Cassazione Civile, Ordinanza n. 06530/2025 del 11/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasceva da un terreno sito in Palermo: la dante causa dei ricorrenti sosteneva di aver acquistato nel 1972 una porzione di circa 4 are ricadente in una particella poi interessata da sequestro e confisca di prevenzione disposta nel 1984 nei confronti di un terzo. Le amministrazioni, nel 2007, avevano ordinato il rilascio della porzione occupata, ritenendola compresa nel bene confiscato, mentre l'interessata assumeva che quella superficie non fosse stata oggetto della confisca o che, comunque, l'avesse usucapita prima dell’azione amministrativa. Dopo il rigetto, in sede penale, dell’incidente di esecuzione con cui era stata chiesta la revoca parziale della confisca, e dopo il rigetto della domanda civile in primo e secondo grado per improcedibilità, gli eredi proponevano ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione delle norme processuali e sostanziali sul giudicato penale e sulle misure di prevenzione, sostenendo che il giudice civile potesse e dovesse accertare autonomamente la proprietà e che l’art. 55 del codice antimafia non fosse applicabile retroattivamente; (2) omesso esame di fatti decisivi, in particolare che il bene confiscato sarebbe stato, in origine, di soli 14 are e non dell’intera estensione catastale, per cui la porzione di 4 are non sarebbe stata colpita dalla confisca; (3) ulteriore violazione delle disposizioni del codice antimafia e omesso esame del fatto che il decreto di confisca non era mai stato eseguito nei confronti della detentrice della porzione; (4) violazione dell’art. 654 c.p.p. per mancato riconoscimento dell’efficacia di giudicato alla sentenza penale assolutoria per occupazione abusiva, che avrebbe escluso la demanialità della porzione contesa; (5) erronea regolazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta, nella sostanza, la decisione d’appello di dichiarare improcedibili le domande civili, perché il terzo che invochi un acquisto per usucapione o comunque un diritto reale su bene sottoposto a confisca di prevenzione deve prima far valere la propria posizione nel procedimento penale di prevenzione o nell’incidente di esecuzione, dimostrando anche la buona fede, e solo dopo l’eventuale revoca della confisca può adire il giudice civile per l’accertamento definitivo del diritto. La Corte ha precisato che l’art. 55 del d.lgs. 159/2011 non era applicabile ratione temporis alla confisca del 1984, ma ha ritenuto che tale errore non incidesse sul decisum, fondato soprattutto sulla preclusione derivante dal mancato successo dell’incidente di esecuzione e sull’assenza di una previa trascrizione utile a sostenere la domanda civile. Ha inoltre escluso efficacia opponibile del giudicato penale assolutorio perché le amministrazioni convenute non erano parti di quel processo. Il quinto motivo sulle spese è stato considerato assorbito/non decisivo. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
È stata richiamata come base dei motivi di ricorso; il vizio motivazionale ex n. 5 è stato dichiarato inammissibile per doppia conforme nei limiti applicabili.
art. 348-ter c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il vizio di motivazione non è deducibile in cassazione nei limiti previsti dalla norma.
art. 384 c.p.c.
La Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata senza modificarne il dispositivo, rilevando l’erronea applicazione temporale del codice antimafia.
art. 55 d.lgs. 159/2011
La Corte ha affermato che non era applicabile alla confisca in esame per ragioni temporali; tuttavia, la non applicabilità non eliminava la preclusione derivante dalla necessità di far valere prima la tutela in sede penale.
art. 117 d.lgs. 159/2011
Le disposizioni del codice antimafia sulle misure di prevenzione non si applicavano ai procedimenti già iniziati e, nel caso concreto, neppure a quelli già conclusi prima dell’entrata in vigore del decreto.
art. 2 c.p.p.
Gli accertamenti incidentali del giudice penale non hanno, di regola, efficacia vincolante nei giudizi civili, salvo le eccezioni espressamente previste.
art. 651 c.p.p.
Richiamato dai ricorrenti come eccezione all’assenza di vincolatività del giudicato penale; la Corte non ne ha riconosciuto l’applicabilità nel caso concreto.
art. 654 c.p.p.
Il giudicato penale assolutorio non era opponibile alle amministrazioni convenute, che non erano parti del processo penale.
art. 667 c.p.p.
Richiamato per il principio secondo cui l’opposizione o la tutela contro il provvedimento va proposta davanti allo stesso giudice dell’esecuzione.
art. 676 c.p.p.
Attribuisce al giudice dell’esecuzione penale il potere di disporre la restituzione della cosa e di rimettere al giudice civile le sole controversie sulla proprietà, secondo il meccanismo processuale previsto.
art. 23 d.lgs. 159/2011
Richiamato dai ricorrenti a sostegno dei propri motivi; non è risultato decisivo nella soluzione accolta.
art. 2-ter L. 575/1965
Richiamato dai ricorrenti in relazione al vecchio sistema delle misure di prevenzione patrimoniali.
art. 4 L. 1423/1956
Richiamato dai ricorrenti in relazione al procedimento di prevenzione.
art. 24 Cost.
Richiamato per sostenere il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva del preteso proprietario.
art. 42 Cost.
Richiamato in relazione alla tutela costituzionale della proprietà privata.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno delle censure sul giusto processo e sul contraddittorio.
art. 1 Prot. n. 1 CEDU
Richiamato come parametro convenzionale di tutela della proprietà.
art. 92 c.p.c.
Richiamato nel motivo sulle spese di lite.
art. 93 c.p.c.
Richiamato nel motivo sulle spese di lite.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti.
Massime di principio
- In tema di confisca di prevenzione, il terzo che assuma di aver acquistato il bene per usucapione o per altro titolo reale e non abbia partecipato al procedimento di prevenzione deve far valere prioritariamente le proprie ragioni davanti al giudice penale competente per la prevenzione o per l’esecuzione; il giudice civile non è la prima sede di accertamento della tutela pretesa.
- Il terzo che contesti l’inclusione del bene nella confisca e invochi la propria buona fede deve dimostrare in sede penale sia il presupposto fattuale del possesso utile all’usucapione sia la propria estraneità/buona fede; solo dopo l’eventuale revoca della confisca può chiedere l’accertamento definitivo in sede civile.
- L’erronea applicazione di una disciplina sopravvenuta non incide sull’esito della controversia quando la decisione impugnata trova autonoma e sufficiente giustificazione nella preclusione processuale derivante dalla mancata attivazione o dal rigetto degli strumenti di tutela previsti in sede penale.
- Il giudicato penale assolutorio non è automaticamente opponibile nel giudizio civile quando le parti del processo penale non coincidono con le amministrazioni o i soggetti convenuti nel giudizio civile.
- In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile nei limiti previsti dalla legge, con conseguente inammissibilità della censura sul punto.
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