Salta al contenuto
Risoluzione

Risoluzione n. 105 del 27/11/2014

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce quando è dovuta la tassa sulle concessioni governative per la licenza di pesca professionale marittima, soprattutto in caso di rinnovo con rilascio di attestazione provvisoria. La tassa è dovuta al rilascio della licenza e, se il rinnovo comporta un’attestazione provvisoria, va versata comunque una sola volta, senza un nuovo pagamento alla successiva emissione della licenza definitiva, salvo mutamenti sostanziali del titolo.

Tassa sulle concessioni governative per il rilascio della licenza di pesca professionale marittima

Tassa sulle concessioni governative per la licenza di pesca professionale marittima

La risoluzione affronta i chiarimenti richiesti sul pagamento della tassa sulle concessioni governative collegata al rilascio e al rinnovo della licenza di pesca professionale marittima. Il punto centrale riguarda il momento impositivo nei casi in cui, a seguito della domanda di rinnovo, l’Autorità competente rilasci un’attestazione provvisoria in attesa della nuova licenza.

Quadro normativo di riferimento

Il documento richiama innanzitutto la disciplina del rilascio delle licenze di pesca contenuta nel decreto ministeriale 26 luglio 1995, secondo cui:

  • la licenza è rilasciata dal Ministero all’interessato iscritto nel registro delle imprese di pesca;
  • la licenza ha validità di otto anni;
  • la licenza è rinnovabile su richiesta dell’interessato.

Viene inoltre richiamato l’articolo 3 del decreto 26 gennaio 2012 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, nonché la circolare n. 19168 del 26 luglio 2012, che precisano che, a seguito della richiesta di rinnovo, l’Autorità Marittima rilascia un’attestazione provvisoria delle autorizzazioni alle attività di pesca già previste dalla licenza per la quale è stato richiesto il rinnovo.

Disciplina della tassa sulle concessioni governative

La risoluzione richiama l’articolo 1 del DPR 26 ottobre 1972, n. 641, secondo cui i provvedimenti amministrativi e gli altri atti indicati nella tariffa allegata sono soggetti alle tasse sulle concessioni governative nella misura e nei modi previsti dalla tariffa stessa.

In particolare, l’articolo 8 della Tariffa allegata al DPR n. 641/1972 prevede il pagamento della tassa per il rilascio della licenza per la pesca professionale marittima, nella misura di € 404,00 per ogni unità adibita.

Momento di insorgenza del presupposto impositivo

Secondo la risoluzione, il presupposto applicativo della tassa sorge nel momento in cui viene rilasciato il titolo amministrativo, ossia la licenza.

Tuttavia, il documento evidenzia che occorre chiarire se la tassa debba essere nuovamente corrisposta in occasione del rinnovo della licenza. Sul punto, viene affermato che la tassa già pagata per il rilascio della licenza non deve essere nuovamente assolta fino alla naturale scadenza del titolo abilitativo, salvo il caso di mutamento sostanziale del titolo stesso.

La motivazione è che la tassa prevista dall’articolo 8 della Tariffa non ha una validità autonoma, ma segue la validità della licenza per cui è stata corrisposta.

Tassa di rinnovo e rilascio dell’attestazione provvisoria

La risoluzione richiama anche l’articolo 2, comma 2, del DPR n. 641/1972, secondo cui la tassa di rinnovo va corrisposta quando gli atti, giunti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.

Richiamando la risoluzione n. 391 del 20 ottobre 2008, l’Agenzia precisa che il presupposto impositivo si realizza quando è necessario rinnovare il titolo amministrativo, poiché quello precedente ha cessato di avere validità.

Pertanto:

  • se, a seguito della richiesta di rinnovo della licenza di pesca, viene rilasciata un’attestazione provvisoria in attesa della licenza definitiva, la tassa sulle concessioni governative è comunque dovuta;
  • la tassa versata copre anche il periodo di utilizzo dell’attestazione provvisoria;
  • al momento del successivo rilascio della licenza definitiva non deve essere effettuato un nuovo pagamento della medesima tassa.

Vigilanza sull’applicazione

La risoluzione conclude precisando che le Direzioni regionali devono vigilare affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.