
In particolare, l’articolo 8 della Tariffa allegata al DPR n. 641/1972 prevede il pagamento della tassa per il rilascio della licenza per la pesca professionale marittima, nella misura di € 404,00 per ogni unità adibita.
Momento di insorgenza del presupposto impositivo
Secondo la risoluzione, il presupposto applicativo della tassa sorge nel momento in cui viene rilasciato il titolo amministrativo, ossia la licenza.
Tuttavia, il documento evidenzia che occorre chiarire se la tassa debba essere nuovamente corrisposta in occasione del rinnovo della licenza. Sul punto, viene affermato che la tassa già pagata per il rilascio della licenza non deve essere nuovamente assolta fino alla naturale scadenza del titolo abilitativo, salvo il caso di mutamento sostanziale del titolo stesso.
La motivazione è che la tassa prevista dall’articolo 8 della Tariffa non ha una validità autonoma, ma segue la validità della licenza per cui è stata corrisposta.
Tassa di rinnovo e rilascio dell’attestazione provvisoria
La risoluzione richiama anche l’articolo 2, comma 2, del DPR n. 641/1972, secondo cui la tassa di rinnovo va corrisposta quando gli atti, giunti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.
Richiamando la risoluzione n. 391 del 20 ottobre 2008, l’Agenzia precisa che il presupposto impositivo si realizza quando è necessario rinnovare il titolo amministrativo, poiché quello precedente ha cessato di avere validità.
Pertanto:
- se, a seguito della richiesta di rinnovo della licenza di pesca, viene rilasciata un’attestazione provvisoria in attesa della licenza definitiva, la tassa sulle concessioni governative è comunque dovuta;
- la tassa versata copre anche il periodo di utilizzo dell’attestazione provvisoria;
- al momento del successivo rilascio della licenza definitiva non deve essere effettuato un nuovo pagamento della medesima tassa.
Vigilanza sull’applicazione
La risoluzione conclude precisando che le Direzioni regionali devono vigilare affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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