L.R. Abruzzo 6/2011
Misurazione e valutazione delle prestazioni delle strutture amministrative regionali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina per la Regione Abruzzo il ciclo di gestione, misurazione e valutazione delle prestazioni di Giunta, Consiglio, enti strumentali e, per le norme di principio, aziende e agenzie regionali. Regola obiettivi, monitoraggio, OIV, trasparenza, premi e formazione, con obblighi di pubblicazione entro 31 luglio e piano/relazione annuali; contiene norme transitorie del 2011-2012 già esaurite.
Misurazione e valutazione delle prestazioni delle strutture amministrative regionali
Misurazione e valutazione delle prestazioni delle strutture amministrative regionali
La legge disciplina il sistema con cui la Regione Abruzzo misura e valuta le prestazioni della propria amministrazione, del Consiglio regionale, degli enti strumentali e, limitatamente ai principi, anche di Aziende e Agenzie regionali. Il provvedimento costruisce un ciclo di gestione delle prestazioni fondato su programmazione, monitoraggio, valutazione, trasparenza e premialità.
Ambito di applicazione e criteri generali
La valutazione riguarda la struttura amministrativa nel suo complesso, le unità organizzative, i singoli dipendenti e gli enti strumentali. Gli indicatori devono essere trasparenti e riferiti alla capacità di soddisfare bisogni e interessi dei destinatari dell’azione amministrativa, favorendo merito e differenziazione dei premi. Per le unità che non erogano servizi al pubblico, la valutazione considera qualità, precisione, tempestività, puntualità, completezza, attendibilità e innovazione.
Ciclo di gestione delle prestazioni
Il ciclo si compone di:
- programmazione degli obiettivi con indicatori chiari e comprensibili;
- pianificazione finanziaria coerente con gli obiettivi;
- monitoraggio semestrale per eventuali correttivi;
- misurazione e valutazione annuale del rendimento individuale e organizzativo;
- erogazione di incentivi economici ai più meritevoli;
- rendicontazione dei risultati agli organi politici, agli organismi di partecipazione e al pubblico.
Il monitoraggio avviene con relazione semestrale dei Direttori all’organo di indirizzo politico, che può chiedere interventi correttivi in corso d’esercizio.
Obiettivi, programmazione e indicatori
La programmazione degli obiettivi ha di norma cadenza triennale, ma gli obiettivi devono riferirsi comunque a un arco annuale per la misurazione e valutazione. La Giunta regionale approva i documenti di programmazione prima dell’inizio dell’esercizio o, comunque, entro 30 giorni dall’approvazione in Giunta del mandato di legislatura; per il Consiglio provvede l’Ufficio di Presidenza. Gli obiettivi devono migliorare i servizi, essere coerenti con i bisogni della comunità, misurabili e confrontabili con standard nazionali e internazionali, nel rispetto dell’economicità.
In sede di prima applicazione, tali atti devono essere adottati entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Sistema di misurazione e valutazione e ruolo dell’OIV
La Regione adotta un Sistema di misurazione e valutazione dei risultati, previo confronto con le organizzazioni sindacali. Il Sistema è approvato dalla Giunta, su proposta dell’OIV e sentita la Conferenza dei Direttori regionali; per il Consiglio è approvato dall’Ufficio di Presidenza, su proposta dell’OIV e sentita la Conferenza dei Direttori del Consiglio. Il Sistema si applica anche agli enti strumentali e viene aggiornato periodicamente per evitare distorsioni dei controlli e garantire indicatori aderenti ai fenomeni osservati.
La funzione di misurazione e valutazione è attribuita:
- all’OIV, per strutture organizzative, amministrazione complessiva e proposta di valutazione annuale di Direttori e Dirigenti;
- ai Direttori, per i Dirigenti assegnati, su proposta dell’OIV;
- ai Dirigenti, per il personale assegnato.
Organismo indipendente di valutazione delle prestazioni (OIV)
Sono istituiti due OIV distinti, uno per la Giunta e uno per il Consiglio regionale. Ciascuno è composto da tre membri di elevata professionalità, nominati rispettivamente dalla Giunta e dall’Ufficio di Presidenza; è richiesto l’equilibrio di genere. L’incarico dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
Sono previste incompatibilità stringenti per chi riveste o ha recentemente rivestito incarichi politici, sindacali o rapporti di consulenza/collaborazione rilevanti. L’OIV della Giunta svolge anche le funzioni per gli enti strumentali della Regione Abruzzo.
L’OIV opera con supporto tecnico-amministrativo dedicato; per la Giunta è prevista una struttura tecnica permanente in un Servizio della Direzione generale, mentre per il Consiglio il supporto è assicurato da un ufficio individuato con atto organizzativo dell’Ufficio di Presidenza. Le modalità di nomina, il regime contrattuale e i compensi sono stabiliti con deliberazione dell’organo di direzione politica.
