Cassazione Penale, Sentenza n. 26639/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Di Marco impugnava la condanna per violazioni della normativa sulla sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008) rilevate il 26 agosto 2020 presso l'hotel "Villaggio Tonicello" di cui era legale rappresentante. Il ricorso svolgeva tre censure: 1) contestazione della formulazione del giudizio di colpevolezza poiché l'imputato avrebbe tempestivamente attivato gli adempimenti ma li avrebbe completati solo in conseguenza dell'emergenza Covid-19, con lavori ultimati nell'aprile 2022; 2) mancata applicazione dell'art. 131‑bis c.p. (tenuità del fatto), in considerazione dell'assenza di precedenti e della tardiva ma avvenuta regolarizzazione; 3) mancata concessione della sospensione condizionale della pena, richiesta in sede di prime conclusioni.
La decisione
La Corte ha respinto i primi due motivi ritenendo corretta la valutazione del Tribunale circa la responsabilità dell'imputato e non provata in modo plausibile l'impedimento derivante dalla pandemia; ha inoltre ritenuto che la pluralità e la durata delle violazioni ostano a qualificare il fatto come di particolare tenuità ai sensi dell'art. 131‑bis c.p. Tuttavia ha accolto il terzo motivo per difetto di motivazione della sentenza sulla sospensione condizionale della pena, annullando la sentenza limitatamente a quel punto e concedendo in questa sede il beneficio della sospensione condizionale della pena (ai sensi dell'art. 620 lett. l) c.p.p.), ricorrente già incensurato e pena esigua (1.000 euro di ammenda). Il ricorso è stato rigettato per il resto.
Norme richiamate
d.lgs. n.81 del 2008 (art. 68, art. 63, art. 64 comma 1 lett. a) e Allegato IV)
La Corte conferma che il datore di lavoro/legale rappresentante è responsabile di garantire che i luoghi di lavoro rispettino i requisiti di sicurezza indicati (segnaletica, illuminazione di sicurezza, ecc.); la violazione di tali obblighi integra il reato contestato.
D.P.R. n.151 del 2011
Il requisito di presentare la SCIA per locali destinati alla produzione di calore (per strutture con oltre 100 posti letto) è un obbligo formale soggetto a vigilanza; la mancata presentazione è valorizzata come elemento della responsabilità dell'imputato.
art. 131‑bis cod. pen.
La Corte rileva che la causa di non punibilità per particolare tenuità non è applicabile quando sussiste una pluralità di violazioni rilevanti e quando le infrazioni non sono state eliminate tempestivamente nei termini; inoltre l'assenza di una specifica richiesta in primo grado può spiegare il mancato esame nella sentenza di merito.
art. 620 lett. l) cod. proc. pen.
Permette alla Corte di cassazione, in sede di annullamento parziale, di adottare direttamente la statuizione richiesta (qui concedere la sospensione condizionale della pena) quando il quadro probatorio e le condizioni personali dell'imputato lo giustificano.
Massime di principio
- La responsabilità del datore di lavoro per la sicurezza è oggettiva rispetto agli obblighi di adeguamento dei luoghi di lavoro: è essenziale documentare tempestivamente adempimenti e comunicazioni agli organi di vigilanza.
- L'argomento della pandemia Covid-19 non è automaticamente esimente: va dimostrato concretamente come l'emergenza abbia impedito l'esecuzione degli interventi entro i termini, con prove specifiche (es. divieti, chiusure, impossibilità di reperire fornitori).
- La causa di non punibilità per tenuità (art. 131‑bis) richiede fatti di modesta offensività e tempestiva eliminazione dell'illiceità; pluralità di violazioni o ritardi prolungati rendono improbabile l'applicazione della tenuità.
- Le richieste di benefici (es. sospensione condizionale della pena) vanno esplicitamente formulate e motivate in primo grado; se il giudice omette di motivare il rigetto, la Cassazione può annullare e, se del caso, concedere il beneficio ex art. 620 c.p.p.
- In situazioni simili è cruciale conservare documentazione di proroghe richieste/ottenute, di lavori eseguiti e delle ragioni di eventuali ritardi per poterle utilizzare in fase di giudizio e per evitare che giustificazioni generiche vengano ritenute insufficienti.
- La Corte di legittimità non rivede liberamente le valutazioni di fatto del giudice di merito se queste sono logicamente motivate; l'impugnazione in cassazione richiede censure di diritto o mostrare irrazionalità motivazionale.
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