Sentenza del 06/06/2016 n. 3329 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRES - Valutazione costi e ricavi - Scritture regolari - Potere di rettifica dell'Amministrazione -Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta legittima. È stato riconosciuto che l'Amministrazione può rettificare costi e ricavi dichiarati e negare la deducibilità di costi incongrui, anche in presenza di scritture contabili formalmente regolari, quando il comportamento dell'impresa risulti manifestamente antieconomico e il contribuente non fornisca una spiegazione plausibile.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il potere dell'Amministrazione finanziaria di verificare la congruità dei costi e dei ricavi indicati nel bilancio e nelle dichiarazioni fiscali, anche quando la contabilità sia formalmente regolare e non risultino vizi negli atti giuridici compiuti dall'impresa. In particolare, è stata contestata la deducibilità di un costo ritenuto sproporzionato rispetto ai ricavi conseguiti o all'oggetto dell'attività, in presenza di un comportamento apparentemente contrario ai normali criteri di economicità e non adeguatamente spiegato dal contribuente.
Norme richiamate
Articolo 39, comma 1, lettera d), d.P.R. n. 600/1973
Accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa
La norma consente all'Amministrazione finanziaria di rettificare il reddito dichiarato sulla base di elementi presuntivi qualificati, anche quando la contabilità sia formalmente regolare, se emergono incongruenze sostanziali o un comportamento manifestamente antieconomico.
Norme in materia di determinazione del reddito d'impresa ai fini IRES
I costi esposti in bilancio e dichiarati sono deducibili solo se coerenti con l'attività esercitata e supportati da una giustificazione economica. La mera regolarità formale della contabilità non impedisce la verifica della loro effettiva congruità.
Massime di principio
- La regolarità formale delle scritture contabili non esclude il controllo sostanziale dell'Amministrazione finanziaria sulla congruità economica di costi e ricavi.
- Un costo manifestamente sproporzionato rispetto ai ricavi, all'attività esercitata o alle normali condizioni di mercato può essere considerato indeducibile.
- In presenza di un comportamento antieconomico, spetta al contribuente fornire una spiegazione concreta, documentata e coerente con le caratteristiche dell'impresa.
- L'Amministrazione può fondare la rettifica su elementi presuntivi e sull'antieconomicità dell'operazione, senza dover necessariamente dimostrare l'inesistenza materiale del costo o l'illiceità dell'atto.
- Per prevenire contestazioni, è opportuno documentare le ragioni economiche di costi eccezionali o sproporzionati, conservando contratti, analisi di mercato, delibere e altra documentazione giustificativa.
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