Ordinanza n. 2168/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. 00965/2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l’appello cautelare per sopravvenuta carenza di interesse, conseguente alla dichiarazione degli appellanti di non avere più interesse alla decisione. Non è stata svolta alcuna valutazione sul fumus boni iuris, sul periculum in mora o sulla fondatezza dei motivi contro l’ordinanza cautelare di primo grado. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. V, che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato, ai sensi dell’art. 62 c.p.a., l’ordinanza cautelare del TAR Campania che aveva respinto la domanda cautelare. Dal testo non emergono i motivi specifici dell’appello né l’oggetto sostanziale della controversia sottostante. Con dichiarazione del 27 maggio 2026, gli appellanti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione dell’appello cautelare.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello contro le ordinanze cautelari; nel caso concreto il giudizio cautelare è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità degli appellanti a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a giustificazione dell’oscuramento delle generalità degli appellanti.
Massime di principio
- L’appello cautelare deve essere dichiarato improcedibile quando l’appellante dichiara, prima della decisione, di non avere più interesse alla relativa definizione, configurandosi una sopravvenuta carenza di interesse.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse sull’appello cautelare preclude l’esame del fumus boni iuris, del periculum in mora e dei motivi dedotti contro l’ordinanza cautelare di primo grado.
- La peculiarità della fattispecie può giustificare la compensazione integrale delle spese del giudizio cautelare.
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