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Ordinanza

Ordinanza n. 2168/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma ​dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. 00965/2026, resa tra le parti;​

Giustizia amministrativa202603822

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l’appello cautelare per sopravvenuta carenza di interesse, conseguente alla dichiarazione degli appellanti di non avere più interesse alla decisione. Non è stata svolta alcuna valutazione sul fumus boni iuris, sul periculum in mora o sulla fondatezza dei motivi contro l’ordinanza cautelare di primo grado. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. V, che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato, ai sensi dell’art. 62 c.p.a., l’ordinanza cautelare del TAR Campania che aveva respinto la domanda cautelare. Dal testo non emergono i motivi specifici dell’appello né l’oggetto sostanziale della controversia sottostante. Con dichiarazione del 27 maggio 2026, gli appellanti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione dell’appello cautelare.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello contro le ordinanze cautelari; nel caso concreto il giudizio cautelare è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità degli appellanti a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a giustificazione dell’oscuramento delle generalità degli appellanti.

Massime di principio

  • L’appello cautelare deve essere dichiarato improcedibile quando l’appellante dichiara, prima della decisione, di non avere più interesse alla relativa definizione, configurandosi una sopravvenuta carenza di interesse.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse sull’appello cautelare preclude l’esame del fumus boni iuris, del periculum in mora e dei motivi dedotti contro l’ordinanza cautelare di primo grado.
  • La peculiarità della fattispecie può giustificare la compensazione integrale delle spese del giudizio cautelare.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareEstinzione, perenzione e improcedibilitàAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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