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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18400/2025 del 15/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva respinto la richiesta principale di rescissione del giudicato e, in subordine, la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione (art. 175, comma 2.1 c.p.p.), sostenendo di non aver avuto effettiva conoscenza del procedimento penale a suo carico. Le censure si fondavano su: (i) presunta invalidità della nomina del difensore di fiducia (avv. Giuseppe Nicolosi) e della contestuale elezione di domicilio, attestate su un verbale che il ricorrente aveva rifiutato di sottoscrivere; (ii) difficoltà linguistiche del ricorrente (straniero) e rifiuto di sottoscrivere il verbale di identificazione come indice di mancata comprensione; (iii) rinuncia al mandato del difensore di fiducia e successiva nomina di un difensore d'ufficio che non avrebbe potuto contattare il ricorrente, il quale sarebbe stato senza fissa dimora, rendendo dunque impossibile la conoscenza dell'esito del processo e l'impugnazione della sentenza di primo grado (Tribunale di Prato 30/05/2023, irrevocabile 15/11/2023, condanna per ricettazione: 1 anno e 4 mesi e €344,00).

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: 1) sul piano fattuale risultava che il ricorrente aveva nominato l'avv. Nicolosi e aveva eletto domicilio presso il suo studio; il verbale, seppure non sottoscritto per rifiuto, era stato rilasciato in copia e dagli atti emergeva che il ricorrente comprendeva e parlava adeguatamente l'italiano; le notifiche (avviso ex art. 415-bis e decreto di citazione) erano state effettuate all'avv. Nicolosi sia in proprio sia quale domiciliatario; la rinuncia del difensore intervenne il 15/04/2021, dopo la vocatio in iudicium, per cui la nomina e la domiciliazione costituiscono indice di conoscenza del procedimento e imponevano al ricorrente l'onere di mantenere contatti con il difensore. La mancata sottoscrizione del verbale non invalida l'atto in assenza di prove che il rifiuto fosse dovuto a divergenze sulle dichiarazioni o alla volontà di revocare la nomina. 2) Quanto alla richiesta di restituzione del termine per impugnare, la Corte ha ritenuto che la mancata impugnazione non fosse incolpevole: il ricorrente avrebbe potuto sapere della data del giudizio (comunicata al difensore domiciliatario prima della rinuncia) e attivarsi per individuare il difensore d'ufficio e rapportarsi con lui. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali relative a questo grado di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e)

    Base normativa per i motivi di cassazione relativi a omessa, carente o contraddittoria motivazione; usata per inquadrare i motivi del ricorso.

  • art. 175, comma 2.1 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la restituzione nel termine per proporre impugnazione nei casi di assenza dichiarata legittimamente; la Corte richiede che il condannato provi di non avere avuto conoscenza del processo e che la mancata impugnazione non sia dipesa da sua colpa.

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Prevede l'avviso di conclusione delle indagini; qui rilevante come elemento della progressione processuale e come atto notificato al difensore domiciliatario, indice della conoscenza del procedimento.

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella discussione in tema di conseguenze della nomina/domiciliazione e della rinuncia del difensore sull'efficacia della conoscenza del processo; la Corte sottolinea che la rinuncia successiva alla vocatio non annulla gli effetti informativi della nomina iniziale.

  • art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

    Principio del giusto processo: l'ignoranza incolpevole della pendenza del procedimento può essere rilevante ex art. 6 CEDU, ma va esclusa quando l'imputato sia venuto a conoscenza del procedimento tramite atti processuali (nomina difensore, elezione domicilio, notifiche, ecc.) e non abbia adempiuto all'onere di diligenza.

Massime di principio

  • La nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio costituisce, di regola, indice forte di effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato e impone a quest'ultimo l'onere di mantenere rapporti con il difensore per essere informato sull'andamento del processo.
  • La mancata sottoscrizione di verbali relativi alla nomina del difensore o all'identificazione non invalida automaticamente l'atto: occorre dimostrare che il rifiuto di sottoscrivere era motivato da diversità sostanziali rispetto alle dichiarazioni rese o dalla volontà di revocare la nomina.
  • La rinuncia del difensore intervenuta dopo la vocatio in iudicium non cancella l'effetto informativo della precedente nomina e domiciliazione; per ritenere l'ignoranza del processo non colpevole, il ricorrente deve provare fatti concreti che impedissero la conoscenza nonostante la nomina.
  • La prova dell'effettiva incapacità di comprendere la lingua (o di altri impedimenti oggettivi legati alla condizione di straniero) spetta all'imputato: affermazioni generiche non sono sufficienti a dimostrare l'ignoranza incolpevole.
  • Per ottenere la restituzione nel termine per proporre impugnazione occorre dimostrare che la mancata impugnazione non è dipesa da colpa del ricorrente; l'onere probatorio ricade sul soggetto che richiede la restituzione.
  • Le notifiche e gli atti processuali compiuti al domiciliatario o difensore di fiducia sono rilevanti ai fini della conoscenza del procedimento: il giudice valorizza la sequenza procedimentale e la documentazione delle notifiche per valutare la diligenza dell'imputato.

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