Ordinanza n. 1540/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego tacito e parziale ostensione delle offerte tecniche dei concorrenti classificati anteriormente nella gara per i servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori, Lotto 1
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli esiti della procedura di gara per l'affidamento quadriennale dei servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori per gli enti del Servizio sanitario regionale, limitatamente al Lotto 1, chiedendo anche la dichiarazione di inefficacia della convenzione e dell'eventuale contratto attuativo. Ha inoltre proposto domanda di accesso ai sensi degli artt. 64 e 116 c.p.a., contestando la parziale ostensione della documentazione richiesta e, in particolare, l'oscuramento delle offerte tecniche degli operatori economici classificati anteriormente. Ha dedotto che la conoscenza integrale dei progetti tecnici e dei relativi allegati fosse indispensabile per verificare la corretta applicazione dei criteri e sottocriteri di valutazione e la coerenza dei punteggi attribuiti. La controinteressata ha eccepito la carenza di motivazione dell'istanza quanto all'interesse all'accesso endoprocessuale e ha richiamato genericamente la tutela del proprio know-how; analoghe dichiarazioni erano state rese da altri concorrenti.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza ostensiva, ritenendo adeguatamente esplicitato l'interesse difensivo della ricorrente. Il disciplinare, risalente al 2017, rinviava alla disciplina dell'accesso vigente ratione temporis, individuata nell'art. 53 d.lgs. 50/2016. Secondo il Collegio, la dichiarazione dei controinteressati circa la presenza di segreti tecnici o commerciali non è vincolante per l'amministrazione, che deve svolgere una valutazione critica e concreta della documentazione e delle ragioni di riservatezza. Nel caso esaminato, il generico richiamo al know-how non dimostrava la sussistenza di informazioni effettivamente segrete, dotate di valore economico e protette da misure idonee. Inoltre, trattandosi di servizi di pulizia, risultava difficilmente configurabile un know-how caratterizzato da un livello di segretezza commerciale tale da prevalere sulle esigenze di accesso difensivo. L'Assessorato regionale è stato quindi condannato a consentire l'ostensione completa delle offerte tecniche dei controinteressati entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza o dalla sua notificazione, se anteriore. Le questioni di inammissibilità del ricorso principale sono state riservate all'udienza pubblica già fissata. L'amministrazione è stata condannata alle spese della fase, liquidate in euro 1.000,00 oltre spese generali e accessori di legge; le spese sono state compensate con la parte privata costituita e dichiarate irripetibili nei confronti delle parti non costituite.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. 50/2016
La disciplina dell'accesso agli atti di gara applicabile è quella richiamata dal disciplinare del 2017; la tutela dei segreti tecnici e commerciali non esclude automaticamente l'accesso difensivo, ma richiede una valutazione concreta e motivata.
art. 64 c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale dell'istanza ostensiva nel giudizio amministrativo.
art. 116 c.p.a.
Richiamato quale rito per la tutela giurisdizionale contro il diniego o la limitazione dell'accesso.
art. 98 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Individua i criteri per verificare l'effettiva natura segreta delle informazioni commerciali, il loro valore economico e l'adozione di misure ragionevolmente idonee a mantenerle riservate.
Massime di principio
- Nelle procedure di gara, la dichiarazione del concorrente circa la presenza di segreti tecnici o commerciali nell'offerta non vincola l'amministrazione, che deve verificare criticamente e concretamente la fondatezza dell'opposizione all'accesso in relazione al contenuto effettivo della documentazione.
- L'oscuramento o il diniego di ostensione di parti dell'offerta tecnica è legittimo soltanto quando l'amministrazione accerti, sulla base di dichiarazioni motivate e comprovate e dell'analisi dei documenti, che le informazioni siano effettivamente segrete, abbiano valore economico e siano protette da misure ragionevolmente idonee a preservarne la segretezza secondo i criteri del Codice della proprietà industriale.
- Il generico richiamo al know-how aziendale, privo della dimostrazione della specifica segretezza commerciale delle informazioni, non è sufficiente a sottrarre un'offerta tecnica all'accesso difensivo.
- L'interesse all'accesso difensivo alle offerte tecniche è adeguatamente motivato quando il richiedente espone la necessità di verificare la corretta applicazione dei criteri e sottocriteri di gara e la coerenza dei punteggi attribuiti.
- Nell'attività di bilanciamento tra accesso difensivo e segreti tecnici o commerciali, la riservatezza non può prevalere sulla tutela giurisdizionale sulla base di mere affermazioni generiche; occorre un accertamento specifico della concreta consistenza del know-how e della sua effettiva attitudine a recare pregiudizio competitivo.
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