Sentenza n. 1044/2026 - Bari, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato, motivata dalla difformità e dalla manomissione del certificato di idoneità alloggiativa prodotto all’amministrazione
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Foggia con cui era stato revocato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore di un cittadino straniero su sua istanza. La revoca era fondata sulla difformità materiale tra il certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dal Comune e quello prodotto all’UTG: il Comune aveva chiarito che il proprio certificato riportava per errore materiale un numero di particella errato, mentre il documento trasmesso dal ricorrente presentava una modifica al terzultimo rigo, riguardante il numero di particella e la numerazione civica. La tesi difensiva era che la modifica non integrasse una falsificazione, ma costituisse la correzione di un errore imputabile alla stessa amministrazione comunale. Il TAR ha rilevato come pacifico che la modifica non fosse stata effettuata dal Comune autore del certificato, bensì da un soggetto estraneo, allo stato non compiutamente identificato.
La decisione
Il TAR, decidendo con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la correzione materiale di un certificato pubblico, anche quando il documento contenga dati errati, possa essere effettuata esclusivamente dal soggetto pubblico che lo ha adottato. Una modifica compiuta da un soggetto estraneo non costituisce una legittima correzione, ma integra un’alterazione materiale del documento fidefacente, riconducibile alla falsificazione materiale. Ne consegue che la revoca del nulla osta era un atto vincolato ai sensi dell’art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998. Le spese sono state compensate, in deroga al principio di soccombenza, in ragione della minima attività difensiva dell’amministrazione prefettizia.
Norme richiamate
art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998
la revoca è atto vincolato alla luce del disposto di cui all’art. 22 co 5 ter d.lgs. n.286/1998
La revoca del nulla osta al lavoro subordinato costituisce attività vincolata quando ricorre il presupposto previsto dalla disposizione, sicché l’amministrazione non dispone di margini di discrezionalità nel mantenere il titolo fondato su un documento materialmente alterato.
art. 60 c.p.a.
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
Il giudizio può essere definito con sentenza semplificata in camera di consiglio, previo avviso alle parti, quando la causa è matura per la decisione.
Massime di principio
- La correzione materiale di un certificato pubblico può essere validamente effettuata soltanto dall’amministrazione o dal soggetto pubblico che ha adottato il documento; la modifica compiuta da un soggetto estraneo integra un’alterazione materiale del documento, anche se diretta a sostituire un dato effettivamente errato.
- Quando il nulla osta al lavoro subordinato è fondato su un certificato pubblico materialmente alterato da un soggetto diverso dall’amministrazione emanante, la revoca del titolo costituisce attività vincolata ai sensi dell’art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998.
- L’errore materiale contenuto in un certificato amministrativo non autorizza il privato a correggere autonomamente il documento prodotto alla pubblica amministrazione; il dato deve essere rettificato mediante un nuovo certificato o una formale correzione proveniente dall’ente emanante.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 21 set 2026Sentenza n. 1045/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 21 set 2026Sentenza n. 1046/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 21 set 2026Sentenza n. 1821/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 21 set 2026Sentenza n. 1822/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 21 set 2026Sentenza n. 1824/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 21 set 2026Sentenza n. 1817/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →