Cassazione Penale, Sentenza n. 14515/2026 del 21/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della convalida del sequestro probatorio dell'impianto di amplificazione disposto d'urgenza: il ricorrente deduceva nullità per violazione degli artt. 125, comma 3; 178, lett. c); 253, comma 1; e 355, comma 2 c.p.p., in quanto il decreto di convalida e il verbale non avrebbero fornito una motivazione specifica e non avrebbero illustrato il fumus commissi delicti, il rapporto di pertinenzialità e — soprattutto — la finalità probatoria concreta e proporzionata che giustificasse il mantenimento del vincolo sui beni
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di convalida del sequestro del 19 agosto 2025. Ha qualificato la motivazione del provvedimento come insufficiente: benché accettabile la motivazione per relationem sul punto del fumus e della pertinenzialità, è mancata la specifica indicazione della finalità probatoria perseguita (cioè in che modo e perché le verifiche su caratteristiche, provenienza e titolo di detenzione delle cose fossero necessarie e proporzionate). Per tale carenza la nullità è genetica e non sanabile in sede di riesame. La sentenza dispone la restituzione delle cose sequestrate all'avente diritto e invia gli atti alla Cancelleria per le comunicazioni previste dall'art. 626 c.p.p.
Norme richiamate
art. 633-bis cod. pen.
Norma che definisce il reato per cui si procede (uso di cose per raduni non autorizzati); la Corte ricorda che il sequestro non era finalizzato alla confisca obbligatoria prevista dal secondo comma della norma nel caso concreto
art. 253 cod. proc. pen.
Regola il sequestro probatorio: la Corte afferma che il decreto di sequestro e la convalida devono indicare, in modo anche conciso ma specifico, la finalità accertativa perseguita e la proporzionalità della misura; la motivazione per relationem è ammessa ma richiede una valutazione critica e maggiormente pregnante quanto più il nesso reato-res è indiretto
art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione al procedimento di riesame e alle garanzie procedurali; la Corte ha esaminato la correttezza argomentativa in sede di riesame, sottolineando i limiti della motivazione assente
art. 178, lett. c) cod. proc. pen.
Norma citata dal ricorrente relativa all'ambito delle garanzie e dei mezzi di prova; la sentenza valuta la correttezza dell'uso degli atti della polizia giudiziaria richiamati per relationem
art. 355, comma 2 cod. proc. pen.
Richiamata nella prospettazione di vizi di motivazione e completezza del provvedimento impugnato; la Corte conferma che la mancata esplicitazione delle finalità probatorie rende nullo il provvedimento
art. 257, comma 1 e art. 324, comma 7 cod. proc. pen.
Citati in relazione al divieto di restituzione delle cose in caso di confisca obbligatoria: la Corte precisa che tale divieto riguarda solo le cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, comma 2 c.p.
art. 240, comma 2 cod. pen.
Riferimento alla confisca obbligatoria; la sentenza distingue le ipotesi di confisca obbligatoria rilevanti ai fini della non restituzione
l. 16 aprile 2015, n. 47
La Corte ricorda che la legge ha rafforzato l'obbligo motivazionale del giudice del riesame, con conseguente rischio di annullamento se manca un'autonoma valutazione degli elementi fondanti il provvedimento
art. 42 Cost.
Citato quale parametro costituzionale (tutela della proprietà) da bilanciare con l'intervento penale e con la proporzionalità delle misure reali cautelari
art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU
Richiamato come principio europeo relativo alla protezione della proprietà, che deve essere considerato nel bilanciamento della proporzionalità della misura
art. 626 cod. proc. pen.
Norma procedurale per le comunicazioni successive all'annullamento: la Corte dispone l'invio degli atti alla Cancelleria per le comunicazioni previste
Massime di principio
- Il sequestro probatorio deve essere motivato non solo sul fumus e sulla pertinenzialità, ma anche con l'indicazione specifica della finalità accertativa perseguita e della proporzionalità della misura rispetto ai diritti coinvolti
- La motivazione per relationem è ammessa, ma richiede che il pubblico ministero e il giudice esprimano una valutazione critica degli atti richiamati, tanto più rigorosa quanto più indiretto è il nesso reato-res
- Se la finalità probatoria non è esplicitata o emergono solo formule tautologiche, la motivazione è insufficiente e la nullità del provvedimento è genetica e non sanabile in sede di riesame
- Quando la relazione tra cosa e reato è immediata la motivazione può essere più sintetica, ma comunque deve chiarire in quale modo la conservazione della cosa contribuisce agli accertamenti richiesti
- Il bilanciamento tra esigenza probatoria e diritti costituzionali (es. tutela della proprietà) impone il rispetto del principio di proporzionalità nell'adozione di vincoli reali
- L'annullamento del provvedimento per carenza motivazionale comporta la restituzione delle cose sequestrate salvo diversa previsione normativa di confisca; le formalità successive (comunicazioni) devono essere eseguite secondo art. 626 c.p.p.
- In fase di riesame è opportuno che il pubblico ministero integri e renda esplicite le ragioni probatorie già in atti, altrimenti il giudice del riesame non può supplire ad una motivazione carente
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