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Sentenza

Sentenza n. 932/2026 - Firenze, Sezione 3

per l’ottemperanza: alla sentenza n. 480 emessa dal Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, il 15.05.2024, all’esito del procedimento iscritto al n. 367/2024 R.G.;

Giustizia amministrativa202500934

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, n. 480/2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditrice esecutante)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, n. 480/2024. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile. Dopo la proposizione e notificazione del ricorso, l’Amministrazione ha eseguito la sentenza nel febbraio 2026, soddisfacendo la pretesa azionata. La ricorrente ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna del Ministero alle spese sulla base della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa della ricorrente mediante l’esecuzione della sentenza nel febbraio 2026. Il Collegio ha comunque posto le spese a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché il pagamento delle somme dovute è intervenuto dopo la notificazione del ricorso introduttivo. Il Ministero è stato condannato a pagare 500 euro, oltre accessori di legge, nonché a rimborsare il contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    cessazione della materia del contendere

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale esecuzione, nelle more del processo, della decisione della cui attuazione si chiede tutela determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto soddisfacimento della pretesa.
  • Quando l’amministrazione esegue la decisione soltanto dopo la notificazione del ricorso per ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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