Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1827/2026 - Firenze, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601130

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sul procedimento di VIA relativo a un impianto agrivoltaico da 38,47 MWp in località Braccagni, nel Comune di Grosseto; in via subordinata, nota del MASE dell’11 maggio 2026

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proponente impianto)

Prevale il privato

La controversia

La società aveva presentato il 20 febbraio 2024 istanza di VIA ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 152/2006 per un impianto agrivoltaico di 38,47 MWp, riconducibile al PNIEC e al PNRR. Dopo le consultazioni, concluse il 19 marzo 2025, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC non aveva predisposto il parere e lo schema di provvedimento, il Ministero della Cultura non aveva reso il concerto e il MASE non aveva adottato la VIA. Nonostante la diffida del 27 aprile 2026, il MASE, con nota dell’11 maggio 2026, si era limitato a riferire che avrebbe provveduto dopo la conclusione delle fasi istruttorie, senza indicare tempi. La ricorrente ha dedotto la violazione dei termini perentori dell’art. 25, comma 2-bis e comma 7, del d.lgs. 152/2006, dell’obbligo di conclusione del procedimento previsto dall’art. 2 della l. 241/1990 e dei principi di buon andamento, imparzialità e certezza dell’azione amministrativa; ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna a provvedere, subordinatamente l’annullamento della nota ministeriale.

La decisione

Il TAR ha accolto l’azione avverso il silenzio, accertando l’inerzia illegittima del MASE e, per quanto di rispettiva competenza, della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e del Ministero della Cultura. Ha rilevato che, dopo l’ultima consultazione conclusa il 19 marzo 2025, erano scaduti i termini per la predisposizione dello schema e per la conclusione della VIA: il termine di 30 giorni dalla consultazione il 18 aprile 2025, quello di 130 giorni dalla pubblicazione del 17 febbraio 2025 il 27 giugno 2025 e il termine complessivo di 160 giorni il 27 luglio 2025. La nota del MASE successiva alla diffida non ha concluso il procedimento né eliminato l’inerzia. I criteri di priorità dell’art. 8 del d.lgs. 152/2006 hanno funzione organizzativa e non derogano alla perentorietà dei termini dell’art. 25, né autorizzano la sospensione o la dilazione dei procedimenti non prioritari; le difficoltà organizzative non giustificano il ritardo. Il TAR ha ordinato al Ministero della Cultura di provvedere entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza, alla Commissione di predisporre lo schema senza vincolo di contenuto e alla Direzione generale del MASE di adottare gli atti conseguenti entro 40 giorni dalla ricezione del riscontro ministeriale. Per l’inerzia ulteriore ha nominato commissario ad acta il Capo pro tempore del Dipartimento dello Sviluppo Sostenibile del MASE, assegnandogli 20 giorni. Le domande subordinate sono state assorbite per continenza; spese compensate per la peculiarità dei fatti.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006

    Per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis, si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all’articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni […]

    La norma scandisce termini specifici per l’espressione della Commissione e per l’adozione del provvedimento finale di VIA; nel caso deciso, il superamento dei termini ha concorso a integrare il silenzio-inadempimento.

  • art. 25, comma 7, d.lgs. 152/2006

    Al comma 7 dispone che “tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9 quater e 2 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241”.

    I termini del procedimento di VIA sono perentori e il loro superamento non può essere giustificato dai criteri di priorità nella trattazione dei progetti o da difficoltà organizzative interne.

  • art. 8, comma 1, d.lgs. 152/2006

    Se ne desume che l’art. 8 TUA, nella parte in cui introduce criteri di precedenza per la trattazione dei progetti ad elevata potenza o di particolare rilevanza, non ha portata derogatoria rispetto alla perentorietà dei termini procedimentali stabiliti dall’art. 25, comma 7, del medesimo testo normativo, né consente all’Amministrazione di sospendere o dilatare i tempi di definizione dei procedimenti incardinati con altre istanze.

    I criteri di priorità regolano l’organizzazione e l’ordine di trattazione, ma non derogano ai termini perentori di conclusione della VIA e non legittimano la sospensione o la dilazione dei procedimenti relativi ad altri progetti.

  • art. 31 c.p.a.

    Ne deriva che la loro inosservanza è idonea ad integrare gli estremi dell’inerzia amministrativa e legittima il ricorrente a proporre l’azione avverso il silenzio ai sensi dell’art. 31 c.p.a., azione pienamente ammissibile nel caso di specie poiché fondata su una previsione normativa che impone all’Amministrazione un obbligo di provvedere entro un termine definito e non meramente ordinatorio.

    L’azione avverso il silenzio è ammissibile quando una norma impone all’amministrazione di provvedere entro un termine definito e l’inosservanza di tale termine determina inerzia.

  • art. 2 l. 241/1990

    L’art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006 stabilisce che “Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241”, traducendosi in una sostanziale disapplicazione dei termini rivolti a scandire le fasi del procedimento che sono preordinati ad assicurare certezza dei tempi di amministrazione delle incombenze delle Autorità titolari dei procedimenti e del conseguente potere di provvedere, che ha natura doverosa e che non può essere eliso dalla emergenza di difficoltà operative che spetta alla stessa Amministrazione risolvere.

    L’obbligo di provvedere e i termini perentori devono essere rispettati; le difficoltà operative e organizzative dell’amministrazione non possono trasferire sul privato le conseguenze del ritardo.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di VIA soggetti all’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. 152/2006, i termini fissati per la predisposizione dello schema e per l’adozione del provvedimento conclusivo sono perentori; il loro superamento, in assenza di un provvedimento conclusivo, integra silenzio-inadempimento e consente l’azione prevista dall’art. 31 c.p.a.
  • I criteri di priorità nella trattazione dei progetti previsti dall’art. 8 del d.lgs. 152/2006 hanno funzione organizzativa e non derogano ai termini perentori dell’art. 25, né autorizzano la sospensione, la quiescenza o la dilazione dei procedimenti relativi a progetti non prioritari.
  • L’elevato carico di lavoro e le difficoltà organizzative interne non giustificano il superamento dei termini perentori del procedimento di VIA: spetta all’amministrazione adottare le misure organizzative necessarie e il ritardo non può ridondare a danno dell’istante.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàTermini e notificazione del ricorsoGiudizio di ottemperanza
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.