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Sentenza

Sentenza del 16/06/2017 n. 15009 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato per cassazione le sentenze della C.T.R. Emilia-Romagna che avevano accolto gli appelli dell'Ufficio contro gli avvisi di accertamento relativi al 2003. L.R. e L.G., soci al 50% ciascuno di Ecotecnica s.r.l., contestavano principalmente l'assenza di litisconsorzio necessario tra società e soci, l'omessa pronuncia su alcune eccezioni, l'insufficienza della motivazione per relationem, l'utilizzo della sentenza di patteggiamento e di presunzioni asseritamente "a catena", nonché la mancata sospensione o riunione dei giudizi. La società contestava l'accertamento ai fini IVA, IRAP e IRES, fondato su consulenze tecniche, elementi emersi nel processo penale, sentenza di patteggiamento, versamenti bancari familiari e altri indizi di ricavi occultati.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i tre ricorsi e li ha rigettati integralmente. Ha ritenuto non necessario il litisconsorzio tra società di capitali a ristretta base sociale e soci, soprattutto perché i procedimenti erano stati trattati nella stessa udienza dal medesimo collegio e con analogo esito. Ha considerato legittimo il richiamo per relationem alla sentenza relativa alla società, escluso l'omessa pronuncia sulle questioni assorbite e ritenuto ammissibile la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, basata sulla ristretta compagine sociale. È stata inoltre esclusa la necessità di sospendere o riunire i giudizi. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 8.000 euro, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 102 c.p.c.

    La Corte ha escluso che, nei rapporti tra una società di capitali a ristretta base sociale e i suoi soci, sussista un litisconsorzio necessario analogo a quello previsto per le società di persone.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 14

    Non impone la partecipazione congiunta della società e dei soci nei rispettivi giudizi tributari quando si tratta di società di capitali; è sufficiente che sia garantito concretamente il contraddittorio.

  • Art. 111 Cost.

    Il principio del contraddittorio è stato ritenuto rispettato perché i giudizi della società e dei soci erano stati trattati nella stessa udienza, dal medesimo collegio e con possibilità effettiva di difesa.

  • Art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando una questione risulta implicitamente assorbita dalla decisione adottata dal giudice su una questione logicamente prioritaria.

  • Art. 2697 c.c.

    La Corte ha escluso la violazione delle regole sull'onere della prova: la ristrettezza della base societaria costituisce il fatto noto dal quale può essere presunta la distribuzione ai soci degli utili extracontabili.

  • Art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria non era dovuta perché i procedimenti della società e dei soci erano stati trattati contestualmente e decisi senza concreto pregiudizio per il diritto di difesa.

  • D.Lgs. n. 546/1992, artt. 35 e 36

    La motivazione per relationem è legittima se, considerando anche la sentenza richiamata e i motivi di impugnazione, consente di ricostruire un percorso argomentativo adeguato e comprensibile.

Massime di principio

  • Nelle società di capitali con compagine molto ristretta, l'accertamento di maggiori ricavi o utili in capo alla società può fondare, salvo prova contraria concreta, la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci.
  • La presunzione di distribuzione ai soci non è automaticamente una presunzione vietata di secondo grado: il fatto noto può essere costituito dalla ristretta base sociale e dal reciproco controllo dei soci, non soltanto dall'accertamento induttivo societario.
  • Società e soci non devono necessariamente essere giudicati in un unico processo, purché sia assicurato un effettivo contraddittorio e i procedimenti siano coordinati quando trattano fatti strettamente collegati.
  • La sospensione del giudizio del socio può essere necessaria soprattutto quando il processo relativo alla società pende separatamente e la sua definizione costituisce il presupposto del reddito imputato al socio; non è invece indispensabile se i giudizi sono trattati contestualmente.
  • Il richiamo alla motivazione di un'altra sentenza è valido se la motivazione complessiva permette di comprendere le ragioni della decisione e il collegamento tra l'accertamento societario e quello personale del socio.
  • Elementi provenienti da un procedimento penale, inclusa una sentenza di patteggiamento, possono essere utilizzati nel processo tributario come elementi probatori o indiziari, purché valutati insieme agli altri dati e adeguatamente contestabili.
  • Contestazioni generiche o meramente assertive non sono normalmente sufficienti a superare un quadro presuntivo fondato su dati contabili, movimenti bancari, anomalie economiche e altri elementi specifici.

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