Sentenza del 28/06/2016 n. 5653 - Comm. Trib. Prov. Milano
RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI - Notificazione di cartelle di pagamento - Direttamente ad opera del Concessionario - Sufficienza - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza, richiamando il consolidato orientamento della Corte di cassazione, ha ritenuto sufficiente la notificazione eseguita direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Tale modalità è consentita dall'art. 26 del d.P.R. 602/1973 e deve essere valutata secondo la disciplina della raccomandata postale ordinaria prevista dal d.m. 9 aprile 2001.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la validità della notificazione di una cartella di pagamento effettuata direttamente dal concessionario della riscossione, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, senza l'intervento di un messo notificatore, di un agente della polizia municipale o di altri soggetti terzi.
Norme richiamate
Art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Consente la notificazione della cartella di pagamento anche direttamente da parte del concessionario della riscossione, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di avvalersi di messi o altri soggetti notificatori.
D.M. 9 aprile 2001
Disciplina applicabile alla notificazione effettuata tramite raccomandata postale ordinaria; la validità della notifica deve quindi essere verificata secondo le regole proprie del servizio postale.
Massime di principio
- La cartella di pagamento può essere notificata validamente direttamente dal concessionario della riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
- Non è indispensabile l'intervento di un ufficiale notificatore, di un messo comunale o di un agente della polizia municipale.
- Quando la notifica avviene mediante raccomandata postale, occorre applicare la disciplina ordinaria del servizio postale, verificando soprattutto la regolarità della spedizione e dell'avviso di ricevimento.
- La contestazione della notifica non può fondarsi soltanto sul fatto che la raccomandata sia stata inviata direttamente dal concessionario; devono essere dimostrate specifiche irregolarità della procedura o della documentazione.
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