Valutazione delle strutture organizzative
La valutazione delle strutture organizzative considera il grado di attuazione di obiettivi, piani e programmi, l’impatto sull’utenza e sul contesto, la soddisfazione dei destinatari, la produttività e l’efficienza nell’uso delle risorse, il contenimento dei tempi dei procedimenti, la modernizzazione organizzativa, l’apertura verso i cittadini, la capacità di innovazione e il raggiungimento degli obiettivi di pari opportunità.
Valutazione individuale, fasce di merito e premi
La valutazione individuale di Dirigenti e personale con autonomia e responsabilità considera risultati conseguiti, contributo quantitativo e qualitativo, comportamenti organizzativi, competenze, soddisfazione degli utenti e trasparenza. È prevista anche una specifica valutazione della partecipazione del dirigente regionale ai lavori di Commissioni consiliari e Giunta, con possibile riduzione del giudizio finale in caso di assenza ingiustificata.
Ai fini della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio, il personale è distribuito in almeno tre fasce di merito. Una quota fino al 30% dei risparmi sui costi di funzionamento derivanti da ristrutturazioni e innovazioni può finanziare premi al personale coinvolto e incrementare le risorse della contrattazione integrativa, ma solo se i risparmi sono documentati nella Relazione sulle prestazioni e validati dall’OIV.
Sono inoltre previsti:
- premi di eccellenza per non più del 5% del personale collocato nella fascia più alta;
- un premio annuale per l’innovazione per il miglior progetto di cambiamento organizzativo o dei servizi.
Formazione e crescita professionale
La Regione valorizza i contributi individuali e le professionalità sviluppate dai dipendenti anche tramite percorsi di alta formazione. In base ai risultati del sistema di valutazione, sono attivati specifici percorsi formativi orientati al miglioramento della performance individuale e collettiva.
Piano delle Prestazioni e Relazione sulle Prestazioni
La Conferenza dei Direttori della Giunta e del Consiglio regionale, sentito l’OIV, redige ogni anno e trasmette agli organi di indirizzo politico:
- entro il 31 gennaio, il Piano delle Prestazioni, con obiettivi triennali e indicatori di rendimento;
- entro il 30 giugno, la Relazione sulle Prestazioni, che rendiconta risultati organizzativi e individuali dell’anno precedente, risorse impiegate, scostamenti e misure correttive.
Se il Piano non viene adottato, è vietata l’erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili e l’amministrazione non può procedere ad assunzioni né a consulenze o collaborazioni.
Trasparenza e pubblicazione dei dati
La trasparenza è qualificata come accessibilità totale agli aspetti organizzativi, all’uso delle risorse e ai risultati, ed è considerata livello essenziale delle prestazioni regionali. Sul sito istituzionale della Giunta e del Consiglio deve essere presente la sezione “Trasparenza valutazione e merito”, con pubblicazione di Piano, report semestrali, Relazione, programma triennale per la trasparenza, dati su dotazione organica, premi, differenziazione delle valutazioni, indicatori organizzativi, curricula e compensi di OIV e dirigenti, nonché resoconti statistici quinquennali.
I dati devono essere trasmessi entro il 15 luglio e pubblicati entro il 31 luglio di ogni anno. Il ritardo o l’omissione comportano il divieto di retribuzione di risultato per i responsabili coinvolti.
Sono previste anche Giornate della trasparenza con cadenza semestrale.
Disciplina di rinvio e coordinamento con la normativa statale
Per quanto non regolato dalla legge regionale, si applica la disciplina statale vigente, in particolare il D.lgs. 165/2001 e il D.lgs. 150/2009, con i relativi aggiornamenti.
Aziende USL regionali
Le disposizioni di principio si applicano, per quanto compatibili, anche alle Aziende del Servizio sanitario regionale. La Giunta, previo confronto con le organizzazioni sindacali, definisce linee generali di indirizzo per l’implementazione del sistema di misurazione e valutazione della performance del personale sanitario, in coerenza con i principi statali e regionali. Il termine indicato per la definizione delle linee generali era il 30 giugno 2012, con attenzione alle specificità del settore e alla compatibilità con il sistema di budget.
Abrogazioni, oneri e norme transitorie
Sono abrogate le norme incompatibili con la legge e l’art. 30 della L.R. 77/1999. Gli oneri per il 2011 sono quantificati in 100.000 euro e coperti mediante lo stanziamento già previsto per il funzionamento del Nucleo di Valutazione e del Comitato dei Garanti.
La disciplina transitoria ha previsto che, fino all’adeguamento interno e comunque entro il 31 dicembre 2011, la valutazione per il solo anno 2011 seguisse le regole vigenti al 31 dicembre 2010. Dal 2012, fino ai nuovi contratti collettivi nazionali, gli effetti economici derivanti dalla nuova disciplina sono stati garantiti tramite risparmi di gestione da riorganizzazione, previa verifica dell’OIV. Queste disposizioni hanno ormai natura storica e sono esaurite.
Valutazione complessiva di attualità
La legge mantiene rilevanza come quadro regionale di riferimento sulla performance amministrativa, la trasparenza e la premialità. Tuttavia le norme transitorie e finanziarie originarie del 2011-2012 risultano ormai esaurite e non hanno più utilità applicativa autonoma.
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