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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14693/2026 del 22/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione, per cassazione, dell'ordinanza che ha confermato il rigetto della richiesta di dissequestro dell'impianto di autodemolizione di proprietà formale dell'impresa individuale Autodemolizioni di Desiderato Giuseppe, sottoposto a sequestro preventivo il 28/02/2025 in relazione al delitto previsto dall'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorrente deduce un unico motivo invocando la violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione, sostenendo che non vi siano prove che le risorse per la costituzione della società e l'avvio dell'attività siano state fornite da Francesco Orazio Desiderato e che le produzioni difensive avrebbero dovuto incidere sull'ordinanza di sequestro.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte rileva che, in materia di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per violazione di legge (comprendendo l'omessa o apparente motivazione) e non per una rivalutazione dei fatti o della tenuta logica dell'apparato probatorio. Si afferma che il vincolo ablativo è giustificato dalla duplice finalità di impedire il protrarsi delle conseguenze dannose del reato e di assicurare la futura confisca del bene, qualificato come corpo del reato in relazione al delitto di associazione finalizzata al narcotraffico (art. 321, commi 1-2 c.p.p.). Le produzioni difensive sono ritenute irrilevanti rispetto al periodo contestato e non idonee a incidere sul presupposto del sequestro; pertanto il giudice del riesame ha correttamente confermato il provvedimento originario. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (dispositivo emesso il 27/03/2026).

Norme richiamate

  • art. 325 cod. proc. pen.

    menzionato testualmente come limite alla cassazione in materia di cautela reale

    La Corte interpreta l'art. 325 come confinante la cognizione della Cassazione alle sole questioni di violazione di legge (compresa motivazione omessa o apparente), escludendo la sindacabilità in sede di legittimità delle valutazioni di merito e della ricostruzione probatoria compiute dal giudice del riesame

  • art. 321 cod. proc. pen.

    art. 321, commi 1-2, cod. proc. pen.

    La norma è stata interpretata nel senso che il vincolo ablativo può essere disposto per impedire il protrarsi delle conseguenze dannose del reato e per assicurare la futura confisca del bene; nel caso in esame il bene è qualificato come "corpo del reato" con riferimento al delitto di associazione finalizzata al narcotraffico

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    citato quale titolo di reato a cui si riferisce il sequestro preventivo

    La norma sulittuata viene richiamata per identificare il reato (illecita attività connessa agli stupefacenti) che giustifica la misura cautelare reale; la gravità e la natura del reato hanno rilevanza nella valutazione della sussistenza dei presupposti per il sequestro

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari reali la Cassazione interviene principalmente per vizio di legge o omessa/apparente motivazione; non è sede per rinnovare la valutazione delle prove o riascoltare i fatti.
  • Per ottenere il dissequestro è necessario produrre elementi nuovi, specifici e rilevanti che incidano direttamente sulle ragioni giustificative del sequestro; deduzioni generiche o aspecifiche sono ininfluenti.
  • Quando il bene è qualificato come "corpo del reato" o è collegato a reati gravi (es. associazione finalizzata al narcotraffico), il giudice potrà ritenere più agevole la permanenza del sequestro in vista della futura confisca, salvo prova convincente del contrario.
  • Le censure che consistono nel contestare la tenuta logica dell'apparato argomentativo del giudice del merito sono in gran parte inammissibili in cassazione se mascherano richieste di nuovo esame dei fatti.
  • Se si intende contestare la fittizietà delle intestazioni o la provenienza delle risorse, occorre documentazione concreta e nuova che dimostri l'insussistenza del nesso tra bene e attività criminosa; mere contestazioni rimangono inefficaci.
  • Bisogna considerare il rischio di condanna alle spese e di sanzioni pecuniarie in caso di ricorso dichiarato inammissibile; valutare attentamente la prospettazione di questioni di diritto realmente sindacabili in Cassazione prima di proporre il ricorso.

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