Risoluzione n. 119 del 31/10/2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce il codice tributo 116T per consentire il versamento dell'imposta di registro relativa alla parte variabile del canone nei contratti di locazione e affitto con corrispettivo determinato solo in parte al momento della stipula. Il versamento va effettuato entro 20 giorni dalla determinazione definitiva dell'importo, con indicazioni specifiche per modello F23 cartaceo e versamenti telematici.
Istituzione del codice tributo 116T per il versamento integrativo dell'imposta di registro sulla parte variabile del canone
Istituzione del codice tributo 116T per la parte variabile del canone
La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate istituisce un nuovo codice tributo per il versamento integrativo dell'imposta di registro dovuta sui contratti di locazione e affitto il cui corrispettivo, al momento della stipula, sia determinato solo in parte. Il provvedimento dà attuazione alle modalità operative previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 settembre 2006, richiamato in relazione all'articolo 35, comma 10-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Presupposto del versamento e termine
Il documento chiarisce che, nei casi in cui il canone presenti una componente variabile definita solo successivamente, l'imposta dovuta su tale parte variabile deve essere versata con apposito codice. Il termine indicato è di venti giorni dalla definitiva determinazione della parte variabile del canone.
Codice tributo istituito e denominazione
Per consentire il versamento integrativo viene istituito il codice tributo:
- 116T: "Imposta di registro per contratti di locazione finanziaria - parte variabile del canone".
Modalità di compilazione e versamento
Per i versamenti eseguiti con modello F23 cartaceo, il codice tributo deve essere indicato nel campo 11.
Per i versamenti che devono avvenire esclusivamente in via telematica, il codice è individuato automaticamente tramite l'indicazione del valore "N" nel campo 2 del record di tipo B ("Tipo Operazione"), secondo quanto previsto dall'allegato tecnico quater del decreto 31 luglio 1998, come modificato dal provvedimento del 14 settembre 2006.
Aspetti contabili
La risoluzione segnala infine che le istruzioni sul trattamento contabile delle somme riscosse saranno fornite con una nota separata.
Testo integrale
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