Sentenza n. 4968/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia, Sezione staccata di Brescia, che aveva confermato il diniego prefettizio dell’istanza di emersione dal lavoro domestico irregolare
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il cittadino straniero ha impugnato il diniego dell’istanza di emersione presentata dal datore di lavoro, deducendo violazione di legge, erronea applicazione della disciplina e erronea valutazione dei fatti. Il diniego era motivato dal mancato deposito, in sede di convocazione, della ricevuta F24 relativa al contributo forfettario e, soprattutto, della documentazione proveniente da organismi pubblici idonea ad attestare la presenza dello straniero in Italia anteriormente all’8 marzo 2020. Il TAR aveva ritenuto insufficiente la copia di un permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato nel 2014 e scaduto nello stesso anno, perché non supportata da documentazione più ravvicinata alla data dell’8 marzo 2020. In appello, l’interessato ha sostenuto che la normativa primaria non individuasse un dies a quo preciso e ha prodotto una prescrizione odontoiatrica del 4 febbraio 2020 e una ricevuta di money transfer del 25 ottobre 2019, prospettandole come prove della sua presenza in Italia. Il Ministero si è costituito senza svolgere difese sostanziali.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto anzitutto inammissibili, ai sensi dell’art. 104 c.p.a., le nuove produzioni documentali effettuate per la prima volta in appello, non essendo stata dimostrata l’impossibilità non imputabile di produrle nel giudizio di primo grado. In ogni caso, ha rilevato che la prescrizione odontoiatrica proveniva da un dentista privato e non da una struttura pubblica; pertanto non possedeva il carattere fidefaciente richiesto dalla disciplina e dalle circolari ministeriali per attestare la presenza dello straniero. Il permesso di soggiorno rilasciato nel 2014 è stato ritenuto eccessivamente risalente e, in assenza di ulteriori documenti pubblici più prossimi all’8 marzo 2020, inidoneo a dimostrare la permanenza in Italia nel periodo rilevante. La ricevuta di money transfer, oltre a essere tardiva, non è stata ritenuta sufficiente a integrare la prova richiesta. Il requisito della previa presenza sul territorio nazionale è rimasto quindi indimostrato. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, d.l. 34/2020
i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall’8 marzo 2020
La procedura di emersione richiede la prova della presenza dello straniero in Italia anteriormente all’8 marzo 2020 mediante dichiarazione di presenza o documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici; la prova deve essere coerente con una presenza sostanzialmente continuativa fino al periodo immediatamente antecedente al lockdown.
art. 103, comma 2, d.l. 34/2020
È richiamato quale elemento che corrobora la ratio della disciplina emersiva, rivolta a chi fosse presente in Italia senza soluzione di continuità nel periodo immediatamente antecedente al lockdown nazionale.
art. 104 c.p.a.
Le nuove prove documentali prodotte per la prima volta in appello sono inammissibili se la parte non dimostra di non averle potute proporre o produrre nel giudizio di primo grado per causa a essa non imputabile.
circolare del Ministero dell’Interno n. 4623 del 17 novembre 2020
nel caso di documenti risalenti nel tempo questi debbano essere supportati da altra documentazione che dimostri la presenza nel territorio nazionale dello straniero in una data più ravvicinata
La documentazione risalente deve essere corroborata da documenti ulteriori, provenienti da organismi pubblici, che attestino la presenza dello straniero in una data più prossima all’8 marzo 2020; non sono sufficienti dichiarazioni testimoniali.
circolare del Ministero dell’Interno del 30 maggio 2020
Le certificazioni mediche rilevanti devono provenire da strutture pubbliche, così da avere natura fidefaciente; una prescrizione rilasciata da un medico o dentista privato non è idonea ad assolvere l’onere probatorio.
Massime di principio
- Nella procedura speciale di emersione prevista dall’art. 103 d.l. 34/2020, la presenza dello straniero in Italia anteriormente all’8 marzo 2020 deve essere provata mediante dichiarazione di presenza o documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici; la produzione di documenti privati non è sufficiente quando la disciplina richiede attestazioni munite di particolare affidabilità pubblica.
- Un documento pubblico molto risalente, quale un permesso di soggiorno scaduto anni prima della data rilevante, non dimostra da solo la presenza dello straniero in Italia anteriormente all’8 marzo 2020 se non è corroborato da ulteriore documentazione pubblica più ravvicinata a tale data.
- Ai fini della prova della presenza richiesta dalla disciplina sull’emersione, una prescrizione medica o odontoiatrica rilasciata da un professionista privato non equivale a una certificazione proveniente da una struttura pubblica e non può sostituire l’attestazione pubblica richiesta dalla legge e dalle indicazioni ministeriali.
- Nel giudizio amministrativo d’appello, la nuova produzione documentale è inammissibile ai sensi dell’art. 104 c.p.a. quando l’appellante non dimostri che la mancata produzione in primo grado sia dipesa da una causa a lui non imputabile.
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